CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 dicembre 2020
Cassazione n. 47116/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con provvedimento in data 18/03/2021 il Tribunale di Catanzaro rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal GIP di Catanzaro con la quale era stata respinta l'istanza di scarcerazione dell'odierno ricorrente per intervenuta inefficacia della misura cautelare ai sensi dell'art. 303 comma 1 lett. a) n.3 cod. proc. pen. 2. Propone ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo con un unico motivo violazione ed erronea applicazione degli artt. 303 comma 1 lett. a) n.3 cod. proc. pen. e 83 comma 4 D.L. 18/2020 e manifesta illogicità della motivazione.Ad avviso della difesa, le misure straordinarie in materia di giustizia penale per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID 19, adottate con il D.L. citato, non hanno disposto il regime della sospensione del decorso dei termini dal 9 marzo al 15 aprile 2020 (poi prorogato sino all'il maggio 2020 dall'art. 36 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 23); incidono sulla durate delle indagini preliminari ma non anche sui termini di fase con la conseguenza che essendo stato il ricorrente sottoposto a Misura cautelare in data 23.11.2019 ed essendo intervenuto solamente in data 2.12.2020 il provvedimento che dispone il giudizio, il termine di fase doveva considerarsi già spirato al 23.11.2020 e, quindi, ben dieci giorni prima del provvedimento che dispone il giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Va premesso che l'art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 17/3/2020, convertito con modificazioni nella L. 24/4/2020, ulteriormente modificato dal d.l. 28/20 ha previsto la sospensione, dal 9/3/2020 aIl'[OSCURATO:DATA_NASCITA], di tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, intendendo sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione dei provvedimenti giudiziari, per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni ed in genere tutti i termini procedurali. Fanno eccezione a tale regola i casi contemplati al comma 3 del citato articolo, tra i quali sono previsti i procedimenti in cui i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente abbiano richiesto che si proceda. La norma citata, al comma 4, ha altresì previsto la sospensione dei termini di cui agli articoli 303 e 308 cod. proc. pen. nei procedimenti in cui opera la sospensione di cui al comma 2. Alla luce del dato testuale della norma, deve ritenersi che la sospensione, per il periodo indicato, dal 9/3/2020 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], valga anche per i termini di fase della custodia cautelare di cui all'art. 303 cod. proc. pen. La giurisprudenza di legittimità, occupandosi a vario titolo della sospensione prevista dall'art. 83 d.l. 18/20, non dubita, con riferimento ai termini di durata della custodia cautelare, che essa trovi applicazione anche in tale ambito. Sull'argomento si è ulteriormente precisato come in tema di normativa emergenziale per il contenimento della pandemia da covid-19, la sospensione dei termini di custodia cautelare di cui all'art. 303 cod. proc. pen., prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. n. 18 del 2020, non presuppone un preventivo provvedimento del giudice emesso su richiesta del pubblico ministero. (In motivazione la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma in relazione all'art. 13, comma secondo, Cost., nella parte in cui non prevede detto provvedimento, atteso che la citata disposizione costituzionale, pur richiedendo un atto motivato dell'autorità giudiziaria per l'applicazione di una misura limitativa della libertà personale, non implica, indefettibilmente, un preventivo provvedimento dell'autorità giudiziaria anche ai fini della sospensione dei termini di custodia cautelare). (Sez. 3 -, Sentenza n. 11217 del 19/02/2021 Cc. (dep. 24/03/2021 ) Rv. 281382 — 02, vedi in senso conforme Sez. 6, n. 23913 del 03/03/2021, Rv. 281525. Tale interpretazione trova fondamento nelle indicazioni contenute nella motivazione della recente sentenza delle Sezioni Unite, ric. Sanna (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021), che, pur chiamata a pronunciarsi sulla diversa questione della corretta interpretazione del comma 3-bis dell'art. 83 d.l. 18/20, riguardante i processi pendenti in Cassazione nel periodo considerato, ha avuto modo di precisare che il citato secondo comma dell'art. 83 sospende, senza distinzione, "tutti i termini procedurali", purché gli stessi decorrano nell'intervallo temporale considerato. 3. Tutto ciò premesso, venendo al merito della vicenda in esame, devono ritenersi non fondate le doglianze difensive. L'esame della scansione temporale degli atti, posta in evidenza nel provvedimento impugnato, rivela come la sospensione si sia verificata in pendenza della decorrenza dei termini delle indagini preliminari e degli adempimenti collegati a tale fase del procedimento: il ricorrente è stato tratto in arresto in data 23/11/2019; concluse le indagini preliminari /in data 2 Dicembre 2020 è stato adottato il provvedimento che dispone il giudizio. Ed il ricorrente non risulta mai avere formalizzato la volontà di non avvalersi della sospensione prevista dall'art. 83 d.l. 18/20. Come ha correttamente osservato il tribunale non risulta, dunque, spirato il termine di fase per l'operatività ex lege della sospensione dei termini di fase pervista dalla disposizione citata. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4.1. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà dei ricorrenti, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l' indagato si trova ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co-l-ter disp.-att. cod. proc.pen. Così deciso in Roma, il 14