CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 1981
Cassazione n. 04561/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 della Corte di appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l’unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], e i due motivi del ricorso di D’[OSCURATO:PERSONA], con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità degli imputati per il reato di cui all’art. 642 cod. pen., deducendo il vizio di travisamento della prova, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e risultano, altresì, manifestamente infondati, poiché, in assenza di confronto con la argomentata motivazione della Corte d’appello, tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione immune dai denunciati vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento in modo logico ed argomentato (si vedano, in tal senso, pagg. 3-4 della sentenza impugnata, ove sono state congruamente valorizzate le dichiarazioni rese dalla persona offesa, ritenute lineari, coerenti e uniformi nel tempo, nonché le risultanze degli accertamenti di polizia che alle stesse hanno dato pieno riscontro); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere