CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 ottobre 2024
Cassazione n. 42208/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.g. 25677-2024 - Rel. Borrelli - Ud. 23.10.2024 - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi; Lette le conclusioni del ricorrente, che ha insistito per la declaratoria di prescrizione. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso — con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla omessa dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato — è manifestamente infondato in quanto, ai sensi degli artt. 157 e seguenti cod. pen., il termine massimo di prescrizione del delitto (commesso - come risulta dagli atti - in data 15 aprile 2019) decorrerà il 15 ottobre 2026, decorsi anni sette e mesi sei. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre