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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 03020/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 9 febbraio 2022, la Corte di assise di appello di Bari, in parziale riforma di quella emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale il 13 ottobre 2020, ha rideterminato, previo riconoscimento, in favore di tutti gli imputati, della circostanza attenuante di cui all'art. 311 cod. pen., in rapporto di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti ed alla recidiva, le pene inflitte a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti responsabili, a vario titolo, dei delitti di rapina, tentata e consumata, pluriaggravata, detenzione e porto in luogo pubblico di armi comuni da sparo e da guerra pluriaggravati, sequestro di persona a scopo di estorsione, lesioni personali aggravate.

2. Le menzionate sentenze sono state emesse nell'ambito del procedimento penale scaturito dall'iniziativa illecita di Nicola e [OSCURATO:PERSONA], condivisa dai concorrenti, finalizzata a costringere [OSCURATO:PERSONA] a versare il saldo, pari a 50.000 euro, della fornitura di sostanza stupefacente (venti kg di marijuana e cinquanta grammi di cocaina) in precedenza eseguita in suo favore.

In una prima fase, ovvero nella notte tra il 9 ed il 10 novembre 2018, gli odierni imputati — fatta eccezione per il solo [OSCURATO:PERSONA] — si portarono in Noci, nel piazzale antistante il panificio «[OSCURATO:PERSONA]», gestito dalla famiglia Locorotondo, ove, armati di alcune pistole e di un fucile Kalashnikov, si impossessarono, in pregiudizio delle vittime di due furgoni, seicento euro in contanti, monili in oro ed argento, un orologio marca Rolex, vestiario ed altri beni mobili.

Successivamente, la sera del 18 novembre 2018, gli imputati, dopo essere penetrati, muniti di due pistole, una mitraglietta ed un fucile Kalashnikov, nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], fratello di Paolo, sequestrarono il di lui figlio Valerio (cui fu, al contempo, sottratto un orologio), che condussero presso un immobile di Noicattaro, ove fu affidato alla custodia di [OSCURATO:PERSONA] ed ivi tenuto — all'interno di una stanza priva di finestre, con mani e piedi legati ad una sedia con cavi elettrici e sotto la costante minaccia del fucile — sino al provvidenziale intervento, nella prima mattinata del giorno seguente, delle forze dell'ordine.

In occasione dell'accesso presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], i malviventi tentarono — utilizzando violenza e minaccia, esplodendo colpi di arma da fuoco e provocando, con il calcio del mitragliatore, lesioni personali ad [OSCURATO:PERSONA] — di impossessarsi di alcuni oggetti, non riuscendo nell'intento per 2 .5t/ il sopraggiungere dei Carabinieri che, allertati da [OSCURATO:PERSONA], irruppero nel parcheggio antistante il panificio e l'abitazione delle persone offese e bloccarono prontamente l'azione criminosa.

Affermata, da parte del Giudice dell'udienza preliminare, la responsabilità di tutti gli imputati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti, il giudizio di appello è stato segnato dalla rinunzia, in itinere, a tutti i motivi di impugnazione, ad eccezione di quelli afferenti al trattamento sanzionatorio ed alla differente qualificazione del sequestro di persona.

La Corte di assise di appello, provvedendo in merito alle doglianze residuate all'operata rinunzia, ha escluso: che la condotta di sequestro di persona possa essere qualificata ai sensi dell'art. 605 cod. pen., anziché dell'art. 630 cod. pen.; che agli imputati possano essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche; che il contributo di [OSCURATO:PERSONA] possa essere ritenuto di minima importanza ai sensi dell'art. 114 c.p..

Ha, inoltre, condiviso con il primo giudice l'applicazione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], della recidiva reiterata, per il solo Lorusso anche specifica ed infraquinquennale, e parametrato le pene in relazione al ruolo svolto nella vicenda da ciascuno degli imputati.

3. Nicola e [OSCURATO:PERSONA] propongono, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed unico atto, ricorsi per cassazione affidati ad un unico motivo, con il quale lamentano, in termini sia di violazione di legge che di vizio di motivazione, il diniego delle circostanze attenuanti generiche, il malgoverno dei criteri indicati dagli artt. 133 e 81 cod. pen., nonché, Nicola, l'immotivata applicazione di una pena superiore a quella del congiunto.

Deducono, in specie, che il giudice di merito avrebbe dovuto tener conto, a tal fine: dell'immediata ammissione degli addebiti; della formulata offerta risarcitoria in favore delle vittime; dell'opzione per il rito abbreviato; della rinunzia alla gran parte dei motivi di appello; del riconoscimento, ai sensi dell'art. 311 cod. pen., della lieve entità del sequestro di persona a scopo di estorsione.

Con successiva memoria del 5 settembre 2022, i ricorrenti lamentano, ulteriormente, che la Corte di assise di appello è venuta meno all'obbligo, di recente ribadito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con sentenza n. 47127 del 24/06/2021, di indicare, in caso di applicazione della disciplina del reato continuato, gli aumenti stabiliti per ciascuno dei reati che costituiscono espressione del medesimo disegno criminoso.4. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, il primo dei quali verte sul diniego della circostanza attenuante del contributo di minima importanza che, sostiene, avrebbe dovuto essere, invece, applicata in ragione sia della carenza di prova in ordine al numero dei concorrenti — che il giudice di merito ha stimato in almeno cinque, ciò che preclude il riconoscimento dell'attenuante — sia del travisamento delle emergenze istruttorie che, rettamente intese, avrebbero consentito di circoscrivere il suo apporto a condotte, assai meno significative di quelle indicate dalla Corte di assise di appello (tra cui il prelievo del telefono cellulare della vittima), sicuramente inquadrabili ai sensi dell'art. 114 c.p..

Con il secondo motivo, eccepisce che siano state negate le circostanze attenuanti generiche e che gli sia stata inflitta una pena eccessiva senza tener conto della sua pregressa condizione di incensuratezza e della modestia dell'apporto arrecato all'impresa criminosa.

5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], separati ricorsi per cassazione — di contenuto sostanzialmente identico — affidati a due motivi, afferenti, rispettivamente, alla qualificazione del più grave tra i fatti in contestazione ed al trattamento sanzionatorio.

Con il primo motivo, segnalano, in particolare, che dalla preesistenza di un rapporto illecito tra l'imputato e la vittima discende la necessaria qualificazione del fatto, secondo quanto più volte, in passato, attestato dalla giurisprudenza di legittimità, in chiave di concorso tra sequestro di persona ex art. 605 cod. pen. ed estorsione.

Con il secondo, lamentano che il giudice di merito abbia sottovalutato elementi, quali la giovane età, la pregressa incensuratezza, la manifestata resipiscenza, che avrebbero consigliato la mitigazione della pena, anche mediante l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili perché vertente su censure manifestamente infondate o non consentite.

2. Tutti gli imputati hanno censurato il rigetto, da parte della Corte di assise di appello, del motivo di impugnazione relativo alle circostanze attenuanti generiche, che, sostengono, avrebbero dovuto essere applicate in considerazione: dell'immediata ammissione degli addebiti, della concreta offerta risarcitoria rivolta alle persone offese, della rinunzia a gran parte dei motivi di impugnazione, del leale e collaborativo comportamento processuale, del riconoscimento della lieve entità del sequestro di persona a scopo di estorsione (Nicola e [OSCURATO:PERSONA]); della pregressa incensuratezza e del ridotto apporto causale ([OSCURATO:PERSONA]); della giovane età, della pregressa incensuratezza e del palesato pentimento ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).

Così facendo, invocano, a dispetto di quanto affermato, una diversa e più favorevole interpretazione di circostanze di fatto delle quali i giudici del merito hanno fornito una lettura aliena dall'ipotizzato travisamento della prova.

È, invero, pacifico, in giurisprudenza, che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

Nel caso in esame, la Corte di assise di appello ha spiegato, in premessa, che l'istituto invocato è finalizzato a valorizzare peculiarità del caso concreto, tali da circoscrivere la gravità del reato e la capacità a delinquere dell'autore e da consigliare, quindi, il contenimento della pena in vista del suo effettivo adeguamento ai parametri di legge.

Ha, quindi, rilevato che «a parte ogni considerazione sulla estrema gravità dei reati commessi e dei precedenti penali di alcuni imputati (che ha imposto la contestazione della recidiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], poi disapplicata dal giudice di primo grado, nonché di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), devono evidenziarsi le allarmanti modalità e circostanze dei fati commessi, posti in essere con l'uso delle armi, con non comune disinvoltura e particolare pervicacia e connotati da singolare violenza», ed ha, subito dopo, aggiunto che «quanto poi alla ammissione degli addebiti da parte di alcuni imputati e alla rinuncia parziale ai motivi di appello, deve osservarsi come tali comportamenti, ancorché in astratto apprezzabili, sono stati imposti dalla evidenza dei fatti e non suscettibili di essere decisamente valorizzati, al fine di determinare una ulteriore e significativa riduzione della pena, a fronte di un compendio probatorio granitico».

Un iter argomentativo, quello sviluppato dalla Corte di assise di appello, che si mantiene all'interno della fisiologica discrezionalità e che non soffre delle incoerenze segnalate dal ricorrente il quale, va ancora una volta ribadito, sollecita un intervento che il giudice di legittimità non può compiere al cospetto di una motivazione esente da vizi logici e che tiene debitamente conto delle conquiste processuali.In senso contrario, non vale obiettare, come fanno i ricorrenti, che la Corte barese non ha debitamente considerato gli elementi da ciascuno di loro segnalato, dei quali il giudice di merito ha, in effetti, dato conto nell'esposizione dei motivi di appello e che ha espressamente ritenuto subvalenti nell'ottica dell'art. 62-bis cod. pen..

Al riguardo, può, del resto, richiamarsi il condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e «In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti» (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826).

Per quanto concerne, poi, le più specifiche obiezioni ulteriormente sollevate da Luigi e [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi come il riconoscimento, ai sensi dell'art.311 cod. pen. della lieve entità del sequestro di persona di estorsione non riverbera i propri effetti sull'apprezzamento del coefficiente di offensività del complesso delle condotte da loro poste in essere, che, come detto, la Corte di assise di appello ha ritenuto, con decisione scevra da qualsivoglia frattura razionale e, perciò, insindacabile in questa sede, inconciliabile con l'invocata riduzione del carico sanzionatorio.

Né, va precisato a confutazione di apposita obiezione difensiva, la legittimità, sotto questo profilo, della decisione impugnata può essere revocata in dubbio per il solo fatto che altre autorità giudiziarie, operando in distinti contesti procedimentali ed in relazione a vicende del tutto autonome, abbiano ritenuto di applicare sia l'attenuante speciale che quelle generiche.

A fronte, ancora, della doglianza di [OSCURATO:PERSONA], imperniata sul travisamento delle emergenze istruttorie raccolte a suo carico e sulla conseguente necessità di ridisegnare i termini della sua compartecipazione agli illeciti de quibus agitur, deve notarsi come il ragionamento difensivo, inteso, in primo luogo, a contestare la legittimità del diniego della circostanza attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen. e dell'applicazione dell'aggravante della partecipazione di cinque o più persone, poggi sull'ampio richiamo ad atti istruttori (le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) che non è, tuttavia, supportato dalla produzione o dalla integrale trascrizione dei predetti elementi di prova, sicché l'impugnazione risulta, per questa parte, inammissibile per difetto di specificità ed autosufficienza (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schhioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601), non potendosi apprezzare l'effettivo contenuto del dato dichiarativo né scrutinarsi, sotto l'indicato angolo prospettico, la conformità a logica del giudizio espresso dai giudici di merito.

Allo stesso modo, incensurabile è la determinazione della pena base e degli aumenti per la continuazione, che la Corte pugliese ha ricollegato, in ossequio alle indicazioni contenute nell'art. 133 cod. pen., all'effettiva offensività delle condotte, agli eventuali precedenti penali, nonché ai ruoli assunti da ciascuno dei protagonisti.

Pertinente, al riguardo, si palesa il richiamo all'orientamento interpretativo secondo cui «In tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio» (Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825).

3. Dalle superiori considerazioni discende la manifesta infondatezza anche del motivo di ricorso che [OSCURATO:PERSONA] ha articolato in relazione al diniego della circostanza attenuante del contributo di minima importanza, imposto dalla partecipazione, formalmente contestata al capo 5), di cinque o più persone al perpetrato sequestro di persona a scopo di estorsione che, in forza del disposto dell'art. 114, secondo comma, cod. pen., osta ipso jure all'applicazione dell'attenuante.

Tanto, va per completezza aggiunto, a prescindere dalla solidità degli argomenti addotti, in proposito, dalla Corte di assise di appello (cui, si è detto, il ricorrente ha replicato introducendo censure non supportate dal necessario corredo documentale), che ha ricordato come Porcelli abbia svolto, nella vicenda, un ruolo tutt'altro che marginale, integrando il commando armato che ha compiuto il sequestro e sottraendo, personalmente, il cellulare ad [OSCURATO:PERSONA], azione che ha consentito la più agevole esecuzione del crimine e che, dunque, ha contribuito in maniera decisiva alla riuscita dell'operazione.4.

Manifestamente infondata è, ancora, l'obiezione, mossa da [OSCURATO:PERSONA], che fa leva sulla differente misura della riduzione ex art. 311 cod. pen. e del successivo aumento per la continuazione a lui riservati rispetto a [OSCURATO:PERSONA], che la Corte di assise appello ha correttamente ricollegato (cfr., in particolare, le considerazioni svolte a pag. 15 della sentenza impugnata, negli ultimi due periodi) al pregresso curriculum criminale di [OSCURATO:PERSONA], gravato dai precedenti penali che gli sono valsi la contestazione della recidiva.

5. Non dissimili sono le valutazioni che si impongono con riferimento al motivo, dedotto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], vertente sull'incidenza, in vista della qualificazione del sequestro di persona, dell'illiceità del preesistente rapporto tra le parti, che ha indotto gli agenti a privare la vittima della libertà personale.

Il tema è stato, infatti, compiutamente scrutinato dal giudice di merito, che si è attenuto all'indirizzo ermeneutico avallato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 962 del 17/12/2003, dep. 2004, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 226489, e, da allora, costantemente seguito dalla giurisprudenza di legittimità (così, da ultimo, Sez. 5, n. 20610 del 09/03/2021, Sadikaj, Rv. 281265 - 01), secondo cui «La condotta criminosa consistente nella privazione della libertà di una persona finalizzata a conseguire come prezzo della liberazione una prestazione patrimoniale, pretesa in esecuzione di un precedente rapporto illecito, integra il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all'art. 630 cod. pen. e non il concorso del delitto di sequestro di persona (art. 605) con quello di estorsione, consumata o tentata (artt. 629 e 56 stesso codice)».

6. L'inammissibilità dei motivi originari preclude, stante l'imprescindibile vincolo di connessione, la possibilità di esaminare quello nuovo dedotto da Luigi e [OSCURATO:PERSONA] con la più recente memoria (in tal senso, cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 23929 del 25/02/2021, Verdiani, Rv. 282021 - 01; Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850 - 01; Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019, Montante, Rv. 275158 - 01).

7. Sulla base delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, eq

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 febbraio 2022, la Corte di assise di appello di Bari, in parziale riforma di quella emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale il 13 ottobre 2020, ha rideterminato, previo riconoscimento, in favore di tutti gli imputati, della circostanza attenuante di cui all'art. 311 cod. pen., in rapporto di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti ed alla recidiva, le pene inflitte a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti responsabili, a vario titolo, dei delitti di rapina, tentata e consumata, pluriaggravata, detenzione e porto in luogo pubblico di armi comuni da sparo e da guerra pluriaggravati, sequestro di persona a scopo di estorsione, lesioni personali aggravate. 2. Le menzionate sentenze sono state emesse nell'ambito del procedimento penale scaturito dall'iniziativa illecita di Nicola e [OSCURATO:PERSONA], condivisa dai concorrenti, finalizzata a costringere [OSCURATO:PERSONA] a versare il saldo, pari a 50.000 euro, della fornitura di sostanza stupefacente (venti kg di marijuana e cinquanta grammi di cocaina) in precedenza eseguita in suo favore. In una prima fase, ovvero nella notte tra il 9 ed il 10 novembre 2018, gli odierni imputati — fatta eccezione per il solo [OSCURATO:PERSONA] — si portarono in Noci, nel piazzale antistante il panificio «[OSCURATO:PERSONA]», gestito dalla famiglia Locorotondo, ove, armati di alcune pistole e di un fucile Kalashnikov, si impossessarono, in pregiudizio delle vittime di due furgoni, seicento euro in contanti, monili in oro ed argento, un orologio marca Rolex, vestiario ed altri beni mobili. Successivamente, la sera del 18 novembre 2018, gli imputati, dopo essere penetrati, muniti di due pistole, una mitraglietta ed un fucile Kalashnikov, nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], fratello di Paolo, sequestrarono il di lui figlio Valerio (cui fu, al contempo, sottratto un orologio), che condussero presso un immobile di Noicattaro, ove fu affidato alla custodia di [OSCURATO:PERSONA] ed ivi tenuto — all'interno di una stanza priva di finestre, con mani e piedi legati ad una sedia con cavi elettrici e sotto la costante minaccia del fucile — sino al provvidenziale intervento, nella prima mattinata del giorno seguente, delle forze dell'ordine. In occasione dell'accesso presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], i malviventi tentarono — utilizzando violenza e minaccia, esplodendo colpi di arma da fuoco e provocando, con il calcio del mitragliatore, lesioni personali ad [OSCURATO:PERSONA] — di impossessarsi di alcuni oggetti, non riuscendo nell'intento per 2 .5t/ il sopraggiungere dei Carabinieri che, allertati da [OSCURATO:PERSONA], irruppero nel parcheggio antistante il panificio e l'abitazione delle persone offese e bloccarono prontamente l'azione criminosa. Affermata, da parte del Giudice dell'udienza preliminare, la responsabilità di tutti gli imputati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti, il giudizio di appello è stato segnato dalla rinunzia, in itinere, a tutti i motivi di impugnazione, ad eccezione di quelli afferenti al trattamento sanzionatorio ed alla differente qualificazione del sequestro di persona. La Corte di assise di appello, provvedendo in merito alle doglianze residuate all'operata rinunzia, ha escluso: che la condotta di sequestro di persona possa essere qualificata ai sensi dell'art. 605 cod. pen., anziché dell'art. 630 cod. pen.; che agli imputati possano essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche; che il contributo di [OSCURATO:PERSONA] possa essere ritenuto di minima importanza ai sensi dell'art. 114 c.p.. Ha, inoltre, condiviso con il primo giudice l'applicazione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], della recidiva reiterata, per il solo Lorusso anche specifica ed infraquinquennale, e parametrato le pene in relazione al ruolo svolto nella vicenda da ciascuno degli imputati. 3. Nicola e [OSCURATO:PERSONA] propongono, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed unico atto, ricorsi per cassazione affidati ad un unico motivo, con il quale lamentano, in termini sia di violazione di legge che di vizio di motivazione, il diniego delle circostanze attenuanti generiche, il malgoverno dei criteri indicati dagli artt. 133 e 81 cod. pen., nonché, Nicola, l'immotivata applicazione di una pena superiore a quella del congiunto. Deducono, in specie, che il giudice di merito avrebbe dovuto tener conto, a tal fine: dell'immediata ammissione degli addebiti; della formulata offerta risarcitoria in favore delle vittime; dell'opzione per il rito abbreviato; della rinunzia alla gran parte dei motivi di appello; del riconoscimento, ai sensi dell'art. 311 cod. pen., della lieve entità del sequestro di persona a scopo di estorsione. Con successiva memoria del 5 settembre 2022, i ricorrenti lamentano, ulteriormente, che la Corte di assise di appello è venuta meno all'obbligo, di recente ribadito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con sentenza n. 47127 del 24/06/2021, di indicare, in caso di applicazione della disciplina del reato continuato, gli aumenti stabiliti per ciascuno dei reati che costituiscono espressione del medesimo disegno criminoso.4. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, il primo dei quali verte sul diniego della circostanza attenuante del contributo di minima importanza che, sostiene, avrebbe dovuto essere, invece, applicata in ragione sia della carenza di prova in ordine al numero dei concorrenti — che il giudice di merito ha stimato in almeno cinque, ciò che preclude il riconoscimento dell'attenuante — sia del travisamento delle emergenze istruttorie che, rettamente intese, avrebbero consentito di circoscrivere il suo apporto a condotte, assai meno significative di quelle indicate dalla Corte di assise di appello (tra cui il prelievo del telefono cellulare della vittima), sicuramente inquadrabili ai sensi dell'art. 114 c.p.. Con il secondo motivo, eccepisce che siano state negate le circostanze attenuanti generiche e che gli sia stata inflitta una pena eccessiva senza tener conto della sua pregressa condizione di incensuratezza e della modestia dell'apporto arrecato all'impresa criminosa. 5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], separati ricorsi per cassazione — di contenuto sostanzialmente identico — affidati a due motivi, afferenti, rispettivamente, alla qualificazione del più grave tra i fatti in contestazione ed al trattamento sanzionatorio. Con il primo motivo, segnalano, in particolare, che dalla preesistenza di un rapporto illecito tra l'imputato e la vittima discende la necessaria qualificazione del fatto, secondo quanto più volte, in passato, attestato dalla giurisprudenza di legittimità, in chiave di concorso tra sequestro di persona ex art. 605 cod. pen. ed estorsione. Con il secondo, lamentano che il giudice di merito abbia sottovalutato elementi, quali la giovane età, la pregressa incensuratezza, la manifestata resipiscenza, che avrebbero consigliato la mitigazione della pena, anche mediante l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili perché vertente su censure manifestamente infondate o non consentite. 2. Tutti gli imputati hanno censurato il rigetto, da parte della Corte di assise di appello, del motivo di impugnazione relativo alle circostanze attenuanti generiche, che, sostengono, avrebbero dovuto essere applicate in considerazione: dell'immediata ammissione degli addebiti, della concreta offerta risarcitoria rivolta alle persone offese, della rinunzia a gran parte dei motivi di impugnazione, del leale e collaborativo comportamento processuale, del riconoscimento della lieve entità del sequestro di persona a scopo di estorsione (Nicola e [OSCURATO:PERSONA]); della pregressa incensuratezza e del ridotto apporto causale ([OSCURATO:PERSONA]); della giovane età, della pregressa incensuratezza e del palesato pentimento ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Così facendo, invocano, a dispetto di quanto affermato, una diversa e più favorevole interpretazione di circostanze di fatto delle quali i giudici del merito hanno fornito una lettura aliena dall'ipotizzato travisamento della prova. È, invero, pacifico, in giurisprudenza, che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Nel caso in esame, la Corte di assise di appello ha spiegato, in premessa, che l'istituto invocato è finalizzato a valorizzare peculiarità del caso concreto, tali da circoscrivere la gravità del reato e la capacità a delinquere dell'autore e da consigliare, quindi, il contenimento della pena in vista del suo effettivo adeguamento ai parametri di legge. Ha, quindi, rilevato che «a parte ogni considerazione sulla estrema gravità dei reati commessi e dei precedenti penali di alcuni imputati (che ha imposto la contestazione della recidiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], poi disapplicata dal giudice di primo grado, nonché di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), devono evidenziarsi le allarmanti modalità e circostanze dei fati commessi, posti in essere con l'uso delle armi, con non comune disinvoltura e particolare pervicacia e connotati da singolare violenza», ed ha, subito dopo, aggiunto che «quanto poi alla ammissione degli addebiti da parte di alcuni imputati e alla rinuncia parziale ai motivi di appello, deve osservarsi come tali comportamenti, ancorché in astratto apprezzabili, sono stati imposti dalla evidenza dei fatti e non suscettibili di essere decisamente valorizzati, al fine di determinare una ulteriore e significativa riduzione della pena, a fronte di un compendio probatorio granitico». Un iter argomentativo, quello sviluppato dalla Corte di assise di appello, che si mantiene all'interno della fisiologica discrezionalità e che non soffre delle incoerenze segnalate dal ricorrente il quale, va ancora una volta ribadito, sollecita un intervento che il giudice di legittimità non può compiere al cospetto di una motivazione esente da vizi logici e che tiene debitamente conto delle conquiste processuali.In senso contrario, non vale obiettare, come fanno i ricorrenti, che la Corte barese non ha debitamente considerato gli elementi da ciascuno di loro segnalato, dei quali il giudice di merito ha, in effetti, dato conto nell'esposizione dei motivi di appello e che ha espressamente ritenuto subvalenti nell'ottica dell'art. 62-bis cod. pen.. Al riguardo, può, del resto, richiamarsi il condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e «In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti» (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826). Per quanto concerne, poi, le più specifiche obiezioni ulteriormente sollevate da Luigi e [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi come il riconoscimento, ai sensi dell'art.311 cod. pen. della lieve entità del sequestro di persona di estorsione non riverbera i propri effetti sull'apprezzamento del coefficiente di offensività del complesso delle condotte da loro poste in essere, che, come detto, la Corte di assise di appello ha ritenuto, con decisione scevra da qualsivoglia frattura razionale e, perciò, insindacabile in questa sede, inconciliabile con l'invocata riduzione del carico sanzionatorio. Né, va precisato a confutazione di apposita obiezione difensiva, la legittimità, sotto questo profilo, della decisione impugnata può essere revocata in dubbio per il solo fatto che altre autorità giudiziarie, operando in distinti contesti procedimentali ed in relazione a vicende del tutto autonome, abbiano ritenuto di applicare sia l'attenuante speciale che quelle generiche. A fronte, ancora, della doglianza di [OSCURATO:PERSONA], imperniata sul travisamento delle emergenze istruttorie raccolte a suo carico e sulla conseguente necessità di ridisegnare i termini della sua compartecipazione agli illeciti de quibus agitur, deve notarsi come il ragionamento difensivo, inteso, in primo luogo, a contestare la legittimità del diniego della circostanza attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen. e dell'applicazione dell'aggravante della partecipazione di cinque o più persone, poggi sull'ampio richiamo ad atti istruttori (le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) che non è, tuttavia, supportato dalla produzione o dalla integrale trascrizione dei predetti elementi di prova, sicché l'impugnazione risulta, per questa parte, inammissibile per difetto di specificità ed autosufficienza (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schhioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601), non potendosi apprezzare l'effettivo contenuto del dato dichiarativo né scrutinarsi, sotto l'indicato angolo prospettico, la conformità a logica del giudizio espresso dai giudici di merito. Allo stesso modo, incensurabile è la determinazione della pena base e degli aumenti per la continuazione, che la Corte pugliese ha ricollegato, in ossequio alle indicazioni contenute nell'art. 133 cod. pen., all'effettiva offensività delle condotte, agli eventuali precedenti penali, nonché ai ruoli assunti da ciascuno dei protagonisti. Pertinente, al riguardo, si palesa il richiamo all'orientamento interpretativo secondo cui «In tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio» (Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825). 3. Dalle superiori considerazioni discende la manifesta infondatezza anche del motivo di ricorso che [OSCURATO:PERSONA] ha articolato in relazione al diniego della circostanza attenuante del contributo di minima importanza, imposto dalla partecipazione, formalmente contestata al capo 5), di cinque o più persone al perpetrato sequestro di persona a scopo di estorsione che, in forza del disposto dell'art. 114, secondo comma, cod. pen., osta ipso jure all'applicazione dell'attenuante. Tanto, va per completezza aggiunto, a prescindere dalla solidità degli argomenti addotti, in proposito, dalla Corte di assise di appello (cui, si è detto, il ricorrente ha replicato introducendo censure non supportate dal necessario corredo documentale), che ha ricordato come Porcelli abbia svolto, nella vicenda, un ruolo tutt'altro che marginale, integrando il commando armato che ha compiuto il sequestro e sottraendo, personalmente, il cellulare ad [OSCURATO:PERSONA], azione che ha consentito la più agevole esecuzione del crimine e che, dunque, ha contribuito in maniera decisiva alla riuscita dell'operazione.4. Manifestamente infondata è, ancora, l'obiezione, mossa da [OSCURATO:PERSONA], che fa leva sulla differente misura della riduzione ex art. 311 cod. pen. e del successivo aumento per la continuazione a lui riservati rispetto a [OSCURATO:PERSONA], che la Corte di assise appello ha correttamente ricollegato (cfr., in particolare, le considerazioni svolte a pag. 15 della sentenza impugnata, negli ultimi due periodi) al pregresso curriculum criminale di [OSCURATO:PERSONA], gravato dai precedenti penali che gli sono valsi la contestazione della recidiva. 5. Non dissimili sono le valutazioni che si impongono con riferimento al motivo, dedotto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], vertente sull'incidenza, in vista della qualificazione del sequestro di persona, dell'illiceità del preesistente rapporto tra le parti, che ha indotto gli agenti a privare la vittima della libertà personale. Il tema è stato, infatti, compiutamente scrutinato dal giudice di merito, che si è attenuto all'indirizzo ermeneutico avallato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 962 del 17/12/2003, dep. 2004, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 226489, e, da allora, costantemente seguito dalla giurisprudenza di legittimità (così, da ultimo, Sez. 5, n. 20610 del 09/03/2021, Sadikaj, Rv. 281265 - 01), secondo cui «La condotta criminosa consistente nella privazione della libertà di una persona finalizzata a conseguire come prezzo della liberazione una prestazione patrimoniale, pretesa in esecuzione di un precedente rapporto illecito, integra il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all'art. 630 cod. pen. e non il concorso del delitto di sequestro di persona (art. 605) con quello di estorsione, consumata o tentata (artt. 629 e 56 stesso codice)». 6. L'inammissibilità dei motivi originari preclude, stante l'imprescindibile vincolo di connessione, la possibilità di esaminare quello nuovo dedotto da Luigi e [OSCURATO:PERSONA] con la più recente memoria (in tal senso, cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 23929 del 25/02/2021, Verdiani, Rv. 282021 - 01; Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850 - 01; Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019, Montante, Rv. 275158 - 01). 7. Sulla base delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, eq
Sentenza Cassazione n. 03020/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris