CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02633/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5416/2022 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL] ) , che si difende in proprio unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL] ) , con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 30 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – e sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avvocato [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]), che si difende in proprio unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]), con [OSCURATO:PERSONA] domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente in via incidentale – contro Agenzia delle Entrate; -intimata - avverso la sentenza n. 1073, depositata il 31 agosto 2021, della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 26 settembre 2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. – con sentenza n. 1073 , depositata il 31 agosto 2021, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna ha disatteso l’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate, così confermando la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di avvisi di liquidazione dell’imposta di registro dovuta (in solido) dai contribuenti in relazione alla registrazione di un decreto ingiuntivo (n. 1841/2013 del 6 novembre 2013) emesso dal Tribunale di Forlì, decreto sottopostoa tassazione tanto quale provvedimento giudiziario, recante condanna al pagamento di compensi professionali, e di interessi moratori, quanto quale atto enunciante il contratto cui detti compensi (ed interessi) si correlavano; 1.1 –a fondamento del decisum, il giudice del gravame ha rilevato che: - destituita di fondamento rimaneva l’eccezione svolta da parte appellata in ordine all’inammissibilità del gravame per difetto di specifici motivi atteso che nell’atto di appello – ove risultavano «enunciate con chiarezza ed ampiezzaargomentativi, le ragioni in fatto e diritto sulla base delle quali l'AmministrazioneFinanziaria ha chiesto la riforma della sentenza appellata.» -l’amministrazione aveva dedotto che «il ricorso per decreto ingiuntivo proposto dall'Avv.to Zauli ed il decreto ingiuntivo delTribunale di Forlì N°1841/2013 del 06-11- 2013, contenevano una compiuta enunciazione degli atti sottostanti e non registrati, e sul punto ha citato giurisprudenzaa sostegno della propria tesi.»; - nel merito, poi, l' atto impositivo doveva considerarsi definitivo con riferimento all’imposta di registro liquidata sull’atto giudiziario (in misura fissa quanto ai compensi, con l’aliquota del 3% quanto agli interessi moratori) risultando tra le parti controversa (solo) la pretesa impositiva correlata alla enunciazione del contratto posto a fondamento (causa petendi) della domanda giudiziale sulla quale la sentenza civile aveva pronunciato; - in ragione di tanto la sentenza appellata andava riformata in quanto il dispositivo («in maniera laconica e parzialmente in contrasto con la motivazione») recava (solo) la statuizione di accoglimento del ricorso «senza precisarenel dictum, le parti discusse ed accolte, che sono state indicate solo in motivazione.»; -la stessa pronuncia, però, andava confermata quanto all’appello proposto dall’Agenzia atteso che – «come già rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Forlì - Cesena» - nel decreto ingiuntivosottoposto a tassazione « non si riscontra alcun richiamo dei contraenti al negozio, contenuto in un atto scritto o un contratto verbale, dagli stessi posto in essere » e, pertanto, non emergevano «sufficienti elementi identificativi degli asseriti negozi sottostanti enunciati, e conseguentemente l'Agenzia delle Entrate non poteva applicare un ulteriore imposta fissa di Euro 200,00 su ciascuno dei rapporti Iva enunciati esottostanti al decreto ingiuntivo»;- la pronuncia impugnata andava confermata anche in ordine al rigetto della domanda risarcitoria, per lite temeraria, proposta in prime cure dal contribuente che, difatti, non aveva proposto sul punto appello incidentale e atteso che, ad ogni modo, «non sussistevano gli estremi per pronunciare condanna per lite temeraria, posto che le tesi dell'[OSCURATO:PERSONA] hanno trovato accoglimento in una parte della giurisprudenza di merito, ed in ogni caso non sono caratterizzate da temerarietà, stante la complessità della problematica.»; -le spese processuali dell'intero giudizio andavano compensate tra le parti «stante la parziale soccombenza reciproca e la complessità della problematica.»; 2. –l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo; - l’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso che espone l’articolazione di quattro motivi di ricorso incidentale, l’uno e l’altro illustrati con memoria. Considerato che: 1. - ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimentoal d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 3, 5, 22 e 40, ed alle tariffe allegate, parte, prima, art. 8, nonché parte seconda, art. 1, lett. b), nonché agli artt. 636, 641 e 643 cod. proc. civ.; - si assume, in sintesi, dietro riproduzione del testo integrale del ricorso di parte e del conseguente decreto ingiuntivo emesso, che l’ingiunzione di pagamento emessa per prestazioni professionali ne presupponeva l’enunciazione del relativo titolo contrattuale (nella fattispecie il contratto di patrocinio intercorso tra le medesime parti della pronuncia enunciante), così che l’atto tassato «già in re ipsa [esponeva] tutti gli elementi identificativi del contratto sottostante enunciato …» indicandone «le parti obbligate, l’importo del compenso richiesto nonché la natura del rapporto di prestazione professionale facendo riferimento alla prova scritta, ovvero alla notula professionale vidimata dal Consiglio dell’Ordine»; - soggiunge la ricorrente che la fattispecie impositiva in contestazione –che aveva formato oggetto di (plurime) indicazioni di prassi in ordine ai presupposti della tassazione di registro per enunciazione e della quale la stessa giurisprudenza di legittimità aveva riconosciuto il fondamento, distinguendo tra procura alle liti (non tassabile)e contratto di patrocinio – avrebbe dovuto essere indagata dal giudice del gravame (anche) con riferimento al proposto ricorso per decreto ingiuntivo, ed atteso che –come reso esplicito dalle pertinenti disposizioni del codice di rito – l’ingiunzione di pagamento «non vive mai di vita autonoma ma è [legata] indissolubilmente al ricorso per decreto ingiuntivo rappresentando un’appendice del ricorso … per quanto riguarda le ragioni giuridiche e di fatto dell’accoglimento della domanda monitoria», così che gli evocati presupposti della tassazione per enunciazione andavano vagliati (anche) sulla base del proposto ricorso di parte; 2. –il ricorso incidentale è articolato sui seguenti motivi: 2.1 – il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,art. 53, ed all’art. 342 cod. proc. civ., assumendo il ricorrente che – per come dedotto nella propria censura di inammissibilità – il gravame ex adversoproposto esponeva «ragioni di fatto che non sono riconducibili alla vicenda» nonché che in dette ragioni di fatto non era rinvenibile «Nessuna chiarezza», così che ogni argomentazione in diritto «a sostegno delle predette ragioni di fatto» avrebbe dovuto ritenersi inesistente;2.2 –col secondo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazioneagli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. nonché al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15 , deducendo l’illegittimità della compensazione delle spese (dell'intero giudizio) operata dal giudice del gravame; - si assume, in sintesi, che: a) - per come rilevato dalla stessa pronuncia (ora) impugnata, esso esponente aveva omesso di proporre appello incidentale avverso la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria proposta in prime cure per lite temeraria, così che, sul punto, il giudice del gravame non avrebbe potuto rilevare un’ipotesi di «parziale soccombenza reciproca»; b) - la questione relativa alla responsabilità processuale aggravata era stata riproposta in appello («sic et simpliciter») ma –seppur disattesa dalla gravata pronuncia – non avrebbe potuto (così) giustificarsi una compensazione per reciproca soccombenza perché, come rilevato dalla stessa giurisprudenza di legittimità, veniva in rilievo una domanda meramente accessoria «rispetto all’effettivo tema di lite cui va rapportata la verifica della soccombenza»; c) – controparte aveva proposto appello senza articolare alcun autonomo motivo di censura sul capo di condanna al pagamento delle spese processuali, così che – una volta disatteso il motivo di gravame che involgeva la ritenuta esclusione dei presupposti di tassazione per enunciazione – il capo di condanna in questione avrebbe dovuto ritenersi passato in giudicato; 2.3– col terzo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,il ricorrente ripropone la denuncia di violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. nonché del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, con riferimento al profilo di compensazione delle spese dell'intero giudiziorinvenuto dal giudice del gravame nella «complessità della problematica» e deduce che - per come rilevato dalla stessa giurisprudenza di legittimità – una siffatta motivazione deve ritenersi «generica ed insufficiente nonché contraria al dettato codicistico e legislativo» alla cui stregua la compensazione può essere disposta per «soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» (art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.) ovvero ancora per la ricorrenza di «analoghe gravi ed eccezionali ragioni» (Corte Cost., 19 aprile 2018, n. 77); 2.4– il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ.,espone, da ultimo, la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., deducendo il ricorrente che il giudice del gravame non avrebbe potuto riformare la sentenza appellata –sul rilievo che il dispositivo («in maniera laconica e parzialmente in contrasto con la motivazione») recava (solo) la statuizione di accoglimento del ricorso «senza precisare nel dictum, le parti discusse ed accolte, che sono state indicate solo in motivazione.» - atteso che né col ricorso introduttivo del giudizio né nella stessa pronuncia di prime cure era stata posta in discussione la debenza dell’imposta (fissa e proporzionale ) di registro liquidata sull’atto giudiziario, così risultando incontroverso – come riconosciuto in giudizio dalla stessa controparte processuale – che col ricorso introduttivo l’avviso di liquidazione era stato impugnato (solo) con riferimento alla pretesa impositiva correlata alla enunciazione del contratto posto a fondamento della domanda giudiziale sulla quale la sentenza civile aveva pronunciato;e gli stessi motivi di appello proposti involgevano (solo) la questione della tassazione per enunciazione; - ne conseguiva, pertanto, che alcuna pronuncia il giudice del gravame avrebbe potuto rendere in riforma della decisione di prime cure, nemmeno con riferimento alla statuizione sulle spese che, come detto, l’Agenzia delle Entrate non aveva in alcun modo autonomamente censurato; 3. –il ricorso principale è inammissibile; 4. – come (anche) di recente rimarcato dalle Sezioni Unite della Corte, la tassazione per enunciazione (d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 22) presuppone «l'autonomia giuridica oggettuale dell'"enunciazione" (delle disposizioni enunciate), l'identità delle parti dell'atto "enunciante" e dell'atto "enunciato", la permanenza degli effetti di quest'ultimo»; e, in particolare, che l’atto enunciato sia apprezzabile « ab intrinseco , senza ulteriori accertamenti di fatto o comunque extratestuali né valutazioni di particolare complessità giuridica, ché altrimenti, quantomeno, si renderebbe necessaria l'adozione di una forma provvedimentale impositiva diversa da quella adottata in concreto (avviso di liquidazione) ossia l'emissione di un avviso di accertamento(Cass. Sez. U., 24 maggio 2023, n. 14432); - del resto, la Corte aveva avuto già modo di rilevare che, per potersi configurare la enunciazione, è necessario che nell'atto sottoposto a registrazione vi sia espresso richiamo al negozio posto in essere, sia che si tratti di atto scritto o di contratto verbale, con specifica menzione di tutti gli elementi costitutivi di esso che servono ad identificarne la natura ed il contenuto in modo tale che lo stesso potrebbe essere registrato come atto a sè stante; e che, dunque, la tassazione per enunciazionenon può operare se nell'atto soggetto a registrazione siano menzionate circostanze dalle quali possa solo dedursi che esiste tra le parti il rapporto giuridico non denunciato, essendo sempre necessario che le circostanze enunciate siano idonee di per sè stesse, e quindi senza necessità di ricorrere ad elementi non contenuti nell'atto, a dare certezza di quel rapporto giuridico (così Cass., 13 novembre 2020, n. 25706; Cass., 6 novembre 2019, n. 28559);- e a detti principi di diritto si è, in effetti attenuto il giudice del gravame svolgendo sul punto uno specifico accertamento in fatto alla cui stregua s’è rilevato che non emergevano «sufficienti elementi identificativi»dell’atto enunciato; 4.1 – il motivo di ricorso dell’Agenzia – che, come anticipato, espone una censura diviolazione e falsa applicazione di legge – tende, allora, a rimettere in discussione detto accertamento in fatto senza considerare, però, che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge (e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa) laddove l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di meritoche è sottoposta al sindacato di legittimità nei limiti delineati (ora) dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; difatti, il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi -violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (v. Cass., 27 luglio 2023, n. 22938; Cass., 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., 11 gennaio 2016, n. 195; Cass., 22 febbraio 2007, n. 4178; Cass. Sez. U., 5 maggio 2006, n. 10313; Cass., 11 agosto 2004, n. 15499); 4.2 –per di più, nella fattispecie, il motivo di ricorso introduce nel giudizio di legittimità una questione -quella che involge la rilevanza, ai fini della enunciazione, del nesso processuale sussistente tra il ricorso di parte e la susseguente ingiunzione di pagamento - che non risulta trattata nella gravata sentenza e della cui proposizione, nel giudizio di merito, la parte non dà alcun conto; -detto profilo di censura risulta , pertanto, inammissibile in quanto il giudizio di cassazione ha, per sua natura, la funzione di controllare la difformità della decisione del giudice di merito dalle norme e dai principi di diritto, sicché sono precluse non soltanto le domande nuove, ma anche nuove questioni di diritto, qualora queste postulino, così com’è nella fattispecie, indagini e accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito che, come tali, sono esorbitanti dal giudizio di legittimità (Cass., 5 luglio 2023, n. 19098; Cass., 12 giugno 2018, n. 15196; Cass., 6 giugno 2018, n. 14477; Cass., 25 ottobre 2017, n. 25319; Cass., 31 gennaio 2006, n. 2140; Cass., 7 agosto 2001, n. 10902; Cass., 12 giugno 1999, n. 5809; Cass., 29 marzo 1996, n. 2905); - va, difatti, rimarcato che l’attività interpretativa dell’atto enunciante, volta a stabilire se in esso sia stato o meno, secondo i citati criteri, enunciato altro atto non tassato, è certamente questione di merito, che involge un apprezzamento di fatto riservato al relativo giudice (cfr., ex plurimis, Cass., 4 novembre 2020, n. 24480; Cass., 31 maggio 2013, n, 13811) e che risulta sindacabile in sede di legittimità solo per il tramite della violazione dei criteri che presiedono all’interpretazione del titolo, nella specie nemmenonon dedotti; 5. – dalla rilevata inammissibilità del ricorso principale consegue, poi, l’inefficacia (art. 334, secondo comma, cod. proc. civ.) del ricorso incidentale tardivo che, nella fattispecie, è stato notificato il 4 aprile 2022 (a fronte della pubblicazione in data 31 agosto 2021 della impugnata sentenza); 6. –le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo tenendo conto della serialità del ricorso, seguono la soccombenza di parte ricorrente, essendosi rilevato che, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all'esame dell'impugnazione incidentale e dunque l'applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum evidenzia ch e l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale ( Cass., 12 giugno 2018, n. 15220; Cass., 20 febbraio 2014, n. 4074); - non sussistono, inoltre, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma1-quater) , tanto nei confronti della ricorrente principale - trattandosi di ricorso proposto da un’amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., 5 novembre 2014, n. 23514; Cass. Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955) –quanto nei riguardi del ricorrente in via incidentale - il cui gravame, come detto, ha perso efficacia ex art. 334, secondo comma, cod. proc. civ.- trattandosi di una sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343; Cass., 25 luglio 2017, n. 18348). P.Q.M. La Corte, dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale; condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore del controricorre