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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 novembre 2022

Cassazione n. 04966/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2021 della CORTE di APPELLO di BRESCIA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Brescia confermava la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Bergamo emessa il 20/02/2020, con la quale l'imputato appellante [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto colpevole dei reati di cessione di sostanze stupefacenti ex art. 73, comma 1, d.p.r. 309/90 (capi 1, 2 e 4), di estorsione (capo 3) e di rapina aggravata (capo 8), in concorso con altri.

2. Avverso la decisione di secondo grado ricorre il difensore di fiducia del Bertocchi, sulla base di un unico motivo con il quale, in relazione alla rapina, ha eccepito la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento sia all'accertamento di responsabilità sia alla richiesta subordinata di riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 116 cod. pen.; ha dedotto a riguardo di aver partecipato con i complici alla realizzazione di una truffa, degenerata poi in rapina per iniziativa degli esecutori materiali del reato, al quale egli era rimasto estraneo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi non consentito e privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta.

2. Con riferimento al reato di rapina, la sentenza impugnata ha evidenziato - con accertamento in fatto immune da evidenti vizi logici ma, al contrario, coerente con le acquisizioni processuali - la programmazione minuziosa dell'azione violenta da parte del Bertocchi e il suo diretto coinvolgimento per impossessarsi, unitamente ai complici, della droga detenuta dalle persone offese (significativi in tal senso i dialoghi intercettati, riportati ai fogli 16 e 17 della sentenza impugnata nonché, più dettagliatamente, ai fogli da 18 a 20 della pronuncia di prima grado; i servizi di osservazione da parte delle forze dell'ordine; le dichiarazioni rese dallo stesso imputato durante l'interrogatorio).

Le censure sul punto del ricorrente sono generiche, non si confrontano con le evidenze istruttorie e, soprattutto, risultano vaghe nella prospettazione della truffa ai fini della qualificazione della condotta.

2. L'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 116 cod. pen. è oggetto di censura proposta per la prima volta in cassazione, risultando estranea all'atto di appello, con conseguente, profilo di inammissibilità a riguardo.

Nel giudizio di legittimità, infatti, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346-01).

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma il 29/11/2022 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2021 della CORTE di APPELLO di BRESCIA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Brescia confermava la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Bergamo emessa il 20/02/2020, con la quale l'imputato appellante [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto colpevole dei reati di cessione di sostanze stupefacenti ex art. 73, comma 1, d.p.r. 309/90 (capi 1, 2 e 4), di estorsione (capo 3) e di rapina aggravata (capo 8), in concorso con altri. 2. Avverso la decisione di secondo grado ricorre il difensore di fiducia del Bertocchi, sulla base di un unico motivo con il quale, in relazione alla rapina, ha eccepito la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento sia all'accertamento di responsabilità sia alla richiesta subordinata di riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 116 cod. pen.; ha dedotto a riguardo di aver partecipato con i complici alla realizzazione di una truffa, degenerata poi in rapina per iniziativa degli esecutori materiali del reato, al quale egli era rimasto estraneo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi non consentito e privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta. 2. Con riferimento al reato di rapina, la sentenza impugnata ha evidenziato - con accertamento in fatto immune da evidenti vizi logici ma, al contrario, coerente con le acquisizioni processuali - la programmazione minuziosa dell'azione violenta da parte del Bertocchi e il suo diretto coinvolgimento per impossessarsi, unitamente ai complici, della droga detenuta dalle persone offese (significativi in tal senso i dialoghi intercettati, riportati ai fogli 16 e 17 della sentenza impugnata nonché, più dettagliatamente, ai fogli da 18 a 20 della pronuncia di prima grado; i servizi di osservazione da parte delle forze dell'ordine; le dichiarazioni rese dallo stesso imputato durante l'interrogatorio). Le censure sul punto del ricorrente sono generiche, non si confrontano con le evidenze istruttorie e, soprattutto, risultano vaghe nella prospettazione della truffa ai fini della qualificazione della condotta. 2. L'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 116 cod. pen. è oggetto di censura proposta per la prima volta in cassazione, risultando estranea all'atto di appello, con conseguente, profilo di inammissibilità a riguardo. Nel giudizio di legittimità, infatti, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346-01). 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma il 29/11/2022 I
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