CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 01328/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36070/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo [OSCURATO:PERSONA]’ PARTNERS, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]', GIORGIO MOLTENIe [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TRENTO n. 65/2018 pubblicata il09/10/2018, R.G. n. 14/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte di Appello di Trento, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso in favore di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della ex datrice di lavoro [OSCURATO:PERSONA] per una somma pari ad euro 19.269,24, oltre accessori e spese; 2.la Corte ha così ricostruito i fatti ritenuti rilevanti per la causa: 2.1. la [OSCURATO:PERSONA], dopo aver comunicato alle OO.SS. la decisione di procedere alla chiusura della sede di Ala e di trasferire a Milano tutte le proprie attività, stipulava con le medesime un accordo sindacale sottoscritto in data 20.6.2013, con il quale veniva previsto:a) uno specifico aumento retributivo del 10%, una indennità una tantum pari a due mensilità lorde di retribuzione e un rimborso forfettario delle spese di trasloco, in favore dei lavoratori che avessero accettato il trasferimento presso la sede di Milano; b) per tutti i restanti lavoratori, ricorso alla CIGS per cessazione parziale di attività per la durata di 12 mesi e, all’esito, messa in mobilità, con pagamento della somma lorda di euro 10.000,00 quale incentivo all’esodo, previa sottoscrizione di un verbale di conciliazione con rinuncia all’impugnativa di licenziamento; 2.2. [OSCURATO:PERSONA] in data 24 giugno 2013 comunicava in forma scritta la propria disponibilità al trasferimento presso la nuova sede aziendale in Milano e di volersi avvalere delle condizioni economiche stabilite sub a), “espressamente subordinate nell’accordo stesso alla irretrattabilità del consenso al trasferimento”; 2.3. tuttavia, alcuni giorni dopo, avendo ricevuto un’offerta in loco, rinunciava al trasferimento a Milano e chiedeva di essere posto in mobilità, non opponendosi al licenziamento, per permettere al nuovo datore di lavoro di assumerlo con i relativi benefici contributivi; la società accoglieva tale richiesta, licenziandolo con comunicazione del 25.7.2013 e preavviso di due mesi; 2.4. successivamente il [OSCURATO:PERSONA] comunicava il 26 luglio 2013 che il suo ultimo giorno di lavoro sarebbe stato il 6 settembre, con “rinuncia” agli ultimi 15 giorni di preavviso; la società accettava anche tale richiesta e confermava la cessazione del rapporto di lavoro al 6 settembre 2013, senza obblighi reciproci; 3. la Corte territoriale, sulla base di tali fa tti accertati, ha ritenuto “la stipulazione con [OSCURATO:PERSONA] di apposito accordo, del tutto autonomo e separato dall’accordo sindacale che viene dedotto quale titolo della domanda, e diretto a soddisfare l’esigenza specifica del dipendente di essere assunto con agevolazioni da parte della Porsche” e “parte di questo accordo è stata anche l’accettazione della richiesta del lavoratore di cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso”; per quanto riguarda la pretesa di fruire dell’incentivo all’esodo, la Corte ha argomentato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva revocato il consenso al trasferimento, non aveva mai aderito all’accordo sindacale del 20 giugno 2013, non aveva mai sottoscritto il verbale di conciliazione previsto da tale accordo né aveva mai impugnato il diverso e autonomo accordo stipulato con Subaru; per quanto riguarda invece la tesi dell’applicabilità dell’art. 2113 c.c. alla rinuncia dell’intero preavviso lavorato, la Corte ha considerato che il diritto al preavviso è disponibile e che, comunque, larinuncia non era mai stata impugnata secondo la disposizione codicistica; 4.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con cinque motivi; ha resistito con controricorso la società; entrambe le parti hanno comunicato memorie; [OSCURATO:PERSONA] 1.il primo motivo denuncia: “in relazione all’art. 360 n. 3 per violazione o falsa applicazione di una norma di legge: mancata corretta qualificazione del licenziamento alla stregua degli artt. 1362 c.c. e ss. ed in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 per nullità della sentenza estrinsecantesi in un error in procedendo”; si lamenta che la Corte territoriale avrebbe “preteso di interpretare documenti e deposizioni testimoniali nel senso di attribuire al licenziamento comminato al sig. [OSCURATO:PERSONA] da parte di Subaru la sostanza di un accordo apposito e del tutto autonomo e separato dall’accordo aziendale che viene dedotto quale titolo della domanda dedotta in giudizio”; la censura è inammissibile; con riferimento alla violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., il vizio va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 287 del 2016; Cass. n. 635 del 2015; Cass. n. 25419 del 2014; Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012); in realtà parte ricorrente propone una diversa valutazione di “documenti e deposizioni testimoniali” ma è noto che è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (tra innumerevoli v.: Cass. n. 8758 del 2017); il compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito, dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto –come nella specie -entro i limiti del ragionevole e del plausibile (cfr., da ultimo, Cass. n. 7523 del 2022); 2.il secondo motivo è formulato “in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 in caso di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione dalle parti”, assumendo che la sentenza impugnata si fonderebbe su di un presupposto errato, ovvero che il sig. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai chiesto di aderire all’accordo sindacale; la censura è inammissibile perché evoca, sebbene con improprio riferimento al n. 4 in luogo del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., il vizio di omesso esamedi fatto decisivo ben al di fuori dei limiti previsti dalle SS.UU. 8053 e 8053 del 2014, anche per questo aspetto proponendo una diversa interpretazione della vicenda storica che ha dato luogo alla controversia; 3. il terzo motivo è formulato “in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto: mancata corretta applicazione di una norma di legge art. 4 e 24 della Legge 223/91”, sostenendo che i fatti oggetto della controversia dovrebbero essere necessariamente sussunti nell’ambito della richiamata fattispecie legale del licenziamento collettivo; la censura è inammissibile perché non è pertinente rispetto al decisum, che non riguarda l’applicabilità o meno della l. n. 223 del 1991, quanto piuttosto l’esistenza di un accordo inter partes che – secondo il convincimento della Corte territoriale - ha consensualmente regolato le modalità di risoluzione del rapporto di lavoro, soddisfacendo reciproci interessi, tra cui anche l’interesse del lavoratore ad essere soggettoidoneo a consentire a chi lo dovesse poi assumere di fruire di benefici contributivi; 4.il quarto motivo è formulato “in relazione all’art. 360 n. 4 (rectius n. 3) comma 1 per violazione o falsa applicazione di legge sub specie dell’accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]”, deducendo che la Corte territoriale avrebbe del tutto omesso di valutare l’efficacia precettiva di detto accordo; la censura è inammissibile in quanto si denuncia la violazione o falsa applicazione di un accordo aziendale che non rientra tra gli accordi e contratti collettivi di lavoro di livello nazionale che, per l’espressa previsione del codice di rito, sono gli unici per i quali è prospettabile l’error in iudicandodi cui al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.; 5. il quinto motivo è formulato “ in relazione all’art. 360 n. 3 comma 1 c.p.c.: per violazione o falsa applicazione di una norma di diritto sub specie dell’art. 2113 c.c.”, deducendo che “l’accordo sindacale in oggetto, prevedendo espressamente in caso di non accettazione da parte del dipendente del trasferimento a Milano che l’indennità sostituiva del preavviso dovesse essere comunque corrisposta, e non prevedendo alcuna forma di deroga alla stessa, non ammetteva conseguentemente alcuna forma di rinuncia alla stessa”; anche tale ultima doglianza risulta inammissibile e per un duplice aspetto; essa, infatti, non si confronta con il decisum, che ha ritenuto l’esistenza di un diverso e autonomo accordo inter partes che ha disciplinato la risoluzione del rapporto, e neanche confuta adeguatamente l’asserto della pronuncia impugnata che ha rilevato come il [OSCURATO:PERSONA], comunque, non avesse proposto alcuna impugnazione ex art. 2113 c.c.; 6.conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel suo complesso; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 4.500,00, oltre euro 200,00 per spese, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore imp