CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 16480/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha respinto l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la misura cautelare applicatagli dal Giudice per le indagini preliminari per il reato di associazione mafiosa ed altri reati fine, con attualità della condotta. Il provvedimento impugnato ha ritenuto il ricorrente appartenente all'associazione di 'ndrangheta, cosca "Lanzino/Ruà/Patitucci", quale uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio storico capo della 'ndrangheta cosentina (operante nell'area di Rende), oltre che responsabile dei reati fine aggravati dall'art. 416- bis.l. cod. pen. nella sua duplice declinazione. 2. Avverso detta ordinanza la difesa di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso con i motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 292 cod. proc. pen., in quanto l'ordinanza impugnata, senza menzionare il ruolo del ricorrente ed il periodo di partecipazione al sodalizio, non aveva considerato che dalla stessa richiesta di applicazione di misura cautelare, in forza delle intercettazioni richiamate, risultasse che, il ricorrente fosse una vittima della compagine associativa che, per questo, aveva rotto i rapporti con i D'Ambrosio. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. con riferimento al capo 1), come appartenente all'associazione mafiosa ex art. 416-bis cod. pen., in quanto l'ordinanza impugnata aveva fondato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sulla base di contatti telefonici o conversazioni da non potersi ritenere riscontrate dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], collega del ricorrente, che aveva supposto i favori da questi ricevuti per l'aggiudicazione di prestazioni non meglio precisate, stante la loro genericità. Il ricorso rileva che il rapporto di [OSCURATO:PERSONA] con i fratelli D'Ambrosio derivava da ragioni di parentela e comunque egli non era un "uomo di fiducia" del gruppo stante il periodo limitato di tempo della sua partecipazione, desumibile dalle intercettazioni dell'8 novembre 2019, da cui si evinceva che, nonostante le pressioni dei fratelli D'Ambrosio, egli non si fosse messo a disposizione. Egli, infatti, svolgeva solo singole attività, su richieste occasionali degli appartenenti al clan, a cui non poteva sottrarsi per essere debitore di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio. Sulla base di detti elementi, secondo la giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione, egli non poteva ritenersi stabilmente inserito nel gruppo mafioso potendosi al più qualificare come concorrente esterno. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. con riferimento ai capi 37) e 45), come indagato, con altri, dei delitti di usura ed esercizio abusivo del credito. Il ricorso contesta la rilevanza probatoria attribuita alle conversazioni e ai servizi di osservazione da cui risultava esclusivamente la presenza del [OSCURATO:PERSONA] in luoghi pubblici e al più il ruolo esecutivo di ritiro del denaro, in assenza di consapevolezza circa la sua provenienza o la natura usuraria degli interessi pattuiti. Peraltro, si sottolineano, ancora una volta, le gravi difficoltà economiche del ricorrente e la sua condizione debitoria nei confronti dei fratelli d'Ambrosio di cui il Tribunale non ha fatto menzione, peraltro inserendo motivazioni relative ad altri indagati. 2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo 96), concernente l'accusa di estorsione ai danni della società [OSCURATO:PERSONA] service, in cui il Tribunale del riesame fonda la gravità indiziaria sulla mera interlocuzione del ricorrente con soggetti coinvolti nella vicenda, senza che risultino condotte violente, e sulla base di una frase («tra 20 giorni è Natale») pronunciata da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], che non è parte offesa, che riferisce di avergli dato 200 € senza alcun riscontro. Con riferimento al capo 97), concernente l'accusa di tentata estorsione, il Tribunale del riesame basa la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]: a) sulla sua mera presenza sui luoghi al momento in cui avviene l'atto intimidatorio, commesso da altri; b) su conversazioni con Ciranna con il quale parla di denaro, senza riscontri anche sull'attribuzione delle voci. Anche circa i capi 98) e 99), concernenti l'accusa di estorsione, [OSCURATO:PERSONA] si limita ad essere un mero interlocutore che non partecipa attivamente ad alcuna delle condotte contestate, desunte dalle telecamere di videosorveglianza in cui è visibile solo un uomo incappucciato. L'estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], contestata al capo 100), è fondata su una conversazione in cui si attribuisce al ricorrente, in assenza di accertamenti, la voce di chi si lamenta di svolgere tutto il «lavoro sporco». Con riferimento al capo 103), estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], risulta esclusivamente che [OSCURATO:PERSONA], in termini amichevoli, si fosse limitato ad offrire il suo aiuto affinché egli potesse riavere indietro la propria auto, senza che il provvedimento impugnato valuti le dichiarazioni rese proprio dalla persona offesa. Con riferimento al capo 107), relativo all'imputazione per turbativa d'asta, ancora una volta il Tribunale non spiega nè il ruolo ricoperto dal ricorrente, né il suo eventuale interesse alla commissione del fatto, risultando esclusivamente che [OSCURATO:PERSONA] avesse consentito l'incontro tra Adolfo d'Ambrosio e [OSCURATO:PERSONA], senza interferire nel corretto andamento della procedura pubblica in cui, peraltro, l'aggiudicatario provvisorio, [OSCURATO:PERSONA], aveva rinunciato, perdendo una notevole somma di denaro. Per i capi 108), 109), 110) e 111) [OSCURATO:PERSONA] risulta indagato senza avere partecipato ad alcuna condotta tra quelle contestate e sulla base della mera interlocuzione con [OSCURATO:PERSONA], ex assessore del Comune di Rende, a cui era stata incendiata l'auto. Né può ritenersi sufficiente la circostanza che il ricorrente fosse presente nello studio legale in cui era avvenuta la contestata intimidazione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], visto che dalle intercettazioni ambientali non era emerso che [OSCURATO:PERSONA] avesse parlato o avesse assunto atteggiamenti minacciosi. 2.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. in quanto l'ordinanza impugnata, con riguardo alle esigenze cautelari e, in particolare, al pericolo di inquinamento probatorio, non ha tenuto nel debito conto che le condotte contestate si fossero interrotte a fine 2019, data a partire dalla quale [OSCURATO:PERSONA], incensurato, si era volontariamente allontanato da Cosenza tanto da essere stato arrestato a Bardolino, in provincia di Verona, quando aveva appena iniziato un periodo di prova lavorativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2. I primi quattro motivi di ricorso, concernenti la provvista indiziaria dei delitti contestati a [OSCURATO:PERSONA], dalla partecipazione all'associazione mafiosa (capo1) ai reati-fine (capi 37, 45, 96, 97, 98, 99, 100, 103, 107, 108, 109, 110, 111), sono articolati in termini molto generici e comunque contengono mere censure in fatto, volte ad una inammissibile lettura alternativa delle risultanze probatorie. 2.1. L'ordinanza impugnata fonda l'analitica disamina del materiale investigativo, rispetto al quale non risultano dedotte né omissioni né reali illogicità valutative, prendendo spunto dalle dichiarazioni dettagliate del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito sulla figura di [OSCURATO:PERSONA] all'interno del clan sino al 2012 (pagina 1-3 dell'ordinanza), ma soprattutto sulle numerose intercettazioni, per come supportate dai servizi di appostamento che le riscontrano (pagine da 7 a 11 dell'ordinanza), articolatesi dal 2018 all'ottobre 2019, in forza delle quali è risultato che il ricorrente fosse uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, capo dell'associazione confederata "Lanzino/Ruà/Patitucci" e storico vertice della 'ndrangheta cosentina (operante nell'area di Rende), già detenuto e scarcerato il 13 luglio 2019. Il Tribunale ha riportato i dialoghi captati, dal contenuto piuttosto esplicito, sottolineando come comprovassero il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] in tutte le attività dell'associazione mafiosa, in nome e per conto di Adolfo d'Ambrosio e del fratello Massimo, con specifico riguardo alle estorsioni e alla riscossione delle usure, oltre che alla conclusione di affari («gli sto facendo chiudere un sacco di pacchetti») in Calabria ed in altre regioni (Basilicata e Puglia) tramite [OSCURATO:PERSONA] («amico della regione») che costituiva un soggetto di riferimento per gli affari (pagg. 2 e 3 dell'ordinanza). Questi elementi investigativi, tra loro convergenti, letti in una visione unitaria e non parcellizzata, come proposto invece dal ricorrente, dimostrano la consapevole partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione mafiosa, alla quale recava indiscussa adesione, con apporto stabile che trascendeva i singoli reati, e nella quale era riconosciuto dai compartecipi come componente della compagine, secondo quanto richiesto dalle concordi pronunce di legittimità al riguardo (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Rv. 202904; Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, Rv. 199386; Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Rv.281889). A fronte di questo apparato argomentativo il ricorso propone censure volte soltanto ad ipotizzare una diversa ed inverosimile lettura del compendio indiziario, non consentita in questa sede, quale quella di essere [OSCURATO:PERSONA], da un lato, solo un parente di D'Ambrosio, peraltro in modo non diretto (la sorella è sposata con un cugino di D'Ambrosio); dall'altro di essere stato costretto ad operare per conto del clan perché indebitato per € 4.000, cifra talmente modesta rispetto alla sua piena e continuativa messa a disposizione da non riuscire a mettere in nessun modo in discussione la tenuta logica dell'ordinanza. 2.2. Alle medesime conclusioni si deve pervenire con riferimento a censure, generiche e presentate per far valere vizi non consentiti dalla legge, circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati-fine. Il ricorso, senza dare conto di alcun travisamento della prova, è fondato esclusivamente sulla rilettura delle intercettazioni ambientali, oltre che dei servizi di appostamento che le riscontrano, nonostante la questione della loro interpretazione e valutazione costituisca in questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). Anche la questione dell'attribuzioni della voce al ricorrente è questione posta in termini generici, peraltro non prospettata in sede di riesame, a fronte di intercettazioni telematiche su apparecchi in uso al [OSCURATO:PERSONA] che peraltro viene chiamato proprio con il suo nome (si veda intercettazione a pag. 5). Con riferimento ai capi 37 e 45, per i reati di esercizio abusivo del credito ed usura, le pagine 9 e 10 (numerate al contrario) riportano due conversazioni, supportate dai servizi di osservazione, da cui si evince che [OSCURATO:PERSONA] riscuote per conto di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, temuto capo mafia, prestiti usurari, di cui è incontrovertibilmente consapevole (nella conversazione l'interlocutore gli spiega «più sta e più aumenta, se continua in questa maniera»), da tale [OSCURATO:PERSONA], imprenditore agricolo, del quale conosce le gravi difficoltà economiche, dopo averlo più volte sollecitato. A fronte di questi convergenti dati investigativi il ricorso propone una lettura infondata ed illogica ovverosia che [OSCURATO:PERSONA] si trovasse solo fisicamente su strade pubbliche e che, comunque, fosse ignaro del tipo di riscossione che operava. Per il capo 96, relativo all'estorsione ai danni della [OSCURATO:PERSONA] srl il Tribunale, alle pagina 9, 3 e 4 (erroneamente numerate), ha riportato l'intera sequenza del delitto in cui D'Ambrosio chiede al ricorrente di riferire alla vittima, Fabio (identificato in [OSCURATO:PERSONA], detto Fabio) «..o non ti dimentichi di noi o noi dobbiamo entrare nelle assunzioni non la prendere come estorsione, però sistema i ragazzi», ricordandogli anche di adeguarsi altrimenti a luglio ci avrebbe pensato il fratello Adolfo una volta uscito dal carcere, e [OSCURATO:PERSONA] lo rassicura spiegandogli che Fabio pagherà perché lui gli ha fatto chiudere parecchi affari. Il ricorso richiama erroneamente un'intercettazione estranea al fatto (tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), concernente il successivo capo di imputazione. Per il capo 97, relativo alla tentata estorsione ai danni del [OSCURATO:PERSONA] di Rende, il Tribunale, alle pagina 4 e 5, ha riportato l'intera sequenza dello sviluppo del delitto in cui D'[OSCURATO:PERSONA], uscito a luglio dal carcere, organizza con il ricorrente, che pronuncia l'inequivoca frase «solo i proiettili senza la benzina», e [OSCURATO:PERSONA], detto Fabio, le modalità con le quali far trovare davanti al cancello del negozio Interspar una busta di plastica contenente 12 cartucce e la frase intimidatoria «mettetevi a posto». Per i capi 98 e 99, relativi ad altre estorsioni ai danni di altri esercizi commerciali, il Tribunale, alle pagina 5 e 6, riporta esplicite conversazioni, tra Cirano e il ricorrente chiamato Ivanù (diminutivo di Ivano), in cui i due individuano gli obiettivi (farmacia, fruttivendola, cremeria) e si accordano sulle modalità delle condotte per evitare di essere scoperti, peraltro individuando anche le zone di competenza della cosca «Gianfranco sa che quella zona è di Adolfo e viene da me e mi viene a chiamare». A fronte di questi elementi, riscontrati da convergenti dati investigativi, incluse le telecamere, e frutto di una logica interpretazione di merito operata dal provvedimento impugnato, il ricorso si limita genericamente a dare atto della mera presenza fisica di [OSCURATO:PERSONA] e a contestare l'assenza di prove circa l'attribuzione delle voci e l'identità degli autori dei delitti contestati. Per il capo 103, relativo all'estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale, alle pagina 6 e 7, riporta le conversazioni da cui si evince che alla vittima è stata sottratta l'autovettura da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per non avere pagato il debito a D'Ambrosio, e il ruolo del ricorrente è di attivarsi per fargliene riavere il possesso, non per amicizia come sostenuto nel ricorso, ma, come logicamente argomentato dal provvedimento, soltanto per imporgli di corrispondere il denaro dovuto, in una lettura non parcellizzata di quanto accaduto, comprese le lesioni cagionate a Volpentesta. Per il capo 107, concernente la turbativa d'asta in una procedura esecutiva immobiliare, il Tribunale ricostruisce in base ai documenti e alla conversazione intercettata riportata a pagina 7, che il ricorrente, insieme ai vertici del clan (Lanzino e D'Ambrosio), su richiesta del proprietario della "[OSCURATO:PERSONA]" venduta all'asta, [OSCURATO:PERSONA], aveva potato l'aggiudicatario definitivo, [OSCURATO:PERSONA], a rinunciare e a perdere la cauzione. Detti riscontrati e convergenti dati investigativi sono contrastati dal ricorso in modo generico ed illogico indicando [OSCURATO:PERSONA] come mero intermediario, privo di interessi. I capi da 108 a 111 riguardano diversi delitti, commessi ai danni dell'assessore di Rende, [OSCURATO:PERSONA], ai fini di farlo ritrattare, come poi avvenuto, nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, in cui aveva dichiarato, in fase di indagini, di essere stato minacciato per il rilascio di licenze. Il Tribunale, alle pagina 8, 11 e 12 (erroneamente numerate), riporta lo sviluppo dell'intera attività criminale commessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ricostruita in base alle inequivoche conversazioni, captate anche sul dispositivo in uso al ricorrente e in ambientale, per come riscontrate dai verbali delle dichiarazioni dibattimentali rese dalla persona offesa il 7 maggio 2019: dopo aver incendiato l'auto della vittima, il gruppo criminale, per mezzo dell'avvocato di fiducia di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, aveva convocato [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio, intimidendolo proprio con la presenza del suo assistito e di [OSCURATO:PERSONA], riferendogli le domande che gli avrebbe rivolto nel corso dell'esame dibattimentale. Il processo si era concluso con l'assoluzione, stante la ritrattazione della vittima. Anche su questo il ricorso propone una censura del tutto generica e parcellizzata sottolineando che il ricorrente si fosse limitato ad ascoltare quanto avveniva nel corso dell'incontro, in cui [OSCURATO:PERSONA] era stato convocato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, senza confrontarsi con la puntuale lettura del provvedimento impugnato che ha attribuito alla sua mera presenza, visto il contesto e la caratura criminale, un grave ed inequivocabile potere intimidatorio. In conclusione, in relazione a ciascun capo di provvisoria imputazione il ricorso si è limitato ad ipotizzare solo diverse letture delle emergenze investigative senza riuscire a mettere in discussione la tenuta logica dell'ordinanza che ha fornito un coerente e completo quadro di insieme./(A 3. Il motivo relativo alle esigenze cautelari è generico. Il provvedimento ha dato adeguatamente e logicamente conto dell'adeguatezza della sola misura della custodia cautelare in carcere collocando le condotte di [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito di una mafia storica, come la ndrangheta, valorizzandone il ruolo di rilievo ricoperto all'interno della cosca di cui condivide metodi e scopi, così giustificando anche la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. A: fronte di questo contesto, la decisione di merito ha correttamente escluso di attribuire valenza al mero allontanamento di [OSCURATO:PERSONA], da tre anni, dal territorio in cui ha consumato le condotte criminali, sottolineando che, in assenza di più adeguati e solidi elementi dimostrativi di una rescissione del vincolo, la mafia costituisce un'articolazione illecita strutturata che non conosce confini territoriali, tanto da rendere verosimile che l'allontanamento del ricorrente dalla Calabria costituisca solo una strategia difensiva. 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di