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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 gennaio 2026

Cassazione n. 02429/2026

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16318/2022 R.G. proposto da : Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a dall'Avvocatura Generale Dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d ell’EMILIA ROMAGNAn. 3/2022 depositata i l 03/01/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presentarono separati ricorsi avverso la notifica di distinti avvisi di liquidazione con i quali l’Agenzia delle Entrate recuperò la solidarietà dell’imposta di registro calcolata nella misura proporzionale del 1%, relativa alla registrazione della sentenza parziale emessa dal Tribunale di Forlì n. 484 del 2013.

La sentenza fu emessa nell’ambito di un giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] per lo scioglimento della comunione, della proprietà di un’unità immobiliare ad uso commerciale sita in Forlì, indivisa ed indivisibile in natura.

Nel giudizio i convenuti non si opposero ma chiesero a tal fine al giudice un differimento.

Il Tribunale pronunciò sentenza parziale rimettendo la causa in istruttoria per l’espletamento della procedura di vendita.

La sentenza parziale venne tassata in misura proporzionale del 1% sul presuntivo valore attribuito al bene oggetto di divisione.

I ricorsi dei contribuenti vennero accolti. 2.L’agenzia delle Entrate propose appello ma fu disatteso.

Il giudice di seconde cure escluse che si fosse al cospetto di una sentenza dichiarativa, accertante lo scioglimento della comunione.

Nel dettaglio, il giudice ritenne che la sentenza la sentenza del Tribunale di Forlì “ha unicamente una chiara valenza “cautelare” per cui per la liquidazione dell’imposta, deve essere applicato l’art. 8 lettera d) della Tariffa, in cui si prevede la registrazione di “Atti dell'[OSCURATO:PERSONA] ordinaria [...] d) non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale”, quindi nella misura fissa in vigore all’epoca dell’emissione della sentenza”. 3.Avverso la menzionata decisione ricorre l’Agenzia delle Entrate con un motivo. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’agenzia delle entrate denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 1 lett. c) della Tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, nonché dell’art. 1111 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Secondo l’Agenzia il giudice di merito avrebbe errato nell’escludere alla fattispecie al suo vaglio l’applicazione dell’imposta proporzionale perché la decisione rientrerebbe tra le decisioni “di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale” “non recanti trasferimento, condanna o accertamento a contenuto non patrimoniale”.

Sempre secondo l’Agenzia ricorrente, la predetta sentenza sebbene non attribuisca alcun diritto ai comunisti “indubbiamente” si riferirebbe ad un “diritto (reale) a contenuto patrimoniale in quanto incide sul diritto reale di proprietà (o altro diritto reale) che ha di certo un contenuto patrimoniale”.

2. Il ricorso è infondato.

In base all'articolo 37 del d.P.R. n. 131/86 gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono 'anche parzialmente' il giudizio sono soggette all' imposta di registro anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili e salvo conguaglio all' esito definitivo della lite.

L'articolo 8 della tariffa allegata stabilisce, a sua volta, l'aliquota applicabile all' ipotesi di atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscano 'anche parzialmente' il giudizio, compresi tra gli altri gli atti giudiziari adottati 'in sede di scioglimento di comunioni'.

La medesima disposizione tariffaria prevede poi un prelievo diverso a seconda che l'atto giudiziario abbia ad effetto il trasferimento o la costituzione di diritti reali immobiliari (con applicazione delle stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti: lett. a), che implichi 'l'accertamento di diritti a contenuto patrimoniale' (aliquota dell'1%, lett. c), ovvero ancora che non comporti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale (misura fissa, lett. d).

Orbene, con la sentenza non definitiva in oggetto il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], come osservato dalla C.T.R., diversamente dal precedente n. 26341/2021 invocata dall’Agenzia delle Entrate a sostegno del proprio ricorso, non ha immediatamente definito aspetti controversi fondamentali della divisione incidenti su posizioni di diritto soggettivo di sicuro contenuto patrimoniale ma si è pronunciata esclusivamente sull’ opportunità o meno di differire la divisione, disponendo quindi di procedere con lo scioglimento della comunione rimettendo la causa in istruttoria per la concreta vendita dell’immobile.

L'ipotesi tariffaria andava, dunque, stabilita, come in concreto avvenuto, in quella di cui alla lettera d) con aliquota fissa.

In conclusione, il ricorso è respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 4.305,00, per compensi oltre 200,00 euro peresborsi, rimborso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16318/2022 R.G. proposto da : Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a dall'Avvocatura Generale Dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d ell’EMILIA ROMAGNAn. 3/2022 depositata i l 03/01/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presentarono separati ricorsi avverso la notifica di distinti avvisi di liquidazione con i quali l’Agenzia delle Entrate recuperò la solidarietà dell’imposta di registro calcolata nella misura proporzionale del 1%, relativa alla registrazione della sentenza parziale emessa dal Tribunale di Forlì n. 484 del 2013. La sentenza fu emessa nell’ambito di un giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] per lo scioglimento della comunione, della proprietà di un’unità immobiliare ad uso commerciale sita in Forlì, indivisa ed indivisibile in natura. Nel giudizio i convenuti non si opposero ma chiesero a tal fine al giudice un differimento. Il Tribunale pronunciò sentenza parziale rimettendo la causa in istruttoria per l’espletamento della procedura di vendita. La sentenza parziale venne tassata in misura proporzionale del 1% sul presuntivo valore attribuito al bene oggetto di divisione. I ricorsi dei contribuenti vennero accolti. 2.L’agenzia delle Entrate propose appello ma fu disatteso. Il giudice di seconde cure escluse che si fosse al cospetto di una sentenza dichiarativa, accertante lo scioglimento della comunione. Nel dettaglio, il giudice ritenne che la sentenza la sentenza del Tribunale di Forlì “ha unicamente una chiara valenza “cautelare” per cui per la liquidazione dell’imposta, deve essere applicato l’art. 8 lettera d) della Tariffa, in cui si prevede la registrazione di “Atti dell'[OSCURATO:PERSONA] ordinaria [...] d) non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale”, quindi nella misura fissa in vigore all’epoca dell’emissione della sentenza”. 3.Avverso la menzionata decisione ricorre l’Agenzia delle Entrate con un motivo. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’agenzia delle entrate denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 1 lett. c) della Tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, nonché dell’art. 1111 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Secondo l’Agenzia il giudice di merito avrebbe errato nell’escludere alla fattispecie al suo vaglio l’applicazione dell’imposta proporzionale perché la decisione rientrerebbe tra le decisioni “di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale” “non recanti trasferimento, condanna o accertamento a contenuto non patrimoniale”. Sempre secondo l’Agenzia ricorrente, la predetta sentenza sebbene non attribuisca alcun diritto ai comunisti “indubbiamente” si riferirebbe ad un “diritto (reale) a contenuto patrimoniale in quanto incide sul diritto reale di proprietà (o altro diritto reale) che ha di certo un contenuto patrimoniale”. 2. Il ricorso è infondato. In base all'articolo 37 del d.P.R. n. 131/86 gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono 'anche parzialmente' il giudizio sono soggette all' imposta di registro anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili e salvo conguaglio all' esito definitivo della lite. L'articolo 8 della tariffa allegata stabilisce, a sua volta, l'aliquota applicabile all' ipotesi di atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscano 'anche parzialmente' il giudizio, compresi tra gli altri gli atti giudiziari adottati 'in sede di scioglimento di comunioni'. La medesima disposizione tariffaria prevede poi un prelievo diverso a seconda che l'atto giudiziario abbia ad effetto il trasferimento o la costituzione di diritti reali immobiliari (con applicazione delle stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti: lett. a), che implichi 'l'accertamento di diritti a contenuto patrimoniale' (aliquota dell'1%, lett. c), ovvero ancora che non comporti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale (misura fissa, lett. d). Orbene, con la sentenza non definitiva in oggetto il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], come osservato dalla C.T.R., diversamente dal precedente n. 26341/2021 invocata dall’Agenzia delle Entrate a sostegno del proprio ricorso, non ha immediatamente definito aspetti controversi fondamentali della divisione incidenti su posizioni di diritto soggettivo di sicuro contenuto patrimoniale ma si è pronunciata esclusivamente sull’ opportunità o meno di differire la divisione, disponendo quindi di procedere con lo scioglimento della comunione rimettendo la causa in istruttoria per la concreta vendita dell’immobile. L'ipotesi tariffaria andava, dunque, stabilita, come in concreto avvenuto, in quella di cui alla lettera d) con aliquota fissa. In conclusione, il ricorso è respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 4.305,00, per compensi oltre 200,00 euro peresborsi, rimborso
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