CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 giugno 2026
Cassazione n. 20744/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]- intimato -avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 1834/2023depositata il 28/12/2023;Numero registro generale 6046/2024Numero sezionale 1639/2026Numero di raccolta generale 20744/2026Data pubblicazione 18/06/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Coop. (oggi [OSCURATO:SOCIETA].) procedeva al pignoramento immobiliare nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], in conseguenzadell’inadempimento da parte di quest’ultimo delle obbligazioniassunte con contratto di mutuo fondiario.2. Il debitore esecutato proponeva opposizione all’esecuzione dinanzi alTribunale di Ancona, eccependo, in particolare, l’inesistenza dellanotifica dell’atto di pignoramento per mancata notifica alla residenzadel debitore. La BCC si costituiva in giudizio e resisteva alla domanda.3. Il giudice dell’esecuzione con ordinanza, confermata in sede di reclamo,rigettava l’istanza di sospensione dell’esecuzione, ritenendo validal’elezione di domicilio operata dalla parte mutuataria, ai sensi dell’art.15 del contratto di mutuo fondiario e, conseguentemente, legittima lanotifica dell’atto di pignoramento immobiliare effettuata ex art. 141cod. proc. civ. al domicilio eletto.4. Introdotto il giudizio di merito, il Tribunale con la sentenza n. 1474 del28/08/2019, rigettava l’opposizione, condividendo le argomentazionidel giudice dell’esecuzione nella fase sommaria.5. Avverso la sentenza di primo grado il debitore proponeva appello, cheera accolto dalla Corte d’appello di Ancona, con sentenza n.1834/2023, dichiarativa dell’inesistenza del pignoramentoimmobiliare per vizio della notifica, ritenendo nulla la clausola delcontratto di mutuo di elezione di domicilio presso la Segreteriacomunale del Comune ove si trova l’immobile.6. Per la cassazione di tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] 2018-2 S.R.L. e, per essa,la mandataria [OSCURATO:SOCIETA]., ha proposto ricorso, articolato su duemotivi di censura.r.g. n. 6046/2024Ad. 6/05/2026; estensore: C. VallePag. 2 di 6Numero registro generale 6046/2024Numero sezionale 1639/2026Numero di raccolta generale 20744/2026Data pubblicazione 18/06/20267. [OSCURATO:PERSONA] non risulta costituito nelpresente giudizio.8. La ricorrente non ha depositato memoria per l’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] alla quale il Collegio ha trattenuto il ricorso con riserva didecisione nei sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso la BCC denunzia violazione e falsaapplicazione dell’art. 141 cod. proc. civ. e 47 cod. civ.; nullità dellasentenza in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ..La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui,richiamata la sentenza di questa Corte n. 15673/2007, ha ritenutonulla la pattuizione contrattuale per la parte relativa all’elezione didomicilio effettuata presso la Segreteria del Comune ove è situatol’immobile. In particolare, ad avviso della ricorrente, la giurisprudenzadi legittimità richiamata dalla Corte di appello di Ancona non detta unindirizzo univoco sulla questione in esame e non vi è alcuna norma e(o) disposizione di legge che vieti l’elezione di domicilio presso le CaseComunali.2. Con il secondo motivo la BCC pone censura di violazione e falsaapplicazione degli artt. 492 e 156 cod. proc. civ.; nullità dellasentenza in relazione all’art. 360, primo comma primo, n. 3 cod. proc.civ. per avere il giudice di merito ritenuto che l’omessa notifica aldebitore esecutato dell’atto di pignoramento immobiliare nondetermini una nullità sanabile, bensì la giuridica inesistenza delpignoramento per mancanza del requisito essenziale dell’ingiunzionedi cui all’art. 492 cod. proc. civ.3. È preliminare l’esame del secondo motivo, di carattere potenzialmentedecisivo e assorbente.4. A prescindere dai seri dubbi sulla stessa configurabilità, in un’ipotesidel genere, di una inesistenza e non di una mera nullità dellanotificazione (alla stregua dell’ormai consolidata giurisprudenza dir.g. n. 6046/2024Ad. 6/05/2026; estensore: C. VallePag. 3 di 6Numero registro generale 6046/2024Numero sezionale 1639/2026Numero di raccolta generale 20744/2026Data pubblicazione 18/06/2026legittimità sulla sostanziale residualità del più grave vizio suddetto) edella sostanziale irrilevanza, nella specie, dell’opportunità di indagareulteriormente se viene in rilievo, nella specie, un’ipotesi diinesistenza, come ritenuto dalla Corte territoriale, quantomeno indispositivo, o piuttosto di nullità della notificazione dell’atto dipignoramento, il motivo è fondato.5. La giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio prestaadesione e intende assicurare seguito, afferma che (Cass.12/12/2013 n. 27851 Rv. 629772 - 01) l’elezione di domicilioeffettuata dal debitore nel contratto di mutuo fondiario, condichiarazione riferita espressamente anche agli effetti giudiziali edesecutivi, rimane valida ed efficace per tutti gli atti della procedura diesecuzione forzata. Ne consegue che la notificazione dell’atto dipignoramento eseguita, ai sensi dell’art. 141 cod. proc. civ., presso ildomicilio eletto, è valida e regolare e da tale momento decorre iltermine dell’art. 617 cod. proc. civ. per proporre l’opposizione agli attiesecutivi concernente la regolarità formale della stessa notificazionee dell’atto di pignoramento.6. Nella causa in oggetto è incontroverso che la parte mutuataria avevaeletto domicilio, ai sensi dell’art. 15 delle clausole contrattuali, pressola casa comunale, cosicché la notifica dell’atto di pignoramento, ivieseguita, era (ed è) da considerarsi del tutto rituale. Il giudicedell’impugnazione di merito ha, pertanto, errato nell’accogliere il terzomotivo di ricorso sulla base di un’unica pronuncia di questa Corte(Cass. 13/07/2007, n. 15637), che aveva affermato la nullità dellaclausola contrattuale di elezione di domicilio da parte di alcuni clientidi una banca presso la Casa comunale. La detta pronuncia, peraltrorimasta isolata, non concerneva un contratto di mutuo fondiario, peril quale questa Corte ha affermato (Cass. 25/05/2010 n. 12702) chel’elezione di domicilio effettuata dal debitore nel contratto di mutuofondiario rimane valida ed efficace per tutti gli atti della procedura dir.g. n. 6046/2024Ad. 6/05/2026; estensore: C. VallePag. 4 di 6Numero registro generale 6046/2024Numero sezionale 1639/2026Numero di raccolta generale 20744/2026Data pubblicazione 18/06/2026esecuzione forzata, in quanto, nonostante l’avvenuta abrogazione delr.d. n. 646 del 1905 da parte dell’art. 161 del d.lgs. n. 385 del 1993,l’art. 41 del medesimo d.lgs. (ora t.u.b.), che disciplina in modoinnovativo il procedimento esecutivo relativo ai crediti fondiari, noncontiene alcuna disposizione relativa al luogo di notificazione degli attiesecutivi, regolando altri aspetti del procedimento esecutivo.7. In precedenza, questa stessa Corte aveva affermato (Cass.25/08/2006 n. 18513) che l’art. 161 del t.u.b. ha semplificato l’interamateria del credito fondiario e, in particolare, ha escluso l’obbligodella notificazione del precetto disponendo che l’azione esecutiva puòessere iniziata o proseguita anche dopo la dichiarazione di fallimentodel debitore, salva la facoltà del curatore di intervenire nell’esecuzione(articolo 41, primo e secondo comma), senza che ciò costituiscadisparità di trattamento tra la banca e gli altri creditori (comeaffermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2004)e, in questo quadro, è anche venuto meno il potere della bancamutuante di notificare gli atti della procedura esecutiva nel Comunedel luogo in cui ha sede, salvo, però (e significativamente), che questoluogo non corrisponda al domicilio eletto dal debitore ai sensidell’articolo 27 del codice civile.8. La Corte territoriale ha, pertanto, errato nel ritenere invalida lanotificazione eseguita nel domicilio eletto nel contratto di mutuo. Ilprimo motivo è assorbito dall’accoglimento del secondo motivo.9. La sentenza impugnata è cassata e, poiché non risultano necessariulteriori accertamenti di fatto, atteso che l’unico motivodell’impugnazione di merito accolto era quello concernente la ritualitàdella notifica dell’atto di pignoramento, mentre tutti i restanti motivierano stati disattesi dalla Corte territoriale, la causa può essere decisanel merito con rigetto integrale dell’appello.10. Le spese di lite del grado d’appello e di questo giudizio di legittimitàpossono essere compensate, stante le alterne vicende processuali.r.g. n. 6046/2024Ad. 6/05/2026; estensore: C. VallePag. 5 di 6Numero registro generale 6046/2024Numero sezionale 1639/2026Numero di raccolta generale 20744/2026Data pubblicazione 18/06/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo motivo;cassa la sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l’appello avverso lasentenza n. 1474 del 28/08/2019 del Tribunale di Ancona.Compensa le spese del grado d’appello e di questo giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte di cassazione in data 6/05/2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 6046/2024Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA]; estensore: C. VallePag. 6 di 6