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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 aprile 2024

Cassazione n. 14991/2024

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 4805/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Servizi per l’[OSCURATO:PERSONA] consortile per azioni in liquidazione, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 95, presso lo Studio dell’ avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende giusta procura in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] alla Via G. Nicotera n. 29, presso lo Studio dell’ avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa giusta procura in attidall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso il decreto nr. 74/2021 depositato in data 12/01/2021 dal Tribunale di Roma; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2024 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] e Servizi per l’[OSCURATO:PERSONA] consortile per azioni in liquidazione (di seguito «Agrisian»), ha proposto opposizione allo stato passiv o della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (breviter «[OSCURATO:PERSONA]») , chiedendo l’ammissione dei crediti per seguenti importi : a) € 10.716,81 [o, in subordine, € 7.620,83] per spese legali (comprensive delle spese di cui al Decreto Ingiuntivo n. 5469/2011, delle spese successive fino all'apposizione della formula esecutiva, di quelle per l'atto di precetto e per la procedura esecutiva presso terzi n. 38931/2012 R.E.

Trib.

Roma); b) € 15.495,00 [o, in subordine, € 7.747,50 ], in ragione del pagamento dell'imposta versata da Agrisian per la registrazione del richiamato decreto ingiuntivo n. 5469/2011 del 16.03.2011, dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c.;c) complessivi € 1.971.135,20 [o, in subordine, laddove gli interessi dovessero essere riconosciuti soltanto al tasso legale 1.928.699,21], per costi consortili relativi all’anno 2007 e 2008 e per quelli relativi alla locazione dell’immobile in [OSCURATO:PERSONA] nell’anno 2010, per spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Roma n. 15142/2013, interessi e somme pagate in eccesso da parte di Agrisian e non restituite per servizi di ingegneria relativi a gennaio 2008. 2.Il Tribunale di Roma con la decisione impugnata, in parziale accoglimento dell’opposizione ammetteva allo stato passivo, in via chirografaria, i crediti per la complessiva somma di € 632.401, che si aggiungevano a quelli già ammessi in sede di verifica ed oggetto di correzione con lo stesso dispositivo, così ripartiti: € 497.071,54, per costi consortili relativi all’anno 2007 (di cui alla fattura nr. 30 del 31/3/2008); € 73.550,25, per costi relativi alla locazione dell’immobile di [OSCURATO:PERSONA] nell’anno 2010 ed € 61.780,07, per somme pagate in eccesso da parte di Agrisian e non restituite per servizi di ingegneria relativi a gennaio 2008. 2.1 Rilevavano i giudici capitolini, per quanto qui di interesse: i) che l’opponente non aveva fornito la prova dei fatti costitutivi del credito di € 1.336.527,23 riferito ai contributi consortili relativi all’anno 2008, per i quali non era stata emessa fattura; Agrisian, secondo quanto affermano i giudici circondariali, a partire dal 1/2/2008, non aveva più in gestione l’appalto stipulato con Agea con la conseguenza che non aveva più ragion d’essere l’obbligazione contributiva sostanzialmente fondata sulla prosecuzione dell’impresa; ii) la documentazione posta a sostegno della pretesa -bilancio del 2008 della opponente– presentava dati numerici d’insieme e non forniva informazioni esaustive in ordine allo specifico credito fatto valere dalla socia; iii) neppure il libro giornale della società opponente offriva dati specifici e circostanziati rappresentativi della azionata posta creditoria. 3 Agrisian ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di sei motivi, [OSCURATO:PERSONA] ha svolto difese con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1 I mezzi di impugnazione possono essere così sintetizzati: 1) omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti costituiti dalle risultanze dei libri giornali di [OSCURATO:PERSONA], acquisiti previo ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., che evidenziavano poste passive verso Agrisian per costi consortili collegati a fatture da emettere confermate dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e nei successivi scritti difensivi; 2) omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti costituiti dai dati del bilancio 2008 dove erano enucleabili e distinguibili i crediti verso i soci e gli importi da questi dovuti a titolo di contributi consortili 2008; in particolare a pagina 53 del bilancio erano chiaramente indicati i costi di gestione della società da addebitare ai soci, sia pur in maniera complessiva ma dai quali si poteva ricavare la quota imputabile al socio [OSCURATO:PERSONA]; 3) violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e dell’art. 2729 c.c.

«per avere il Tribunale di Roma mancato di valutare la concordanza dei singoli elementi di prova raccolti con riferimento al credito di € 1.336.527,23 per contributi consortili relativi all’anno 2008 vantato nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e per non aver valutato unitariamente le risultanze delle prove raccolte le une per mezzo delle altre e nel loro complesso»; 4) violazione degli artt. 2709 e 2710 c.c., in relazione all’art 360, comma 1 nr. 3 c.p.c.; la ricorrente censura l’affermazione di controparte circa l’inopponibilità al fallimento delle scritture contabili prodotte in giudizio; 5) violazione dell’art. 2615 ter, degli artt. 1362, 1363,1366 e 1371 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1 nr. 3 c.p.c. con riferimento all’interpretazione dell’art. 7 dello Statuto di Agrisian; inparticolare si denuncia l’erronea applicazione delle disposizioni di ermeneutica contrattuale per non aver dato rilevo al fatto che, anche dopo la cessazione del contratto di appalto stipulato con la stazione appaltante AGEA, sarebbero maturati costi relativi al funzionamento della società consortile che, in virtù del combinato disposto della c.. clausola contributiva (art. 2615 -ter, comma 2, c.c.) e dell’art. 7 dello Statuto, dovevano essere pro quota versate da [OSCURATO:PERSONA] ; 6) violazione dell’art. 99 commi 6 e 7, l.fall. in relazione all’art.360 1° comma nr 4 c.p.c.; viene censurata la decisione del Tribunale nella parte in cui ha revocato una precedente ordinanza con la quale aveva inizialmente negato ingresso, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, di documenti che la procedura aveva indicato nella propria memoria; secondo l’assunto della ricorrente non sarebbero applicabili alla parte opposta, che abbia indicato nella memoria di costituzione i documenti utili per la propria difesa, i principi enunciati da codesta Corte Suprema con riferimento all’opponente che abbia tempestivamente indicato la documentazione di cui intenda avvalersi; il ricorrente lamenta la produzione di documenti, non specificatamente richiamati nella memoria difensiva, non depositati nella fase della verifica e per la cui tardiva produzione non è stata presentata alcuna istanza di remissione in termini. 2 Tutti i motivi sonoinammissibili. 2.1 Lo sono i primi due in quanto sottendono critiche di merito. 2.2 Come sopra precisato, il Tribunale ha denegato la domanda di ammissione del credito relativo ai contributi per l’anno 2008 sulla scorta della mancata emissione da parte del consorzio delle fatture, della cessazione a far data dal 1° febbraio 2008 dell’attività consortile a seguito della perdita della commessa AGEA, essendo subentrato nell’appalto il raggruppamento temporaneo di imprese SIN -ALMAVIA e dell’inidoneità delle risultanze tratte dal bilancio di Agrisian a fornire elementi decisivi in ordine alla pretesa creditoria in quanto i valori contabili e i dati numerici riportati nella loro indeterminata aggregazione non erano interpretabili alla stregua di contributi consortili maturati nel 2008. 2.3 La doglianza di cui al secondo motivo, che offre una diversa lettura di una voce del bilancio, si infrange contro l’accertamento in fatto compiuto dal Tribunale e di cui sopra si è dato conto. dell'art. 360 c.p.c. , n. 5 (su cui v.

Cass. Sez.

U n. 8053 - 14 ), (cfr., ex multis, Cass.n. 27686/2018; Sez.

U, n. 7931 /2013 ; 14233/2015 ; 26860 / 2014). il credito di € 1.336.527,23 per (asseriti) costi consortili relativi all’anno [OSCURATO:PERSONA] affermazione contenuta nel verbale dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] – ove testualmente si dice che « l’importo di Euro 388.582,83, non fatturato da Agrisian, concerne i costi consortili addebitati ad [OSCURATO:PERSONA] relativamente all’anno 2008.

Detti costi sono stati contestati dall’odierna opposta essendo stati imputati ad [OSCURATO:PERSONA] non in proporzione al fatturato alla stessa assicurato.

Per tale ragione l’importo non è stato registrato sul libro giornale relativo all’anno 2009.

