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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 luglio 2023

Cassazione n. 30720/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA].

FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti del procedimento n. 12873/2020 R.G. ricorsi (ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] più 8) e quelli del proc. n. 20425/2023, formato per la correzione (a domanda) del rilevato errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 28504/2020.

Lette le conclusioni del Pubblico ministero, che ha chiesto la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza suindicata.

Rilevato che per mero errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 28504 del 18/9/2020, dep. il successivo 14 ottobre 2020, non è stata disposta la condanna dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado da [OSCURATO:PERSONA] del Commercio, del Turismo, del Servizi, delle Professioni e delle piccole e medie imprese di Palermo - [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia Palermo e della Confesercenti - Confederazione italiana imprese commerciali, turistiche e dei servizi- Provinciale di Palermo, come da nota spese depositata in udienza, in complessivi euro 7.722,00, oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge, che tale erronea indicazione dispositiva costituisce errore materiale emendabile secondo la procedura indicata all'art. 130 cod. proc. pen. (Sez.

U., n. 15 del 31/5/2000, Radulovic, Rv. 216705); ritenuto che occorre, pertanto, procedere alla correzione dell'errore, come da dispositivo.

P.Q.M.

Dispone che dopo le parole "Cassa delle ammende." sia inserita la seguente frase "[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla [OSCURATO:PERSONA] del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle piccole e medie imprese di Palermo - [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia Palermo e della Confesercenti - Confederazione italiana imprese commerciali, turistiche e dei servizi- provinciale di Palermo, che liquida, in complessivi euro 7.722,00, oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge".

Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali.

Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 luglio 2023. [OSCURATO:PERSONA] CANCELLAR1A SECONDA SEZIONE PEN

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti del procedimento n. 12873/2020 R.G. ricorsi (ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] più 8) e quelli del proc. n. 20425/2023, formato per la correzione (a domanda) del rilevato errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 28504/2020. Lette le conclusioni del Pubblico ministero, che ha chiesto la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza suindicata. Rilevato che per mero errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 28504 del 18/9/2020, dep. il successivo 14 ottobre 2020, non è stata disposta la condanna dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado da [OSCURATO:PERSONA] del Commercio, del Turismo, del Servizi, delle Professioni e delle piccole e medie imprese di Palermo - [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia Palermo e della Confesercenti - Confederazione italiana imprese commerciali, turistiche e dei servizi- Provinciale di Palermo, come da nota spese depositata in udienza, in complessivi euro 7.722,00, oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge, che tale erronea indicazione dispositiva costituisce errore materiale emendabile secondo la procedura indicata all'art. 130 cod. proc. pen. (Sez. U., n. 15 del 31/5/2000, Radulovic, Rv. 216705); ritenuto che occorre, pertanto, procedere alla correzione dell'errore, come da dispositivo. P.Q.M. Dispone che dopo le parole "Cassa delle ammende." sia inserita la seguente frase "[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla [OSCURATO:PERSONA] del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle piccole e medie imprese di Palermo - [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia Palermo e della Confesercenti - Confederazione italiana imprese commerciali, turistiche e dei servizi- provinciale di Palermo, che liquida, in complessivi euro 7.722,00, oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge". Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 luglio 2023. [OSCURATO:PERSONA] CANCELLAR1A SECONDA SEZIONE PEN
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