CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 38139/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni, pervenute in data 13 giugno 2023, del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che nel replicare alle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 12 maggio 2022, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza pronunciata in data 13 maggio 2021 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale cittadino con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, a seguito di giudizio abbreviato, previa derubricazione della ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo A) n.2 nella meno grave ipotesi di bancarotta semplice di cui all'art.217 comma secondo legge fallimentare, alla pena di giustizia e alle pene accessorie di cui all'art. 216 ultimo comma legge fallimentare; era stato assolto dalla contestazione di bancarotta fraudolenta distrattiva e dalla contestazione di cui all'art.217 comma primo legge fallimentare. La imputazione ha ad oggetto la condotta di bancarotta documentale semplice commessa dal [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di amministratore di fatto sino al 6 giugno 2011 e di amministratore di diritto della società "[OSCURATO:SOCIETA]." sino al fallimento della stessa, dichiarato con sentenza del Tribunale di Palermo in data 7 ottobre 2016. 2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, articolando il motivo di censura di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con un unico motivo è stata dedotta violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen. Lamenta il ricorrente, dopo avere richiamato la giurisprudenza di questa Corte anche a sezioni unite sulla particolare tenuità del fatto, che la Corte territoriale non ha fornito risposta alla specifica censura proposta con l'atto di appello. 2.2.. La sentenza impugnata ha escluso la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.131 bis cod. pen. sulla base di due circostanze: - L'entità del passivo fallimentare all'apertura della procedura; - L'appesantimento dell'iter procedimentale derivato dalla omessa consegna al curatore fallimentare della necessaria documentazione. In tal modo la sentenza non ha considerato una serie di elementi che deponevano per il riconoscimento della condizione di non punibilità quali: -l'omessa tenuta delle scritture contabili è limitata al mancato deposito del libro giornale; -il curatore ha specificato che la società in contabilità semplificata non aveva l'obbligo di mantenere il libro giornale; -le attrezzature di cui la società aveva la disponibilità, che si assumevano inizialmente scomparse, sono state ritrovate a seguito delle pur tardive dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA]; - il piano finale di riparto risultava in attivo. 23. A ciò si aggiunga che la sentenza impugnata non ha operato buon governo della giurisprudenza di questa Corte in tema di rilevanza del danno e non ha considerato la elaborazione relativa alle circostanze previste dall'art. 219 legge fallimentare ed in particolare alla circostanza attenuante del danno di speciale tenuità di cui all'art. 219 comma terzo. Si è osservato che il danno da considerare non è da rapportare all'ammontare del passivo fallimentare quanto alla impossibilità di ricostruire totalmente o parzialmente la situazione contabile della fallita, di esercitare le relative azioni revocatorie o altre azioni a tutela dei creditori, nonché alla diminuzione che l'omessa tenuta dei libri contabili abbia determinato nella quota di attivo oggetto di riparto tra i creditori (Sez.5, n.11725 del 10/12/2019 (2020), Camorani, Rv. 279098; sez.5 n.41016 del 11/11/2021). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il ricorso, invero, riproducendo i medesimi motivi contenuti nell'atto di appello, non si confronta con le principali argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, sollecitando una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944). 2.La Corte territoriale, dopo avere richiamato le caratteristiche e la ratio dell'istituto del quale il ricorrente invoca l'applicazione, ha poi evidenziato la già intervenuta derubricazione della originaria ipotesi contestata di bancarotta fraudolenta nella meno grave ipotesi di bancarotta documentale semplice. Quindi con motivazione in fatto non illogica, né contraddittoria ha esaurientemente ricostruito la condotta complessiva del ricorrente, escludendo la ricorrenza di un'offesa di particolare tenuità richiamando: -il comportamento dell'imputato che ha appesantito l'iter procedimentale e procurato un ritardo nella ricostruzione del passivo; -l'entità del passivo stesso, apprezzata in considerazione delle modeste dimensioni della società poi fallita. Il richiamo operato all'entità del passivo della società fallita , contrariamente a quanto evidenziato dalla difesa, non è stato utilizzato quale elemento in ragione del quale escludere la particolare tenuità del danno: la sentenza impugnata ha invece evidenziato che, nonostante il passivo derivasse da una cattiva gestione contabile da parte del precedente incaricato, il ricorrente si è limitato a prendere atto della situazione debitoria cessando di fatto l'attività nel 2014, ma senza di fatto procedere alla cancellazione dal Registro delle Imprese e disinteressandosi del tutto alla tenuta della contabilità, perpetrando una condotta gravemente negligente.3.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am