CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20439/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della Corte militare di appello visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni della parte civile che ha chiesto sentita la requisitoria con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale militare [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento parziale con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'episodio contestato in forma tentata con il rigetto del ricorso per il resto; sentito il difensore della parte civile avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la conferma della condanna; sentito il difensore dell'imputato avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 gennaio 2021 la Corte militare di appello ha confermato la sentenza in data 7 marzo 2019 del G.i.p. del Tribunale militare di Napoli che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] (appuntato scelto dei Carabinieri effettivo presso la squadra trasporti della [OSCURATO:PERSONA] e Servizi dell' 110 Rgt. CC Regione 'Puglia') colpevole dei reati militari di: i) diffamazione continuata pluriaggravata ai sensi degli artt.81, cpv., cod. pen., 47, num.2, e 227, commi 1 e 2, cod. pen. mil . pace, ai danni di numerosi militari del predetto reparto e, in generale, di tutto il Reggimento riferendo, tra l'altro, gravi irregolarità nella gestione amministrativa degli automezzi militari, dell'utilizzo per fini privati del posto di manutenzione e dell'orario straordinario mediante l'invio di due esposti anonimi senza data (lettera A della rubrica) ; ii) tentata diffamazione pluriaggravata ai sensi degli artt.56 cod. pen., 47, num.2, e 227, commi 1 e 2, cod. pen. mil . pace, per avere posto in essere atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere il reato di diffamazione, confezionando un esposto anonimo diffamatorio nei confronti di altri militari di contenuto analogo agli altri due, senza data e sigillato in busta chiusa recante all'esterno la dicitura 'al Comandante dell' 11 0 [OSCURATO:PERSONA] 'Puglia' ed all'interno, come destinatario, il sostituto Procuratore militare di Napoli (lettera B della rubrica); e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione militare (così determinata: mesi sei per il reato più grave rappresentato dall'invio del primo esposto sub A aumentati di mesi due per il secondo esposto inviato e di un ulteriore mese per il tentativo sub B, con giudizio di equivalenza tra le circostanze aggravanti contestate rispetto alle circostanze generiche) oltre al pagamento delle spese processuali ed alla refusione delle spese di rappresentanza in favore della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA], rimettendo le parti avanti il giudice civile per la liquidazione del danno. 2. In particolare, la Corte militare di appello - nel respingere l'impugnazione del Peragine - ha osservato che nella fattispecie sussiste il reato contestato poiché, sebbene gli esposti anonimi inviati dall'imputato fossero diretti al Comandante dell' 11 0 Reggimento CC. Regione 'Puglia' in lettere chiuse, tuttavia la concreta organizzazione degli uffici militari permette di ritenere con certezza che una missiva indirizzata ad un comando o ad un titolare di comando è comunque oggetto di conoscenza di un ampio e non previamente determinabile numero di persone quali, appunto, gli addetti all'ufficio ricezione atti, agli uffici di segreteria ed agli uffici competenti per le questioni dedotte nell'esposto stesso. 2.1. Inoltre, la Corte territoriale ha escluso, nella fattispecie, la sussistenza dell'invocata esimente del diritto di critica in considerazione della falsità dei fatti rappresentati negli scritti anonimi (come accertato dalla polizia giudiziaria) e del tono allusivo a violazioni di legge che si reputavano commesse dai soggetti indicati nelle stesse missive. 2.2.Infine, la Corte di appello ha respinto le censure riguardanti l'entità della pena ritenuta congrua ed adeguatamente motivata dal primo giudice ed ha escluso che la mancata presentazioni di conclusioni scritte ad opera della parte civile equivalesse alla revoca della costituzione considerato che la stessa parte privata aveva rassegnato le proprie conclusioni oralmente. 3. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 3.1. Con il primo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art.227 cod. pen. mil . pace, e degli artt.43 e 51 cod. pen. Al riguardo il ricorrente osserva che il compendio probatorio emerso dalle indagini preliminari è insufficiente a fondare un giudizio di penale responsabilità a suo carico mancando, sotto il profilo oggettivo, il requisito della comunicazione con più persone richiesto dalla norma incriminatrice considerato che, nella fattispecie, le due missive inviate erano indirizzate in busta chiusa al comandante del Reggimento; parimenti manca l'elemento psicologico del reato poiché, nel caso in esame, egli ha evidentemente esercitato il diritto di critica di talché sussisterebbe la scriminante prevista dall'art.51 cod. pen. 3.2. Con il secondo motivo il Peragine censura, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l'omessa ed erronea motivazione da parte della Corte di appello sul motivo di impugnazione relativo al capo B) della rubrica e riguardante la insussistenza del tentativo di diffamazione in considerazione del fatto che il relativo plico era stato trovato dagli investigatori all'interno di un cassetto chiuso a chiave, di talché doveva escludersi l'esistenza di atti diretti in modo univoco alla commissione di una diffamazione non essendo stato superato il limite della rilevanza penale ed in considerazione della inidoneità degli atti medesimi. 3.3. Infine con il terzo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt.82, comma 2, e 523, comma 2, cod. proc. pen. per non essere stata considerata revocata la costituzione della parte civile, a seguito della mancata presentazione di conclusioni scritte ad opera della parte privata nella udienza tenutasi il giorno 7 marzo 2019 in primo grado. 4. La parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha depositato articolata memoria difensiva con la quale ha insistito per la conferma della penale responsabilità dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato nei limiti appresso indicati. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato e pertanto deve essere dichiarato inammissibile; invero la Corte militare dì appello ha escluso nella fattispecie la configurabilità della scriminante dell'esercizio del diritto fornendo, sul punto, una motivazione adeguata e priva di vizi logici. In particolare ha evidenziato che in presenza di esposti anonimi per fatti insussistenti deve escludersi la sussistenza delle condizioni previste dall'art.51 cod. pen. richiamando la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia. 2.1. Ad analoghe conclusioni si deve pervenire anche rispetto alle censure riguardanti la configurabilità della diffamazione che, secondo il ricorrente, andrebbe esclusa in quanto le due missive spedite per posta erano contenute in plichi sigillati e diretti ad un unico destinatario; entrambi i giudici di merito hanno osservato che ai fini della configurabilità del reato di diffamazione, è necessario che l'autore della frase lesiva dell'altrui reputazione comunichi con almeno due persone ovvero con una sola persona ma con modalità tali che detta notizia venga sicuramente a conoscenza di altri, e tale requisito deve presumersi qualora l'espressione offensiva sia contenuta in un documento che, per sua natura, sia destinato ad essere visionato da più persone come avvenuto nel caso di specie. Le sopra indicate critiche esposte dal ricorrente riguardano quindi profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata e la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità.E costante, infatti, l' insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico- giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa ( si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare immediatamente percepibile, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento ( Sez. U., n. 24 del 24/11/1999 Rv. 214794; Sez. U., n. 47289 del 24/9/2003 Rv. 226074). A fronte di tali dati - del tutto inequivoci - l'ipotesi alternativa introdotta dalla difesa appare del tutto irragionevole, come esposto in sentenza, e non assume alcuna forza logica antagonista. Il dubbio, infatti, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez. I n.3282 del 2012, nonché, in termini generali, Sez. I n. 31546 del 21/5/2008, Rv. 240763). 3. Con riferimento al terzo motivo la Corte rileva che anche esso risulta manifestamente infondato e, in quanto tale, inammissibile. Nel caso in esame deve infatti escludersi la revoca implicita della costituzione della parte civile considerato che, come risulta dalla sentenza di primo grado e dal verbale di udienza del 7 marzo 2019 (che questa Corte può esaminare in considerazione della natura del vizio lamentato con il ricorso) essa si è espressamente riportata alle conclusioni contenute nell'atto di costituzione concludendo per la condanna dell'imputato alla pena ritenuta di giustizia nonché al risarcimento dei danni morali e materiali subiti dal danneggiato. 3.1. Va ricordato che alle norme di cui all'art. 82, comma 2, e 523, comma 2, cod. proc. pen., che disciplinano la revoca della costituzione di parte civile, stabiliscono, nel loro combinato disposto, che la costituzione si intende revocata se la parte civile, in sede di discussione, non presenta conclusioni scritte, che devono comprendere, quando sia chiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare — si è riferita la giurisprudenza di legittimità, allorché ha sottolineato come l'istituto della revoca tacita della costituzione dì parte civile rappresenti un negozio giuridico unilaterale che sottrae al giudice penale il potere-dovere di giudicare in ordine alla domanda risarcitoria. Potere-dovere che presuppone la necessità di acquisire processualmente, con stabile documentazione, le richieste precise del danneggiato, trattandosi di pretesa civilistica (Sez. 5, n. 41141 del 17/10/2001, Friso, Rv. 220864). Ha, pertanto, affermato questa Corte che si ha revoca della costituzione della parte civile soltanto qualora la parte civile non precisi in alcun modo le sue conclusioni nella fase della discussione, neppure richiamandosi alle conclusioni presentate all'atto della costituzione: vi è difetto, in tal caso, di una traccia dei termini in cui le stesse sono state formulate, sia nell'ipotesi in cui le stesse non vengano cristallizzate per iscritto, sia nel caso ìn cui non siano neppure verbalizzate le richieste orali relative al risarcimento del danno, alla concessione di provvisionale o alla rifusione delle spese (tra le altre, Sez. 5, n. 34922 del 29/4/2016, Borghi, Rv. 267769; Sez. 5, n. 29675 del 2/5/2016, Carbonelli, Rv. 267385; Sez. 4, n. 4492 del 9/12/2015, Lucca, Rv. 265953; Sez. 1, n. 12550 del 12/3/2015, Fusser, Rv. 262299; Sez. 5, n. 6641 del 14/11/2013, Adinolfi, Rv. 262432; Sez. 4, n. 39595 del 27/6/2007, Rosi, Rv. 237773). Quindi costituisce revoca implicita della costituzione di parte civile la formulazione, nel giudizio di primo grado, di conclusioni orali consistenti nella richiesta "di condanna degli imputati come richiesto dal pubblico ministero", senza alcun richiamo alle conclusioni scritte già depositate, documentanti la richiesta risarcitoria avanzata (Sez. 5, n. 6641 del 14/11/2013, Adinolfi ed altro, Rv. 262432). Al contrario si ribadisce che - come emergente dal citato verbale di udienza del 7 novembre 2019 del giudizio di primo grado - la parte civile aveva espressamente richiamato le conclusioni contenute nell'atto di costituzione insistendo nella richiesta di risarcimento dei danni e tale formulazione può essere equiparata alle richieste conclusive ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 523 cod. proc. pen.. 4. Risulta invece fondato il secondo motivo del ricorso poiché, come osservato dal ricorrente, la Corte militare di appello ha ritenuto sussistente il tentativo di cui al capo B) della rubrica nonostante lo stesso non fosse concretamente configurabile sulla base di quanto indicato nel capo di imputazione, incorrendo pertanto nel lamentato vizio. 4.1. Al riguardo la Corte osserva che sul punto la sentenza deve essere annullata senza rinvio poiché gli atti commessi dal Peragine non avevano ancora superato il limite della rilevanza penale e della idoneità come previsto dall'art. 56 cod. pen. E' infatti pacifico che la missiva contenente l'esposto anonimo era stata rinvenuta, a seguito di una perquisizione, all'interno di un cassetto chiuso a chiave.Secondo un condivisibile principio giurisprudenziale in tema di delitto tentato, l'accertamento della idoneità degli atti deve essere compiuto dal giudice di merito secondo il criterio di prognosi postuma, con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni prevedibili del caso (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 36311 del 12/7/2019, Rv. 277032). Orbene nella fattispecie, come visto, l'esposto anonimo era all'interno di un cassetto chiuso a chiave e pertanto gli atti posti in essere dal ricorrente non hanno rivestito alcuna idoneità di carattere diffamatorio non avendo egli cercato di trasmettere o, comunque, di rendere noto all'esterno l'esposto in oggetto in qualche maniera. 5. In conclusione deve essere dichiarato, ai sensi dell'art.129, comma 1, cod. proc. pen. il proscioglimento del ricorrente perché il fatto non sussiste limitatamente al reato di cui al capo B) della rubrica con il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la eliminazione della relativa pena; il ricorso va invece dichiarato inammissibile nel resto. Il ricorrente va infine condannato alla refusione delle spese di rappresentanza in favore della parte civile costituita nella misura indicata nel dispositivo. P. Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B) perché il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena di mesi uno di reclusione. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in comple