Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01710/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 / 0 3 /19 75 avverso la sentenza del10/04/2025 del la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria delSostituto procurat o re [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestoche la Corte di cassazione annulli con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione del fatto e all’entità degli aumenti in sede di continuazione,con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa con rito abbreviato dal GUP del Tribunale di Napoli in data 18/07/2024, previo riconoscimento della continuazione con le sentenz e emess e dalla Corte di appello di Napoli il 10/01/2024(irrev. 08/10/2024) e il 14/06/2023 (irrev. 07/06/2024), ha rideterminato la pena inflitta all’imputato appellante [OSCURATO:PERSONA] in anni otto e mesi otto di reclusione, in relazione alla condanna per estorsione in concorso, aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il clan Amato – Pagano , in danno dell’imprenditore [OSCURATO:PERSONA], costituitosi parte civile.

2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, sulla base di cinque motivi, con i quali eccepisce: la violazione di legge (artt. 56, 629 cod. pen., 521cod. proc. pen.) e il vizio di motivazionein quanto la corte di merito, pur affermando in più punti che nel caso di specie di trattava di un tentativo di estorsione, aveva confermato la condanna per il reatoconsumato, così come contestato; erronea applicazione degli artt. 110 e 629 cod. pen. e vizio della motivazione, con riferimento all’affermazione di responsabilità, senza tener conto di quanto indicato nel secondo motivo di appello circa la lettura parziale e congetturale delle risultanze istruttorie(in particolare, il contenuto della conversazione intercettata, intercorsa tra la vittima e [OSCURATO:PERSONA], era stato travisato, in quanto non si era tenuto conto che ad accompagnare l’imprenditore presso l’abitazione ove fu effettuata la richiesta estorsiva fu un solo soggetto, identificato in [OSCURATO:PERSONA], così come dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’interrogatorio, con conseguente esclusione del coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA]); violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, posto che gli aumenti per la continuazione erano stati determinati in maniera incongrua, di pari entità per i due reati satelliti, nonostante la diversità delle fattispecie (estorsione tentata e estorsione consumata) sotto il profilo della gravità,del disvalore della condotta e della pe na in precedenza irrogata dai giudici di merito. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

L’imputato è stato ritenuto colpevole con la sentenza di primo grado di concorso nel reato di estorsione consumata, ascrittogli nel capo di imputazione.

Nella pronuncia di appello si fa riferimento, in alcuni punti della motivazione, alla qualificazione del fatto come reato tentato di estorsione, mentre in dispositivo si conferma sul punto la sentenza di condanna di primo grado che si riferiva– come evidenziato –al reato consumato.

Si legge a pagina 15 della sentenza impugnata : «d el resto il fatto che la persona offesa, anche in conseguenza di una sorta di “familiarità” con gli ambienti malavitosi camorristici, fosse in grado di negoziare il “prezzo dell’estorsione”, non vale ad escludere la sussistenza dell’estorsione, la quale, infatti, si è verificata, seppure in forma tentata e con modalità meno strangolatorie di quelle originariamente prospettate».

È riportata, inoltre, a pagina 16 , una pronuncia della Corte di cassazione, che inequivocabilmente riguarda l’idoneità degli atti, nel caso di tentativo, con riguardo alla condotta tenuta dagli imputati, ed in particolare alla richiesta estorsiva rivolta al custode del cantiere.

Infine, la sentenza afferma, a pagina 17, che «il fatto di Melito non pare affatto generico e risulta ben specificato proprio come riferito al tentativo di estorsione contestato».

Si tratta di plurimi riferimenti specifici che non sembrano ricollegarsi ad un mero errore materialee che sono in evidente contrasto con la contestazione , che si riferisce al reato consumato, con la pronuncia di primo grado, che ha ritenuto sussistente il reato come contestato e, soprattutto, con il dispositivo della sentenza d’appello, che ha confermato la sentenza di primo grado (e dunque anche la qualificazione di reato consumato).

La contraddittorietà della motivazione in ordine alla qualificazione del fatto determina l’annullamento della pronunciaimpugnata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto.

2. Il secondo motivo, invece, non è consentito in sede di legittimità, implicando valutazioni in fatto,attinenti alla valutazione delle prove, incentrate su un’alternativa lettura del contenuto di un’intercettazione.

Lacorte territoriale, con argomentazioni immuni da vizi logici, ha chiarito, analizzando la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che da essa si evince che la persona offesa era stata accompagnata all’appuntamento a Mugnano da due individui, uno dei quali è stato identificato in [OSCURATO:PERSONA] sulla base del soprannome utilizzato.

Ha anche spiegato le ragioni dell’omissione di tale indicazione in altro colloquio intercettato (tra ilVitiello e la fidanzata) e ha f orni to una spiegazione circa il fattoche il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] non aveva fatto riferimento esplicito al [OSCURATO:PERSONA].

Non sussiste, pertanto,travisamento della prova per omissione, in quanto la pronuncia esamina la deposizione del [OSCURATO:PERSONA], ritenendola, tuttavia, non ostativa rispetto alla ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice.

3. Il terzo motivo, relativo altrattamento sanzionatorio, è assorbito a seguito dell’accoglimento della censura sulla qualificazione giuridica della condotta contestata.

La corte territoriale ha riconosciuto la continuazione tra il reato oggetto del presente procedimento e quelli di cui al giudicato della sentenza della Corte di appello di Napoli del 10/01/2024, di condanna per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., e della sentenza della Corte di appello di Napoli del 14/06/ 2023, di condanna per il reato di tentata estorsione aggravata dalla finalità di agevolazione mafiosa,ritenendo più grave il delitto di cui alla sentenza emessa dalla Corte di appello il 10/01/2024.

Èevidente che occorre accertare la tipologia di tali reati – e, quindi, anche di quello oggetto del presente procedimento – prima di procedere alla determinazione degli aumenti per la continuazione, posto che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.

U, 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01 ) , sul presupposto della loro corretta qualificazione.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sulpunto e sul trattamento sanzionatorio .

Dichiara inammissibile il ricorsonel resto.

