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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 marzo 2023

Cassazione n. 22795/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 75-40106/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché sollecita con il primo motivo una inammissibile diversa valutazione delle prove assunte nel giudizio di merito al fine di censurare i criteri di attribuzione della responsabilità per il fatto riconosciuto nel merito e denunzia violazione di legge sostanziale nella qualificazione illecita della ritenuta truffa contrattuale, non confrontandosi con l'apparato motivazionale speso sul punto dalla sentenza impugnata.

Il secondo motivo con il quale si censura la negazione delle circostanze attenuanti generiche si caratterizza per assoluta genericità.

I vizi di motivazione (per carenza o mera apparenza) non trovano invece rispondenza nel diffuso e puntuale corredo argomentativo che ha accompagnato la decisione impugnata.

1.1. Con i motivi di ricorso si stigmatizzano, dunque, i criteri atti a qualificare il fatto ricostruito in istruttoria, sotto il duplice profilo della violazione di legge penale sostanziale e della illogica o contraddittoria motivazione.

Il ricorso si limita, tuttavia, a denunziare il vizio, senza indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni circa la ricorrenza in fatto e in diritto dell'illecito, contenute nella decisione impugnata, con le quali, evidentemente il ricorrente non si confronta, pretendendo da questa Corte un diverso apprezzamento in fatto delle prove assunte nel contraddittorio non deducibile in sede di legittimità.

La Corte di merito ha infatti logicamente spiegato che rispetto alle evidenze obiettive raccolte -tutte convergenti verso il peso svolto dal ricorrente nella induzione illecita del deceptus, che fu convinto solo grazie agli artifizi degli agenti.

1.2. Quanto alla tipicità del fatto ritenuto, la sentenza di secondo grado spiega in maniera logica e coerente che il contraente sin dall'origine aveva assunto l'obbligazione col proposito di non adempierla.

Ha inoltre precisato la Corte che il reale intento frodatorio è stato accompagnato da artifizi consistiti nel rassicurare il contraente circa il sollecito adempimento della prestazione, in modo da instillare fiducia nell'acquirente ed indurlo ad effettuare la sua prestazione.

1.3. Inammissibile, per eccessiva genericità è pure il motivo di ricorso speso in tema di trattamento sanzionatorio, che la difesa avrebbe voluto attenuare con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La Corte ha motivato anche su tale specifico aspetto della dimensione sanzionatoria, evidenziando che alcuna circostanza di fatto degna di positivo apprezzamento era stata in proposito rappresentata con i motivi di gravame nel merito, né emergeva autonomamente aliunde.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 75-40106/2022 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il rtcorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 75-40106/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché sollecita con il primo motivo una inammissibile diversa valutazione delle prove assunte nel giudizio di merito al fine di censurare i criteri di attribuzione della responsabilità per il fatto riconosciuto nel merito e denunzia violazione di legge sostanziale nella qualificazione illecita della ritenuta truffa contrattuale, non confrontandosi con l'apparato motivazionale speso sul punto dalla sentenza impugnata. Il secondo motivo con il quale si censura la negazione delle circostanze attenuanti generiche si caratterizza per assoluta genericità. I vizi di motivazione (per carenza o mera apparenza) non trovano invece rispondenza nel diffuso e puntuale corredo argomentativo che ha accompagnato la decisione impugnata. 1.1. Con i motivi di ricorso si stigmatizzano, dunque, i criteri atti a qualificare il fatto ricostruito in istruttoria, sotto il duplice profilo della violazione di legge penale sostanziale e della illogica o contraddittoria motivazione. Il ricorso si limita, tuttavia, a denunziare il vizio, senza indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni circa la ricorrenza in fatto e in diritto dell'illecito, contenute nella decisione impugnata, con le quali, evidentemente il ricorrente non si confronta, pretendendo da questa Corte un diverso apprezzamento in fatto delle prove assunte nel contraddittorio non deducibile in sede di legittimità. La Corte di merito ha infatti logicamente spiegato che rispetto alle evidenze obiettive raccolte -tutte convergenti verso il peso svolto dal ricorrente nella induzione illecita del deceptus, che fu convinto solo grazie agli artifizi degli agenti. 1.2. Quanto alla tipicità del fatto ritenuto, la sentenza di secondo grado spiega in maniera logica e coerente che il contraente sin dall'origine aveva assunto l'obbligazione col proposito di non adempierla. Ha inoltre precisato la Corte che il reale intento frodatorio è stato accompagnato da artifizi consistiti nel rassicurare il contraente circa il sollecito adempimento della prestazione, in modo da instillare fiducia nell'acquirente ed indurlo ad effettuare la sua prestazione. 1.3. Inammissibile, per eccessiva genericità è pure il motivo di ricorso speso in tema di trattamento sanzionatorio, che la difesa avrebbe voluto attenuare con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha motivato anche su tale specifico aspetto della dimensione sanzionatoria, evidenziando che alcuna circostanza di fatto degna di positivo apprezzamento era stata in proposito rappresentata con i motivi di gravame nel merito, né emergeva autonomamente aliunde. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 75-40106/2022 P.Q.M. Dichiara inammissibile il rtcorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2023.
Sentenza Cassazione n. 22795/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris