CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2022
Cassazione n. 02718/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 1.6.2021, con cui il Tribunale di Trapani aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 73 e 75, comma 2, d.lvo n. 159/11, commessi il 29.2.2020, condannandolo alla pena di anni uno e giorni 15 di reclusione rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine all'elemento soggettivo, insussistente in ragione dell'oggettiva impossibilità di individuare i confini del territorio del comune di Erice; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, essendo il fatto ascritto relativo alla violazione della prescrizione di rimanere in casa nelle ore notturne; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 ottobre 2022.