Così deciso in Roma il 23 dicembre 2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 / 0 3 /19 75 avverso la sentenza del10/04/2025 del la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria delSostituto procurat o re [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestoche la Corte di cassazione annulli con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione del fatto e all’entità degli aumenti in sede di continuazione,con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa con rito abbreviato dal GUP del Tribunale di Napoli in data 18/07/2024, previo riconoscimento della continuazione con le sentenz e emess e dalla Corte di appello di Napoli il 10/01/2024(irrev. 08/10/2024) e il 14/06/2023 (irrev. 07/06/2024), ha rideterminato la pena inflitta all’imputato appellante [OSCURATO:PERSONA] in anni otto e mesi otto di reclusione, in relazione alla condanna per estorsione in concorso, aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il clan Amato – Pagano , in danno dell’imprenditore [OSCURATO:PERSONA], costituitosi parte civile. 2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, sulla base di cinque motivi, con i quali eccepisce: la violazione di legge (artt. 56, 629 cod. pen., 521cod. proc. pen.) e il vizio di motivazionein quanto la corte di merito, pur affermando in più punti che nel caso di specie di trattava di un tentativo di estorsione, aveva confermato la condanna per il reatoconsumato, così come contestato; erronea applicazione degli artt. 110 e 629 cod. pen. e vizio della motivazione, con riferimento all’affermazione di responsabilità, senza tener conto di quanto indicato nel secondo motivo di appello circa la lettura parziale e congetturale delle risultanze istruttorie(in particolare, il contenuto della conversazione intercettata, intercorsa tra la vittima e [OSCURATO:PERSONA], era stato travisato, in quanto non si era tenuto conto che ad accompagnare l’imprenditore presso l’abitazione ove fu effettuata la richiesta estorsiva fu un solo soggetto, identificato in [OSCURATO:PERSONA], così come dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’interrogatorio, con conseguente esclusione del coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA]); violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, posto che gli aumenti per la continuazione erano stati determinati in maniera incongrua, di pari entità per i due reati satelliti, nonostante la diversità delle fattispecie (estorsione tentata e estorsione consumata) sotto il profilo della gravità,del disvalore della condotta e della pe na in precedenza irrogata dai giudici di merito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. L’imputato è stato ritenuto colpevole con la sentenza di primo grado di concorso nel reato di estorsione consumata, ascrittogli nel capo di imputazione. Nella pronuncia di appello si fa riferimento, in alcuni punti della motivazione, alla qualificazione del fatto come reato tentato di estorsione, mentre in dispositivo si conferma sul punto la sentenza di condanna di primo grado che si riferiva– come evidenziato –al reato consumato. Si legge a pagina 15 della sentenza impugnata : «d el resto il fatto che la persona offesa, anche in conseguenza di una sorta di “familiarità” con gli ambienti malavitosi camorristici, fosse in grado di negoziare il “prezzo dell’estorsione”, non vale ad escludere la sussistenza dell’estorsione, la quale, infatti, si è verificata, seppure in forma tentata e con modalità meno strangolatorie di quelle originariamente prospettate». È riportata, inoltre, a pagina 16 , una pronuncia della Corte di cassazione, che inequivocabilmente riguarda l’idoneità degli atti, nel caso di tentativo, con riguardo alla condotta tenuta dagli imputati, ed in particolare alla richiesta estorsiva rivolta al custode del cantiere. Infine, la sentenza afferma, a pagina 17, che «il fatto di Melito non pare affatto generico e risulta ben specificato proprio come riferito al tentativo di estorsione contestato». Si tratta di plurimi riferimenti specifici che non sembrano ricollegarsi ad un mero errore materialee che sono in evidente contrasto con la contestazione , che si riferisce al reato consumato, con la pronuncia di primo grado, che ha ritenuto sussistente il reato come contestato e, soprattutto, con il dispositivo della sentenza d’appello, che ha confermato la sentenza di primo grado (e dunque anche la qualificazione di reato consumato). La contraddittorietà della motivazione in ordine alla qualificazione del fatto determina l’annullamento della pronunciaimpugnata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto. 2. Il secondo motivo, invece, non è consentito in sede di legittimità, implicando valutazioni in fatto,attinenti alla valutazione delle prove, incentrate su un’alternativa lettura del contenuto di un’intercettazione. Lacorte territoriale, con argomentazioni immuni da vizi logici, ha chiarito, analizzando la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che da essa si evince che la persona offesa era stata accompagnata all’appuntamento a Mugnano da due individui, uno dei quali è stato identificato in [OSCURATO:PERSONA] sulla base del soprannome utilizzato. Ha anche spiegato le ragioni dell’omissione di tale indicazione in altro colloquio intercettato (tra ilVitiello e la fidanzata) e ha f orni to una spiegazione circa il fattoche il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] non aveva fatto riferimento esplicito al [OSCURATO:PERSONA]. Non sussiste, pertanto,travisamento della prova per omissione, in quanto la pronuncia esamina la deposizione del [OSCURATO:PERSONA], ritenendola, tuttavia, non ostativa rispetto alla ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice. 3. Il terzo motivo, relativo altrattamento sanzionatorio, è assorbito a seguito dell’accoglimento della censura sulla qualificazione giuridica della condotta contestata. La corte territoriale ha riconosciuto la continuazione tra il reato oggetto del presente procedimento e quelli di cui al giudicato della sentenza della Corte di appello di Napoli del 10/01/2024, di condanna per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., e della sentenza della Corte di appello di Napoli del 14/06/ 2023, di condanna per il reato di tentata estorsione aggravata dalla finalità di agevolazione mafiosa,ritenendo più grave il delitto di cui alla sentenza emessa dalla Corte di appello il 10/01/2024. Èevidente che occorre accertare la tipologia di tali reati – e, quindi, anche di quello oggetto del presente procedimento – prima di procedere alla determinazione degli aumenti per la continuazione, posto che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01 ) , sul presupposto della loro corretta qualificazione. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sulpunto e sul trattamento sanzionatorio . Dichiara inammissibile il ricorsonel resto. Così deciso in Roma il 23 dicembre 2025
Sentenza Cassazione n. 01710/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris