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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 2025

Cassazione n. 40574/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 20278/25 Ritenuto che le questioni dedotte dal ricorrente sono manifestamente infondate, atteso che la qualità dello stupefacente è stata accertata sulla base di risultanze istruttorie ritenute sufficienti a dimostrare con assoluta certezza l'efficacia drogante della sostanza stupefacente per le modalità della cessione da parte di un abituale spacciatore in favore di un assuntore tra soggetti che avevano rapporti costanti per pregresse forniture, fornendosi congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su condivisibili massime di esperienza e convergente con quella del Tribunale, tenuto conto che l'eventualità - peraltro solo astrattamente ipotizzata - che la cessione avesse riguardo ai derivati della coltivazione di cannabis sativa light, oltre a non essere stata supportata neppure dalle dichiarazioni dell'imputato, non avrebbe rilevanza scriminante, atteso che anche tali sostanze integrano il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge 2 dicembre 2016, n. 242, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività (cfr. Sez.

U, n. 30475 del 30/05/2019, Rv. 275956), circostanza non emersa nel caso di specie; rilevato che nessuna questione di nullità del verbale del narcotest è stata eccepita davanti alla Corte di appello, e che non trovando applicazione le regole dell'art.360 c.p.p. eventuali violazioni non possono essere dedotte per la prima volta con il ricorso per cassazione non trattandosi di atto irripetibile e non potendosi ravvisare alcuna causa di inutilizzabilità di detta prova (Sez. 6, n. 43226 del 26/09/2013, Hu, Rv. 257462); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 21 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 20278/25 Ritenuto che le questioni dedotte dal ricorrente sono manifestamente infondate, atteso che la qualità dello stupefacente è stata accertata sulla base di risultanze istruttorie ritenute sufficienti a dimostrare con assoluta certezza l'efficacia drogante della sostanza stupefacente per le modalità della cessione da parte di un abituale spacciatore in favore di un assuntore tra soggetti che avevano rapporti costanti per pregresse forniture, fornendosi congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su condivisibili massime di esperienza e convergente con quella del Tribunale, tenuto conto che l'eventualità - peraltro solo astrattamente ipotizzata - che la cessione avesse riguardo ai derivati della coltivazione di cannabis sativa light, oltre a non essere stata supportata neppure dalle dichiarazioni dell'imputato, non avrebbe rilevanza scriminante, atteso che anche tali sostanze integrano il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge 2 dicembre 2016, n. 242, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività (cfr. Sez. U, n. 30475 del 30/05/2019, Rv. 275956), circostanza non emersa nel caso di specie; rilevato che nessuna questione di nullità del verbale del narcotest è stata eccepita davanti alla Corte di appello, e che non trovando applicazione le regole dell'art.360 c.p.p. eventuali violazioni non possono essere dedotte per la prima volta con il ricorso per cassazione non trattandosi di atto irripetibile e non potendosi ravvisare alcuna causa di inutilizzabilità di detta prova (Sez. 6, n. 43226 del 26/09/2013, Hu, Rv. 257462); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso 21 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore I
Sentenza Cassazione n. 40574/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris