CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01745/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25040/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - domicilio digitale alla PEC: [OSCURATO:EMAIL].it- -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA]' e [OSCURATO:PERSONA]', rappresentate e difes e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] - domicilio digitale alla PEC: [OSCURATO:EMAIL].it-, con domicilio eletto in Roma, via Celimontana n.38, presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1087/2020 depositata il 12/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Amadera e [OSCURATO:PERSONA] avevano convenuto, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] (figlio di una sorella delle attrici, premorta), avanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], chiedendole di restituire € 45.000 versatele dal de cuius per la cessione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare che la convenuta aveva concluso con altro soggetto, previo annullamento del contratto di cessione o previa sua risoluzione. Nel corso del giudizio di primo grado il Tribunale di Prato aveva ritenuto che dovesse essere integrato il contraddittorio nei confronti di altri parenti del defunto [OSCURATO:PERSONA], e cioè nei confronti dei cugini, sul presupposto che avrebbero potuto esserne anche loro eredi legittimi. Erano stati quindi coinvolti nel giudizio anche [OSCURATO:PERSONA] -erede di [OSCURATO:PERSONA]-, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e le sorelle di questi, [OSCURATO:PERSONA], Beatrice e [OSCURATO:PERSONA]: i primi tre si erano costituiti mentre [OSCURATO:PERSONA] era rimasto contumace. Intanto, a seguito del decesso di [OSCURATO:PERSONA], si erano costituite in prosecuzione le figlie [OSCURATO:PERSONA], Beatrice e [OSCURATO:PERSONA]: nella comparsa di costituzione in giudizio le sorelle Colò avevano dato altresì atto che la loro madre era l’unica erede di [OSCURATO:PERSONA], deceduta anch’ella, e facevano presente di avere anche un fratello, [OSCURATO:PERSONA], che affermavano essere estraneo alla controversia; a sostegno del rilievo le eredi avevano prodotto il testamento della madre, pubblicato con espressa acquiescenza di tutti gli eredi alle disposizioni di volontà della defunta, in base al quale a [OSCURATO:PERSONA] era stato attribuito un determinato bene immobile e alle tre sorelle un altro bene immobile in comproprietà nonché, espressamente, quanto sarebbe eventualmente stato ricavato dall’esito positivo della presente controversia. [OSCURATO:PERSONA] si era pure costituita ritualmente e aveva disconosciuto la scrittura privata di cessione del preliminare in data 6.4.2004, prodotta in copia, “ai sensi e per gli effetti dell’art.2719 c.c.”: le attrici non avevano prodotto l’originale. Il Tribunale di Prato aveva respinto la domanda di restituzione perché aveva considerato la scrittura privata in data 6.4.2004 inutilizzabile processualmente attraverso l’estensione al disconoscimento degli effetti di cui all’art.214 e s. c.p.c., e perché aveva comunque ritenuta non raggiunta la prova della conformità della scrittura all’originale e della veridicità del suo contenuto. Avevano proposto appello avverso alla sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Beatrice e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre non era stato citato [OSCURATO:PERSONA]. Si era costituita in appello solo [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’Appello aveva accolto l’impugnazione e, in riforma della sentenza di primo grado, aveva accolto la domanda di restituzione proposta dalle sorelle Saggini e coltivata dalle eredi. La Corte d’Appello aveva così motivato la decisione: - il disconoscimento della scrittura privata in data 6.4.2004 era stato effettuato limitatamente alla sua conformità all’originale e non era stato adeguatamente articolato; - comunque dalle prove testimoniali assunte e dalla documentazione prodotta inerente all’intervenuto pagamento di € 45.000,00 trovavano conferma l’esistenza e il contenuto della cessione; in particolare, il bonifico di € 45.000,00 effettuato dal de cuius [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e cioè nello stretto termine previsto nella scrittura del 6.4.2004 e per l’importo ivi concordato, esclude la veridicità dell’affermazione dell’appellata di aver ricevuto proprio quell’importo e proprio in quei giorni a titolo di retribuzione per l’attività lavorativa di circa dieci anni ; -il contratto preliminare ceduto era stato risolto per mutuo consenso della promittente venditrice [OSCURATO:PERSONA] e la promissaria acquirente [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; - vi era stato quindi un grave inadempimento della cedente, tale da giustificare la risoluzione del contratto di cessione e l’obbligo di restituzione dell’importo percepito. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] formulando otto motivi di critica. [OSCURATO:PERSONA], Beatrice e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato controricorso. Il ricorso non è stato notificato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Le parti costituite hanno depositato memorie illustrative delle difese svolte, in termini per l’adunanza in camera di consiglio fissata per la decisione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso per cassazione non è stato notificato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già parti in entrambi i giudizi di merito. La partecipazione al giudizio dei cugini di [OSCURATO:PERSONA] era stata conseguenza di un provvedimento di integrazione del contraddittorio del Tribunale di Prato in data 8.5.2014, motivato dall’esigenza che al giudizio partecipassero tutti i parenti del defunto che avrebbero potuto esserne eredi. Il Tribunale aveva peraltro sostanzialmente revocato l’ordine di integrazione con la sentenza nella quale, esaminando le questioni sollevate in sede di costituzione in giudizio da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva rilevato che in base alle ulteriori documentazioni acquisite all’esito dell’integrazione del contraddittorio e del contenuto degli atti di costituzione dei terzi chiamati in giudizio, può ritenersi provato che le originarie attrici [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sorelle di Saggini M.L.T., madre di [OSCURATO:PERSONA] ed al medesimo premorta come il padre [OSCURATO:PERSONA], siano le uniche eredi legittime in quanto parenti più prossime ed essendo il [OSCURATO:PERSONA] deceduto senza discendenti né germani -la questione non ha più formato oggetto di controversia nel grado successivo-. Si deve pertanto escludere la qualità di litisconsorti necessari in capo a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e quindi la necessità della loro partecipazione al giudizio, sia sotto il profilo sostanziale (gli stessi sono risultati estranei alla controversia), sia sotto il profilo processuale: l’errore sulla iniziale ritenuta necessità della loro partecipazione al giudizio -che sta alla base della revoca dell’originario provvedimento di integrazione del contraddittorio-non può infatti giustificare il mantenimento obbligato della loro posizione di parti effettive, pur in totale assenza di un loro interesse nei confronti della materia del contendere e dell’esito del giudizio -per spunti di riflessione sull’impossibilità di trarre dall’erronea disposizione di un’integrazione del contraddittorio non necessaria le stesse conseguenze dell’ordine di integrazione legittimo, perché l’ordine di integrazione del contraddittorio emesso in difetto dei presupposti per la sua emanazione è improduttivo di effetti, cfr. Cass. n.17458/2013, Cass. n.5161/2017, Cass. n.25802/2020, Cass. n.22735/2021-. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], pure citato nell’ambito del giudizio di primo grado quale parente del defunto [OSCURATO:PERSONA] ai fini della disposta integrazione del contraddittorio, egli non si era costituito nel giudizio di primo grado e non era stato citato in appello -oltre a non essere stato destinatario della notificazione del ricorso per cassazione-. Richiamate anche per la sua posizione quale possibile erede di [OSCURATO:PERSONA] le stesse considerazioni sopra svolte, anche l’omessa notificazione dell’atto di citazione in appello nei suoi confronti non comporta alcuna conseguenza processuale, non essendo egli litisconsorte necessario per il profilo in esame. La posizione di [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA] e le conseguenze da derivarne sulla corretta individuazione delle parti del processo sarà esaminata nel contesto della valutazione del motivo di ricorso ad esse dedicato. 2. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta la nullità della sentenza e del procedimento ex art.360 comma 1 n.4 c.p.c. in quanto emessa senza la partecipazione necessaria di tutti i litisconsorti processuali – violazione di legge ai sensi dell’art.360 n.3 c.p.c. in riferimento agli art.110 c.p.c., 102 c.p.c.: mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario sig. [OSCURATO:PERSONA] (successore universale dell’originaria parte deceduta sig.ra [OSCURATO:PERSONA]) . Rileva la ricorrente che la qualifica in capo a [OSCURATO:PERSONA] di successore a titolo universale di [OSCURATO:PERSONA] è da considerarsi pacifica considerato che lo stesso, per ammissione delle stesse controparti […], è figlio della stessa ed erede testamentario e, del resto, nel proprio testamento olografo […] [OSCURATO:PERSONA] scriveva: “Io sottoscritta [OSCURATO:PERSONA] […] nomino eredi universali i miei quattro figli” . In conseguenza di ciò [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto partecipare al giudizio fin dal primo grado quale contraddittore necessario, a nulla rilevando il fatto che egli sia stato inizialmente citato quale parente e possibile erede di [OSCURATO:PERSONA]. A nulla rileverebbe, secondo la ricorrente, che nel testamento la testatrice abbia specificato la volontà di destinare a [OSCURATO:PERSONA], Beatrice e Paola, in parti uguali, “il denaro eventualmente proveniente dalla causa da me promossa contro la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] con preghiera di voler usare questo denaro pensando anche a mio nipote Stefano, nei modi che riterranno opportuni”. Il motivo è infondato. Il testamento olografo di [OSCURATO:PERSONA] -allegato agli atti dalle controricorrenti, che questa Corte può esaminare dovendo essere vagliata la questione di carattere processuale posta con il primo motivo di ricorso- riporta nell’incipitla nomina quali eredi universali della testatrice i quattro figli e prosegue con l’attribuzione al figlio Giovanni della porzione della casa di Bagnolo che lui abita da tempo , alle figlie [OSCURATO:PERSONA], Paola e Beatrice in parti uguali, i miei diritti sull’altra porzione della casa di Bagnolo della quale sono già comproprietarie e il denaro eventualmente proveniente dalla causa da me promossa contro la signora [OSCURATO:PERSONA] con preghiera di voler usare questo denaro pensando anche a mio nipote Stefano, nei modi che riterranno opportuni ; lo scritto prosegue con la previsione che a tutti e quattro i miei figli [lascio] tutti gli altri miei beni e quel che rimarrà sul mio conto corrente […]. Lego poi a Paola, Beatrice e mia nipote Lisa, in parti uguali, l’appartamento di via Montegrappa n.134 primo piano e a Paola, Beatrice e a mio nipote Tommaso, in parti uguali, l’altro appartamento di viale Montegrappa n.134 piano 2 . Al testamento, pubblicato in data 13.10.2013 dal notaio Lazzeroni, avevano prestato totale acquiescenza tutti e quattro gli eredi presenti, con ciò rinunciando ad ogni azione di impugnazione e, segnatamente, all’azione di riduzione eventualmente spettante ad uno o più di essi . E’ noto che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, nel caso di decesso di una parte nel corso del giudizio il contraddittorio deve essere esteso a tutti gli eredi, quali successori a titolo universale del de cuius, ex art.110 c.p.c. - cfr., in proposito, Cass. n.25706/2011, in motivazione: … va riaffermato il principio secondo il quale in caso di morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado, la sua legittimazione attiva e passiva si trasmette indivisibilmente agli eredi, i quali vengono a trovarsi per tutta la durata del giudizio in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni di ordine processuale […]. Tale principio trova fondamento nel disposto dell'art. 110 c.p.c., a norma del quale quando la parte viene meno per morte "il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto" e quindi, in caso di pluralità di eredi, da tutti essi o nei confronti di tutti essi, a prescindere dalla destinazione in sede successoria del diritto controverso, succedendo indivisibilmente la collettività degli eredi nel rapporto giuridico processuale (Cass. 19 giugno 2002, n.8862; 26 settembre 1996, n. 8492 , 15 maggio 1995, n.5311; 15 luglio 1985, n. 4141 ). Principio che si collega alla regola di diritto successorio secondo la quale gli eredi subentrano "in universum jus" del "de cuius" e quindi anche in tutti i rapporti giuridici processuali attivi e passivi che gli fanno capo e cioè nella posizione che il "de cuius" aveva nel processo: posizione giuridica consistente nell'aspettativa di una pronuncia favorevole, distinta dalla situazione giuridica sostanziale in contestazione. Secondo tale interpretazione l'art.110 c.p.c.considera inscindibile il rapporto processuale nel quale gli eredi siano succeduti, con conseguente inscindibilità e unicità della decisione su di esso. Ciò trovando riscontro ancora in ragioni di diritto successorio, in quanto l'esito del processo del quale era parte il "de cuius" è destinato a incidere solo indirettamente - e nella misura stabilita dall' art. 754 cod. civ.- sul patrimonio dei singoli eredi, mentre incide direttamente sull'eredità nel suo complesso, con conseguente possibile ricaduta su istituti di diritto successorio quali la "legittima" e l'azione di riduzione. […] ; la giurisprudenza successiva è sostanzialmente in linea con i principi evidenziati-. L’estensione del contraddittorio a tutti gli eredi quali successori a titolo universale del de cuius, enucleabile dall’art.110 c.p.c., vuole garantire la partecipazione al giudizio di tutti i soggetti subentranti al defunto anche solo potenzialmente interessati, al fine di assicurare -nell’interesse di tutte le parti coinvolte nel giudizio- il corretto svolgimento del processo e l’utilità della pronuncia finale, destinata di norma ad incidere non sulle singole posizioni degli eredi ma sull’eredità nel suo complesso -non essendo possibile verificare e risolvere, in una sede processuale che non è a ciò deputata, l’esistenza di eventuali contrasti di natura successoria tra gli eredi-. Occorre allora considerare la particolarità del caso di specie, derivante dal contenuto del testamento nel quale la testatrice, [OSCURATO:PERSONA], ha indicato come eredi universali i suoi quattro figli dividendo tra loro la gran parte del proprio patrimonio, ai sensi dell’art.734 co 2 c.c.: questa divisione è stata specificamente accettata da tutti gli eredi, anche da [OSCURATO:PERSONA], con rinuncia espressa all’azione di riduzione per il caso di eventuale lesione di legittima. Ciò significa che già alla data di pubblicazione del testamento olografo di [OSCURATO:PERSONA], per espresso volere di tutti i soggetti indicati dalla testatrice quali eredi universali, la situazione successoria si era stabilizzata definitivamente quanto ai beni specificamente assegnati, attraverso non solo l’accettazione dell’eredità da parte dei soggetti designati ma anche attraverso l’accettazione ad opera degli stessi dell’attribuzione di beni determinati ad ognuno con espressa rinuncia ad ogni impugnazione , compresa l’azione di riduzione eventualmente spettante, e con il mantenimento della comunione ereditaria solo sui beni residui della testatrice. Essendo gli eredi successori a titolo universale della de cuius , l’accettazione dell’attribuzione dei beni operata dalla testatrice con assegnazioni specifiche ad ognuno di loro, da qualificare come divisione fatta dal testatore, ex art.734 c.c., ha comportato il subentro diretto di ognuno di loro nella posizione della de cuius rispetto ai beni loro rispettivamente assegnati, a far data dall’apertura della successione, e quindi dalla data del decesso della de cuiussenza soluzione di continuità. Ne consegue che, ai fini che qui interessano, sono succedute ad [OSCURATO:PERSONA] nella posizione sostanziale e processuale della stessa nell’ambito del presente giudizio le sole eredi alle quali la defunta aveva attribuito l’importo recuperato a carico di [OSCURATO:PERSONA], ove se ne fosse confermata la debenza: [OSCURATO:PERSONA], che ha accettato di nulla pretendere in relazione ai beni direttamente assegnati dalla madre defunta alle sorelle, non ha e non ha mai avuto interesse a partecipare al presente giudizio, nel quale si sono costituite in prosecuzione le sorelle Colò allegando fin dall’inizio -senza contestazione alcuna ad opera della controparte, che pure aveva fin dal primo grado tutti gli elementi per sollevare la questione, fino al presente giudizio di legittimità-il testamento olografo pubblicato, documentando quanto sopra esposto e così giustificando di conseguenza la mancata prosecuzione del giudizio anche da parte del fratello -che era altresì a conoscenza dell’esistenza del processo, non solo in quanto destinatario dell’ordine di integrazione del contraddittorio esaminato sopra, ma anche perché la pendenza del giudizio risultava direttamente dal testamento della madre-. In una situazione come quella sub iudice non vi è quindi spazio per rilevare, solo in questa sede di legittimità, un vizio di contraddittorio in concreto inconsistente e privo di qualsiasi interesse per il soggetto che si assume essere stato pretermesso, perché una pronuncia del genere si porrebbe in evidente contrasto con il disposto dell’art.111 Cost. 3. Con il secondo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione di legge ai sensi dell’art.360 n.3 c.p.c. in riferimento agli art.2719 c.c., 214 c.p.c. e 215 c.p.c. nella parte in cui ha dichiarato l’inefficacia del disconoscimento del documento prodotto in copia fotostatica nel giudizio di primo grado (doc.9 – scrittura privata del 6.4.2004 – prodotto con l’atto di citazione di primo grado) e giudicato lo stesso documento come “validamente utilizzabile” in giudizio . La ricorrente contesta la ritenuta utilizzabilità della scrittura privata 6.4.2004, ribadendo che il disconoscimento aveva riguardato la conformità del documento all’originale ma che l’assenza dell’originale, mai prodotto in atti, non ne avrebbe reso nemmeno astrattamente possibile la verificazione e non ne avrebbe permesso alcuna utilizzazione probatoria. Il disconoscimento correttamente considerato dal Tribunale di Prato e, invece, non adeguatamente valorizzato dalla Corte di merito, era stato espresso dalla ricorrente nella comparsa di costituzione e risposta nei seguenti termini: si disconosce espressamente la scrittura privata prodotta in copia da controparte con il doc. 9 (scrittura del 6.4.2024) e ne contesta ogni e qualsiasi valore probatorio. In merito alla somma di euro 45.000,00 si deve specificare che il sig. [OSCURATO:PERSONA], del tutto spontaneamente, ha corrisposto tale somma alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e non sussiste alcun motivo per la quale la stessa debba essere restituita (così il ricorso, a pag.16). Il motivo è infondato. La Corte d’Appello ha valorizzato il fatto che [OSCURATO:PERSONA], richiamando il disposto dell’art.2719 c.c. e non quello dell’art.214 c.p.c. e non sollevando rilievi in ordine all’esistenza effettiva della scrittura e/o all’autenticità della sottoscrizione, si era limitata alla contestazione della sola corrispondenza della copia prodotta all’originale, peraltro solo affermata e non supportata in modo articolato con evidenziazione degli aspetti differenziali della copia rispetto all’originale. Ne ha derivato l’utilizzabilità del documento in giudizio. La Corte ha così interpretato il disconoscimento operato dalla ricorrente correttamente applicando i principi di diritto più volte espressi al riguardo da questa Corte, sia in relazione alle caratteristiche di specificità che devono rivestire il disconoscimento della rispondenza della copia all’originale e il disconoscimento dell’autenticità della scrittura e della sua sottoscrizione sia la differenza tra l’uno e l’altro, dalla quale consegue che il disconoscimento di conformità all’originale non è anche un disconoscimento di autenticità della scrittura ove questo non sia chiaramente e circostanziatamente indicato -cfr. al riguardo, tra le altre, Cass. n.16557/2019 e, in particolare, Cass. n.19850/2024 che ben fa comprendere la diversità tra disconoscimento di conformità all’originale e disconoscimento di autenticità e, nel contempo, la necessità in entrambe le ipotesi di circostanziare adeguatamente il rilievo operato-. 4. Con il terzo motivo la ricorrente contesta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art.360 co 1 n.5 c.p.c. in relazione all’omessa valutazione del disconoscimento e della contestazione della conformità all’originale del documento ex adverso prodotto come doc.9 dell’atto di citazione . La ricorrente contesta l’utilizzazione del contratto in data 6.4.2004 anche sotto il profilo dell’omesso esame di fatto decisivo: il disconoscimento della sottoscrizione, la contestazione della copia prodotta, la negazione esplicita dei fatti (bonifico di euro 45.000,00) indicati nella scrittura, infatti, sono tutti fatti oggettivi ignorati dalla Corte d’Appello e decisivi per il giudizio , perché comportanti l’inefficacia della scrittura del 6.4.2004. Il motivo è inammissibile. È orientamento interpretativo pacifico di questa Corte che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo attuale applicabile alla presente controversia, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omessoesame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni: non sono quindi ammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo - cfr. Cass.n.22397/2019-. La decisività del fatto omesso - che, se esaminato, avrebbe cioè determinato un esito diverso della controversia- deve essere evidenziata dalla parte ricorrente e non può essere integrata da un generico riferimento all'omessoesame di elementi istruttori (anche in considerazione del fatto che il Giudice non deve dare conto in sentenza di tutte le risultanze probatorie ma offrire un supporto adeguato e comprensibile alla decisione: ciò ben può avvenire attraverso l’esplicitazione degli elementi di prova ritenuti rilevanti e da valorizzare, senza necessità di confutare tutto il materiale istruttorio non valorizzato) - cfr. ancora, tra le altre, Cass. n.2961/2025, Cass. n.17005/2024, Cass.n.27415/2018-. La ricorrente si limita a ribadire l’avvenuto disconoscimento della scrittura del 6.4.2004, che quindi non avrebbe dovuto essere utilizzata, e ad allegare una serie di circostanze dalle quali la Corte di merito avrebbe dovuto comunque dedurre l’inefficacia del documento. E’ evidente che non di omesso esame di un fatto decisivo discusso si tratta ma della messa in discussione della valutazione operata dalla Corte d’Appello sia in ordine al disconoscimento operato da [OSCURATO:PERSONA], per il quale si richiamano le considerazioni svolte nell’esaminare il motivo di ricorso precedente, sia in ordine all’interpretazione e valorizzazione di elementi istruttori diversi complessivamente considerati, non censurabile in sede di legittimità -se sorretta, come nel caso di specie, da motivazione effettiva, logica e non contraddittoria-. 5. Il quarto motivo di doglianza è rivolto a contestare la violazione di legge ai sensi dell’art.360 n.3 c.p.c. in riferimento agli art.2724 c.c. 2725 c.c. e 2697 c.c. nella parte in cui ha dichiarato che l’esistenza del contratto preliminare tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], pur avendo effetti tra le parti in causa, “ben può essere oggetto della prova testimoniale dedotta dalle appellanti” . La ricorrente contesta la legittimità della prova orale ammessa per dimostrare l’esistenza del contratto preliminare, non prodotto, intervenuto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -si tratta del contratto che la Corte di merito ha ritenuto ceduto dalla ricorrente a [OSCURATO:PERSONA]-. Il motivo è infondato. Si deve escludere ogni valenza alla prospettata violazione del disposto dell’art.2697 c.c., perché, pacificamente, laviolazione della norma indicata si configura solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'oneredella prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione dello stesso art.2697 c.c.: rimangono all’evidenza al di fuori dell’ambito di operatività della violazione di legge per contrasto con l’art.2697 c.c. le situazioni in cui vi sia stata una valutazione delle emergenze istruttorie che si assume errata o in cui sia stato ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questi casi vi sarebbe solo un erroneo apprezzamento dell'esito dellaprova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. - cfr., tra le altre, Cass. n.17313/2020, Cass.n.13395/2018-. In concreto, è evidente dal supporto argomentativo che la ricorrente offre al motivo in esame che la critica è rivolta non all’attribuzione degli oneri probatori alle parti in applicazione del disposto dell’art.2697 c.c. ma alla valutazione e valorizzazione del materiale probatorio operata dal Giudice dell’appello. Esclusa quindi la violazione dell’art.2697 c.c., si deve ritenere che, come rilevato correttamente dalla Corte di merito, l’esistenza del contratto preliminare intervenuto tra la ricorrente ed un soggetto terzo è stata considerata come fatto storico presupposto rispetto alla conclusione della scrittura privata del 6.4.2004: quindi la prova orale richiesta non è stata ammessa in violazione del disposto degli art.2724 e 2725 c.c. -cioè in violazione delle possibili deroghe legittime al divieto di prova testimoniale- , perché non supera i limiti legali imposti alla prova testimoniale quando ne sia oggetto un contratto per il quale è richiesta la forma scritta, ad substantiamo ad probationem - cfr., tra le altre, Cass. n.6199/2019, che è stata correttamente richiamata dalla Corte di merito nella motivazione della sentenza-. La prova testimoniale è stata correttamente ammessa e valutata perché, come detto, non si trattava di verificare il contenuto del contratto e le obbligazioni da esso nascenti ma di accertare nella presenta controversia l’esistenza del contratto come fatto storico, ai fini della dimostrazione dell’esistenza del bene oggetto di cessione. 6. Il quinto motivo di critica lamenta la violazione di legge ai sensi dell’art.360 n.3 c.p.c. in riferimento agli art.1406 c.c., 2697 c.c. nella parte in cui ha ritenuto provata la coincidenza tra il contratto preliminare tra la [OSCURATO:PERSONA] e la Cecconi oggetto di risoluzione consensuale ed il contratto preliminare che sarebbe stato oggetto di cessione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ritenuto l’esistenza di un inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art.360 co 1 n.5 nella parte in cui ha qualificato il contratto del 6.4.2004 come contratto di cessione preliminare . Secondo la ricorrente la qualificazione della scrittura privata del 6.4.2004 come cessione di un contratto preliminare sarebbe errata, perché non trilaterale non avendovi partecipato [OSCURATO:PERSONA], e perché non vi sarebbe alcuna prova della coincidenza tra il contratto preliminare oggetto di cessione e il contratto preliminare intervenuto tra la ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], risolto per mutuo consenso. Il motivo è infondato. Attraverso un’apparente prospettazione di violazione di legge la ricorrente vuole mettere in discussione la qualificazione del contratto del 6.4.2004 operata dalla Corte di merito attraverso la valutazione del materiale istruttorio acquisito -in particolare, del contenuto della scrittura e dell’esito della prova testimoniale resa da [OSCURATO:PERSONA]- e non censurabile in sede di legittimità. 7. Con il sesto motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] prospetta la violazione di legge ai sensi dell’art.360 n.3 c.p.c. in riferimento all’art.112 c.p.c. nella parte in cui, pur in difetto di domanda sul punto, la Corte d’Appello si è pronunciata extra petitum dichiarando risolta per inadempimento la pretesa scrittura del 6.4.2004 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condannato la prima a restituire il preteso corrispettivo agli eredi del [OSCURATO:PERSONA] . Secondo la ricorrente le controparti non le avrebbero contestato alcun inadempimento e non vi sarebbe stata domanda di risoluzione contrattuale, tale non potendosi qualificare la richiesta, totalmente generica, di risoluzione dei titoli giudiziali giustificativi dell’esborso richiesto in restituzione. Il motivo è infondato. Si premette che il potere-dovere del giudice di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi , che si sostanzia nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso: ne deriva che ilvizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitumimmediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori - cfr. Cass.n.644/2025, Cass. n.8048/2019-. Nulla di tutto ciò risulta essere avvenuto nel caso di specie, perché la Corte di merito ha riconosciuto il diritto delle sorelle Colò ad ottenere la restituzione dell’importo di € 45.000,00, richiesto fin dall’introduzione del giudizio, ritenendo che esso fosse stato effettivamente versato, come prospettato dalle interessate, sulla base del contratto del 6.4.2004, risolto per l’inadempimento grave della [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’Appello, nell’esercizio delle prerogative proprie del Giudice del merito, ha quindi interpretato la domanda proposta dalle eredi Colò come volta a richiedere la risoluzione del contratto preliminare formalizzato nella scrittura privata del 6.4.2004 e, rimanendo all’interno dell’ambito fattuale delineato dalla parte, delle richieste della stessa e delle giustificazioni offerte a loro supporto, ha deciso per la fondatezza della domanda in presenza, anche in questo caso, di un giustificazione motivazionale comprensibile e logica della decisione non censurabile in sede di legittimità -cfr. tra le altre, Cass. n.34762/2024, che precisa come l'interpretazione data dal giudice di merito alla domanda o alla sua estensione non è sindacabile in sede di legittimità con la deduzione dellaviolazione dell'art. 112 c.p.c., ma unicamente sotto il profilo del vizio della motivazione e nei ristretti limiti del vigenteart. 360, comma 1, n. 5,c.p.c.- 8. Il settimo motivo prospetta una violazione di legge ai sensi dell’art.360 n.3 c.p.c. in riferimento agli art.1453 c.c., 1455 c.c., 1406 c.c., 2697 c.c., 1372 c.c., nella parte in cui ha dichiarato l’inadempimento della convenuta alla pretesa scrittura del 6.4.2004 -omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’at.360 co 1 n.5 c.p.c. in relazione all’omesso esame del contratto del 6.4.2004 che si è assunto essere stato oggetto di inadempimento da parte della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] . Secondo la ricorrente, anche ammettendo l’esistenza di un contratto preliminare di compravendita con [OSCURATO:PERSONA], non sarebbe comunque sussistente alcun inadempimento imputabile a [OSCURATO:PERSONA], perché la scrittura del 6.4.2004 non sarebbe una cessione di contratto: con il versamento di € 45.000,00 [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe solo riservato la facoltà di poter acquistare l’immobile promesso in vendita alla [OSCURATO:PERSONA]. Sarebbe stato necessario dimostrare l’adempimento del preteso cessionario del contratto ai termini fissati per la stipula del definitivo previsti nel contratto preliminare ceduto e, a fronte della risoluzione consensuale del contratto che si assume ceduto intervenuta a distanza di mesi dalla stipula del 6.4.2004, non vi sarebbe alcuna prova che [OSCURATO:PERSONA] abbia richiesto prima della risoluzione consensuale alla [OSCURATO:PERSONA] e/o alla [OSCURATO:PERSONA] il trasferimento della proprietà dell’immobile. Il motivo è inammissibile, perché puramente meritale, volto a proporre sotto una apparente critica di violazione di legge una diversa lettura e una diversa valorizzazione, favorevoli alla ricorrente, degli elementi probatori esaminati dalla Corte di merito. 9. L’ultimo motivo di ricorso si incentra sulla prospettata violazione di legge ai sensi dell’art.360 n.3 c.p.c. in riferimento all’art.2697 c.c. nella parte in cui ha dichiarato che il bonifico di € 45.000,00 del 23.4.2004 rappresenta il corrispettivo indicato del preteso accordo del 6.4.2004 . Secondo la ricorrente non vi sarebbe alcuna prova della riferibilità del bonifico di € 45.000,00 al preteso accordo del 6.4.2004. Anche questo motivo, che è svolto in complessive nove righe, è inammissibile perché meritale. Sui presupposti per poter affermare l’intervenuta violazione del disposto dell’art.2697 c.c. si richiamano le considerazioni sopra svolte: anche in questo caso la violazione della norma richiamata non è riscontrabile. La Corte ha valutato gli elementi di prova acquisiti e ha valorizzato il breve lasso di tempo tra la disposizione di bonifico per € 45.000,00 - effettivamente eseguito in data 23.4.2004 da [OSCURATO:PERSONA] a favore di [OSCURATO:PERSONA] la conclusione del contratto di cessione di preliminare il 6.4.2004. Pure in questo caso la ricorrente vorrebbe solo rimettere in discussione a proprio favore la valutazione di merito della Corte. 10. In conclusione, il ricorso deve essere integralmente respinto. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 6.000,00 per comp