Lo stesso è stato tuttavia accantonato e registrato nei libri contabili del 2012, come attestato dalla relativa documentazione che in data odierna si produce, in occasione della domanda di concordato in bianco depositata a dicembre 2012, al fine di fornire un bilancio attendibile e veritiero della società»e a cui fa seguito la seguente dichiarazione, trascritta nel controricorso, «l’inserimento degli importi nei libri contabili non attesta l’esistenza degli stessi trattandosi nel caso di specie, come ampliamente dimostrato nel corso del presente giudizio, di crediti contestati in quanto agli stessi non corrispondono costi non addebitabili a [OSCURATO:PERSONA] per le ragioni dedotte negli scritti e verbali di causa». 2.6 Nessuna conferma neanche implicita dell’esistenza del credito può desumersi dal complesso di tali affermazion i ; di conseguenza quegli elementi fattuali il cui esame sarebbe stato omesso non avrebbero determinato una diversa decisione. 3 Passando al terzo motivo, vale la pena rilevare che l’art. 115 c.p.c. ricorre solo ove il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la norma, ponga a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti ma disposte di sua iniziativa, fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (fermi il principio di non contestazione e il notorio); non è ammesso dolersi che il giudice, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, trattandosi di attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass. Sez.

U, 16303/2018, 20867/2020, 23650/2022; Cass. 2001/2023, 4599/2023, 9351/2022, 20553/2021, 22397/2019, 21098/2016 e 27197/2011) mentre la pretesa violazione dell'art. 116 c.p.c. ricorre in realtà solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una risultanza probatoria, non abbia operato secondo il suo "prudente apprezzamento", attribuendole un diverso valore o il valore assegnato a una differente risultanza probatoria (ad es., valore di prova legale), oppure l’abbia valutata secondo il suo prudente apprezzamento nonostante fosse soggetta a una specifica regola di valutazione; quando invece si deduca, come nel caso di specie, che il giudice ha male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura, un tempo limitatamente ammissibile ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., lo è ora solo in presenza dei gravissimi vizi di motivazione al di sotto del “minimo costituzionale” individuati da Cass. Sez.

U, 8053/2014 (Cass. Sez.

U, 20867/2020, 34474/2019; Cass. 2001/2023), che non ricorrono nel decreto impugnato. 3.1 Infine, la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (ex multis, Cass. 7919/ 2020, 13395/2018e 15107 2013). 3.1 Il Tribunale non è incorso in alcuno degli errores in procedendo secondo la censura dedotta sotto l’apparente deduzione di violazioni di legge, mirando essa surrettiziamente ad una nuova e diversa valutazione del merito della causa, che però non può trovare ingresso in sede di legittimità (Cass. Sez.

U, 34476/2019). 4 Il quarto mezzo, secondo quanto esplicitamente affermato dallo stesso del ricorrente, va a censurare non una ratio decidendi della sentenza, che non ha esaminato la questione della opponibilità al Fallimento delle scritture contabili, ma una tesi difensiva di controparte. 5 Con riferimento al quinto motivo va rilevato che, secondo il consolidato orientamento di legittimità, l'interpretazione dei contratti e degli atti negoziali in genere, in quanto accertamento della comune volontà delle parti in essi espressasi, costituisce attività di fatto propria ed esclusiva del giudice di merito, (cfr. Cass. 3590/2021, 9461/2021, 15603/2021 e 32876/2022), dovendo il sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità limitarsi alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (nonché, secondo la giurisprudenza anteriore alla modifica dell'art. 360 c.p.c., n. 5, al controllo della coerenza e logicità della motivazione, censura nella specie neanche proposta, avendo la società ricorrente, come sopra rilevato, denunciato soltanto la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale). 5.1 Deve, pertanto, escludersi che il ricorrente in cassazione possa di fatto, sotto le spoglie di una denuncia per violazione di legge (artt. 1362 c.c. e s.), contrapporre una diversa e più favorevole soluzione ermeneutica e chiedere al giudice di legittimità di procedere ad una nuova interpretazione dell'atto negoziale (cfr. Cass S.U nr. 1914/2016). 5.2 Pertanto, onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati e ai principi in esse contenuti, ma altresì precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (cfr. Cass. n.10554/2010 e 25728/2013). 5.3 Si è, infine, precisato che per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l'unica possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto quella poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra ( cfr. 24539/2009, 25861/2013 e 5016/ 2014). 5.4 Nella specie il tribunale ha fornito una specifica e plausibile interpretazione dell’art. 7 dello statuto , nel senso di correlare l’obbligo dei soci di versare i contributi all’esercizio dell’attività consortile,che risulta semplicemente diversa da quella prospettata dal ricorrente. 6 Anche il sesto motivo è inammissibile in quanto il Tribunale ha deciso la questione concernente i poteri di produzione degli atti istruttori nel giudizio di opposizione allo stato passivo in maniera conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale non vi è l'onere per l'opponente di versare in atti ex novo i documenti già allegati alla domanda di ammissione quando egli abbia indicato nel ricorso introduttivo di tale procedimento i documenti di cui intende avvalersi (in funzione della dimostrazione della fondatezza della propria pretesa) facendo riferimento per relationem a quelli già depositati davanti al giudice delegato e con formula non di stile, tale da non lasciare dubbi sull'identità degli atti su cui vuole fondare l'opposizione, e ne abbia contestualmente formulato istanza di acquisizione; il tribunale in tal caso deve disporre l'acquisizione di tali documenti, trasmessi dal creditore al curatore tramite posta elettronica certificata e da questo inviati telematicamente alla cancelleria del giudice delegato che, dunque, entrano a fare parte del fascicolo d'ufficio informatico della procedura, ai sensi del D.M. n. 44 del 2011, art. 9, comma 1 (cfr. Cass. 12548/2017, 5570/2018 25663/2020, 31719/2021 e 33774/2022). 6.2 Tale principio va esteso anche all’opposta che, come avvenuto nel caso di specie, indichi nella memoria di costituzione gli allegati prodotti alla prima udienza, attesa l’identità di ratio. 6.3 Ad ogni buon conto la ricorrente non ha allegato l’incidenza della documentazione prodotta dalla procedura sulla decisione del Tribunale e, quindi, in concreto nessuna lesione del diritto di difesa può predicarsi 7 In conclusione ilricorso è inammissibile. 8 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 19.000, oltre € 200 per esborsi, Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%.

Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 4805/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Servizi per l’[OSCURATO:PERSONA] consortile per azioni in liquidazione, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 95, presso lo Studio dell’ avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende giusta procura in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] alla Via G. Nicotera n. 29, presso lo Studio dell’ avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa giusta procura in attidall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso il decreto nr. 74/2021 depositato in data 12/01/2021 dal Tribunale di Roma; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2024 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] e Servizi per l’[OSCURATO:PERSONA] consortile per azioni in liquidazione (di seguito «Agrisian»), ha proposto opposizione allo stato passiv o della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (breviter «[OSCURATO:PERSONA]») , chiedendo l’ammissione dei crediti per seguenti importi : a) € 10.716,81 [o, in subordine, € 7.620,83] per spese legali (comprensive delle spese di cui al Decreto Ingiuntivo n. 5469/2011, delle spese successive fino all'apposizione della formula esecutiva, di quelle per l'atto di precetto e per la procedura esecutiva presso terzi n. 38931/2012 R.E. Trib. Roma); b) € 15.495,00 [o, in subordine, € 7.747,50 ], in ragione del pagamento dell'imposta versata da Agrisian per la registrazione del richiamato decreto ingiuntivo n. 5469/2011 del 16.03.2011, dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c.;c) complessivi € 1.971.135,20 [o, in subordine, laddove gli interessi dovessero essere riconosciuti soltanto al tasso legale 1.928.699,21], per costi consortili relativi all’anno 2007 e 2008 e per quelli relativi alla locazione dell’immobile in [OSCURATO:PERSONA] nell’anno 2010, per spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Roma n. 15142/2013, interessi e somme pagate in eccesso da parte di Agrisian e non restituite per servizi di ingegneria relativi a gennaio 2008. 2.Il Tribunale di Roma con la decisione impugnata, in parziale accoglimento dell’opposizione ammetteva allo stato passivo, in via chirografaria, i crediti per la complessiva somma di € 632.401, che si aggiungevano a quelli già ammessi in sede di verifica ed oggetto di correzione con lo stesso dispositivo, così ripartiti: € 497.071,54, per costi consortili relativi all’anno 2007 (di cui alla fattura nr. 30 del 31/3/2008); € 73.550,25, per costi relativi alla locazione dell’immobile di [OSCURATO:PERSONA] nell’anno 2010 ed € 61.780,07, per somme pagate in eccesso da parte di Agrisian e non restituite per servizi di ingegneria relativi a gennaio 2008. 2.1 Rilevavano i giudici capitolini, per quanto qui di interesse: i) che l’opponente non aveva fornito la prova dei fatti costitutivi del credito di € 1.336.527,23 riferito ai contributi consortili relativi all’anno 2008, per i quali non era stata emessa fattura; Agrisian, secondo quanto affermano i giudici circondariali, a partire dal 1/2/2008, non aveva più in gestione l’appalto stipulato con Agea con la conseguenza che non aveva più ragion d’essere l’obbligazione contributiva sostanzialmente fondata sulla prosecuzione dell’impresa; ii) la documentazione posta a sostegno della pretesa -bilancio del 2008 della opponente– presentava dati numerici d’insieme e non forniva informazioni esaustive in ordine allo specifico credito fatto valere dalla socia; iii) neppure il libro giornale della società opponente offriva dati specifici e circostanziati rappresentativi della azionata posta creditoria. 3 Agrisian ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di sei motivi, [OSCURATO:PERSONA] ha svolto difese con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1 I mezzi di impugnazione possono essere così sintetizzati: 1) omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti costituiti dalle risultanze dei libri giornali di [OSCURATO:PERSONA], acquisiti previo ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., che evidenziavano poste passive verso Agrisian per costi consortili collegati a fatture da emettere confermate dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e nei successivi scritti difensivi; 2) omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti costituiti dai dati del bilancio 2008 dove erano enucleabili e distinguibili i crediti verso i soci e gli importi da questi dovuti a titolo di contributi consortili 2008; in particolare a pagina 53 del bilancio erano chiaramente indicati i costi di gestione della società da addebitare ai soci, sia pur in maniera complessiva ma dai quali si poteva ricavare la quota imputabile al socio [OSCURATO:PERSONA]; 3) violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e dell’art. 2729 c.c. «per avere il Tribunale di Roma mancato di valutare la concordanza dei singoli elementi di prova raccolti con riferimento al credito di € 1.336.527,23 per contributi consortili relativi all’anno 2008 vantato nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e per non aver valutato unitariamente le risultanze delle prove raccolte le une per mezzo delle altre e nel loro complesso»; 4) violazione degli artt. 2709 e 2710 c.c., in relazione all’art 360, comma 1 nr. 3 c.p.c.; la ricorrente censura l’affermazione di controparte circa l’inopponibilità al fallimento delle scritture contabili prodotte in giudizio; 5) violazione dell’art. 2615 ter, degli artt. 1362, 1363,1366 e 1371 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1 nr. 3 c.p.c. con riferimento all’interpretazione dell’art. 7 dello Statuto di Agrisian; inparticolare si denuncia l’erronea applicazione delle disposizioni di ermeneutica contrattuale per non aver dato rilevo al fatto che, anche dopo la cessazione del contratto di appalto stipulato con la stazione appaltante AGEA, sarebbero maturati costi relativi al funzionamento della società consortile che, in virtù del combinato disposto della c.. clausola contributiva (art. 2615 -ter, comma 2, c.c.) e dell’art. 7 dello Statuto, dovevano essere pro quota versate da [OSCURATO:PERSONA] ; 6) violazione dell’art. 99 commi 6 e 7, l.fall. in relazione all’art.360 1° comma nr 4 c.p.c.; viene censurata la decisione del Tribunale nella parte in cui ha revocato una precedente ordinanza con la quale aveva inizialmente negato ingresso, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, di documenti che la procedura aveva indicato nella propria memoria; secondo l’assunto della ricorrente non sarebbero applicabili alla parte opposta, che abbia indicato nella memoria di costituzione i documenti utili per la propria difesa, i principi enunciati da codesta Corte Suprema con riferimento all’opponente che abbia tempestivamente indicato la documentazione di cui intenda avvalersi; il ricorrente lamenta la produzione di documenti, non specificatamente richiamati nella memoria difensiva, non depositati nella fase della verifica e per la cui tardiva produzione non è stata presentata alcuna istanza di remissione in termini. 2 Tutti i motivi sonoinammissibili. 2.1 Lo sono i primi due in quanto sottendono critiche di merito. 2.2 Come sopra precisato, il Tribunale ha denegato la domanda di ammissione del credito relativo ai contributi per l’anno 2008 sulla scorta della mancata emissione da parte del consorzio delle fatture, della cessazione a far data dal 1° febbraio 2008 dell’attività consortile a seguito della perdita della commessa AGEA, essendo subentrato nell’appalto il raggruppamento temporaneo di imprese SIN -ALMAVIA e dell’inidoneità delle risultanze tratte dal bilancio di Agrisian a fornire elementi decisivi in ordine alla pretesa creditoria in quanto i valori contabili e i dati numerici riportati nella loro indeterminata aggregazione non erano interpretabili alla stregua di contributi consortili maturati nel 2008. 2.3 La doglianza di cui al secondo motivo, che offre una diversa lettura di una voce del bilancio, si infrange contro l’accertamento in fatto compiuto dal Tribunale e di cui sopra si è dato conto. dell'art. 360 c.p.c. , n. 5 (su cui v. Cass. Sez. U n. 8053 - 14 ), (cfr., ex multis, Cass.n. 27686/2018; Sez. U, n. 7931 /2013 ; 14233/2015 ; 26860 / 2014). il credito di € 1.336.527,23 per (asseriti) costi consortili relativi all’anno [OSCURATO:PERSONA] affermazione contenuta nel verbale dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] – ove testualmente si dice che « l’importo di Euro 388.582,83, non fatturato da Agrisian, concerne i costi consortili addebitati ad [OSCURATO:PERSONA] relativamente all’anno 2008. Detti costi sono stati contestati dall’odierna opposta essendo stati imputati ad [OSCURATO:PERSONA] non in proporzione al fatturato alla stessa assicurato. Per tale ragione l’importo non è stato registrato sul libro giornale relativo all’anno 2009. Lo stesso è stato tuttavia accantonato e registrato nei libri contabili del 2012, come attestato dalla relativa documentazione che in data odierna si produce, in occasione della domanda di concordato in bianco depositata a dicembre 2012, al fine di fornire un bilancio attendibile e veritiero della società»e a cui fa seguito la seguente dichiarazione, trascritta nel controricorso, «l’inserimento degli importi nei libri contabili non attesta l’esistenza degli stessi trattandosi nel caso di specie, come ampliamente dimostrato nel corso del presente giudizio, di crediti contestati in quanto agli stessi non corrispondono costi non addebitabili a [OSCURATO:PERSONA] per le ragioni dedotte negli scritti e verbali di causa». 2.6 Nessuna conferma neanche implicita dell’esistenza del credito può desumersi dal complesso di tali affermazion i ; di conseguenza quegli elementi fattuali il cui esame sarebbe stato omesso non avrebbero determinato una diversa decisione. 3 Passando al terzo motivo, vale la pena rilevare che l’art. 115 c.p.c. ricorre solo ove il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la norma, ponga a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti ma disposte di sua iniziativa, fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (fermi il principio di non contestazione e il notorio); non è ammesso dolersi che il giudice, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, trattandosi di attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass. Sez. U, 16303/2018, 20867/2020, 23650/2022; Cass. 2001/2023, 4599/2023, 9351/2022, 20553/2021, 22397/2019, 21098/2016 e 27197/2011) mentre la pretesa violazione dell'art. 116 c.p.c. ricorre in realtà solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una risultanza probatoria, non abbia operato secondo il suo "prudente apprezzamento", attribuendole un diverso valore o il valore assegnato a una differente risultanza probatoria (ad es., valore di prova legale), oppure l’abbia valutata secondo il suo prudente apprezzamento nonostante fosse soggetta a una specifica regola di valutazione; quando invece si deduca, come nel caso di specie, che il giudice ha male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura, un tempo limitatamente ammissibile ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., lo è ora solo in presenza dei gravissimi vizi di motivazione al di sotto del “minimo costituzionale” individuati da Cass. Sez. U, 8053/2014 (Cass. Sez. U, 20867/2020, 34474/2019; Cass. 2001/2023), che non ricorrono nel decreto impugnato. 3.1 Infine, la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (ex multis, Cass. 7919/ 2020, 13395/2018e 15107 2013). 3.1 Il Tribunale non è incorso in alcuno degli errores in procedendo secondo la censura dedotta sotto l’apparente deduzione di violazioni di legge, mirando essa surrettiziamente ad una nuova e diversa valutazione del merito della causa, che però non può trovare ingresso in sede di legittimità (Cass. Sez. U, 34476/2019). 4 Il quarto mezzo, secondo quanto esplicitamente affermato dallo stesso del ricorrente, va a censurare non una ratio decidendi della sentenza, che non ha esaminato la questione della opponibilità al Fallimento delle scritture contabili, ma una tesi difensiva di controparte. 5 Con riferimento al quinto motivo va rilevato che, secondo il consolidato orientamento di legittimità, l'interpretazione dei contratti e degli atti negoziali in genere, in quanto accertamento della comune volontà delle parti in essi espressasi, costituisce attività di fatto propria ed esclusiva del giudice di merito, (cfr. Cass. 3590/2021, 9461/2021, 15603/2021 e 32876/2022), dovendo il sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità limitarsi alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (nonché, secondo la giurisprudenza anteriore alla modifica dell'art. 360 c.p.c., n. 5, al controllo della coerenza e logicità della motivazione, censura nella specie neanche proposta, avendo la società ricorrente, come sopra rilevato, denunciato soltanto la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale). 5.1 Deve, pertanto, escludersi che il ricorrente in cassazione possa di fatto, sotto le spoglie di una denuncia per violazione di legge (artt. 1362 c.c. e s.), contrapporre una diversa e più favorevole soluzione ermeneutica e chiedere al giudice di legittimità di procedere ad una nuova interpretazione dell'atto negoziale (cfr. Cass S.U nr. 1914/2016). 5.2 Pertanto, onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati e ai principi in esse contenuti, ma altresì precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (cfr. Cass. n.10554/2010 e 25728/2013). 5.3 Si è, infine, precisato che per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l'unica possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto quella poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra ( cfr. 24539/2009, 25861/2013 e 5016/ 2014). 5.4 Nella specie il tribunale ha fornito una specifica e plausibile interpretazione dell’art. 7 dello statuto , nel senso di correlare l’obbligo dei soci di versare i contributi all’esercizio dell’attività consortile,che risulta semplicemente diversa da quella prospettata dal ricorrente. 6 Anche il sesto motivo è inammissibile in quanto il Tribunale ha deciso la questione concernente i poteri di produzione degli atti istruttori nel giudizio di opposizione allo stato passivo in maniera conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale non vi è l'onere per l'opponente di versare in atti ex novo i documenti già allegati alla domanda di ammissione quando egli abbia indicato nel ricorso introduttivo di tale procedimento i documenti di cui intende avvalersi (in funzione della dimostrazione della fondatezza della propria pretesa) facendo riferimento per relationem a quelli già depositati davanti al giudice delegato e con formula non di stile, tale da non lasciare dubbi sull'identità degli atti su cui vuole fondare l'opposizione, e ne abbia contestualmente formulato istanza di acquisizione; il tribunale in tal caso deve disporre l'acquisizione di tali documenti, trasmessi dal creditore al curatore tramite posta elettronica certificata e da questo inviati telematicamente alla cancelleria del giudice delegato che, dunque, entrano a fare parte del fascicolo d'ufficio informatico della procedura, ai sensi del D.M. n. 44 del 2011, art. 9, comma 1 (cfr. Cass. 12548/2017, 5570/2018 25663/2020, 31719/2021 e 33774/2022). 6.2 Tale principio va esteso anche all’opposta che, come avvenuto nel caso di specie, indichi nella memoria di costituzione gli allegati prodotti alla prima udienza, attesa l’identità di ratio. 6.3 Ad ogni buon conto la ricorrente non ha allegato l’incidenza della documentazione prodotta dalla procedura sulla decisione del Tribunale e, quindi, in concreto nessuna lesione del diritto di difesa può predicarsi 7 In conclusione ilricorso è inammissibile. 8 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 19.000, oltre € 200 per esborsi, Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, d
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