CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20389/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 17 ottobre 2025, la Corte di appello di Roma, in funzione digiudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta formulata dall’odierno ricorrente, di unificazionesotto il vincolo della continuazione dei reati oggetto delle seguenti sentenze:a) Sentenza Corte di appello di Roma del 2.10.2019, irrevocabile il14.2.2020, relativa al reato di tentata rapina, commesso in Tivoli il 2.11.2015;b) Sentenza Corte di appello di Roma del 27.10.2022, irrevocabile il10.2.2023, relativa al furto in abitazione commesso in Roma il 1.8.2021;c) Sentenza Tribunale di Roma del 10.5.2023, irrevocabile il 10.6.2023relativa al reato di cui all’art. 639 cod. pen. commesso in Roma il 10.4.2021;d) Sentenza Corte di appello di Roma del 29.3.2023, irrevocabile il5.12.2023, relativa ai reati di rapina, sequestro di persona e resistenza apubblico ufficiale, commesso in Roma il 31.10.2021.Osservava che non sussistono i presupposti per il riconoscimento del vincolodella continuazione non ravvisandosi elementi dai quali desumere che i reaticostituiscano attuazione di un’unica iniziale determinazione criminosa, mancando gliindici sintomatici dell’unicità di disegno criminoso. Osservava che i delitti erano staticommessi in un ampio arco di tempo, dal 2015 al 2021, in luoghi diversi, senzaalcun elemento di collegamento tra loro, e con modalità diverse, si da nonconsentire di valutarle come frutto di un’unica programmazione, almeno nelle lineegenerali.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrente,articolando un unico motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) in relazioneall’art. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen. Osserva che, a prescindere dalla non decisivitàdella distanza temporale al fine di escludere la continuazione, comunque i reati di cui allelettere da b) a d) sono stati commessi nell’anno 2021 a pochi mesi di distanza l’uno dall’altro,nonché in Roma, essendo stato commesso altrove solo il reato sub a). Riferisce che si trattadi reati contro il patrimonio in quanto espressivi della deliberazione del ricorrente di attuareun programma di vita criminoso finalizzato all’accaparramento dei beni altrui. Evidenzia chesi tratta i reati contro il patrimonio, commessi per fini di profitto. Chiede quindi,l’annullamento dell’ordinanza impugnata.3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo fondato sumotivi manifestamente infondati.2. Questa Corte ha affermato che «In tema di esecuzione, incombe sulcondannato che invochi l’applicazione della disciplina della continuazione l’oneredi allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi auna preventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismosanzionatorio di cui all’art. 81, comma secondo, cod. pen., si traduca in unautomatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato,rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità adelinquere [...]» (Sez. 3, n. 17738 del 14.12.2018, Rv. 275451-01). I singoli reatidevono presentarsi come realizzazione di un programma, delineato - sia pure agrandi linee - ab initio nella mente del soggetto, nel senso che, da quando sicommette la prima violazione, le altre siano già deliberate nelle loro lineeessenziali, per cui le singole manifestazioni della volontà violatrice della norma odelle norme esprimono l'attuazione, sia pur dilazionata nel tempo, di un unicointellettivo disegno criminoso. La prova di detta congiunta previsione - ritenutameritevole di un più benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minorecapacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di unsingolo impulso, anziché di spinte criminose indipendenti e reiterate - investendola sfera psichica del soggetto, va ricavata da indici esteriori alla condotta postain essere, quali l'omogeneità delle violazioni, la tipologia di reati commessi, ilbene protetto, la modalità di commissione dei reati ( Sez.1, n.34502 del02/07/2015 ) e, di tali indici esteriori, il condannato interessato al riconoscimentodel vincolo della continuazione deve allegare elementi specifici e concreti asostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologicadegli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indicisintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di unaabitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingenteconsumazione di illeciti (Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010 - dep. 04/06/2010,Gli elementi indicatori del vincolo della continuazione sono stati individuatiin plurime e costanti pronunce, tra tutte Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Rv.270074-01, nella omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nella contiguitàspazio temporale, nelle singole causali, nelle modalità della condotta, nellasistematicità e nelle abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momentodella commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmatialmeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzarela presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultinocomunque frutto di determinazione estemporanea.3. Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata ha fatto correttaapplicazione dei principi enunciati, avendo evidenziato che, nei reati oggettodell’istanza, non si ravvisano quegli indici di unitarietà del disegno criminosorichiesti dalla giurisprudenza, trattandosi di fatti commessi in luoghi e tempidistanti, che, pur essendo della stessa indole (in quanto contro il patrimonio),sono stati commessi con modalità e in contesti diversi, sì da apparire il frutto dideterminazioni estemporanee, indotte dalla necessità di soddisfare esigenzecontingenti.4. A fronte di tale argomentazione, il ricorrente formula una censuraestremamente generica, reiterando sostanzialmente le proprie ragioni senzaconfrontarsi, se non molto genericamente, con i motivi posti a fondamento delrigetto, e, di fatto, sollecitando una nuova e diversa valutazione, preclusa aquesta Corte.5. Addirittura, la difesa giunge ad affermare che l’identità del disegnocriminoso sarebbe nel progetto di vita ispirato al crimine, argomento che pergiurisprudenza costante non coincide con l’unitarietà del disegno criminoso che,invece, consiste in una ideazione iniziale ed unica nella quale siano previsti,almeno nelle loro linee essenziali i vari reati. Questa Corte ha affermato che «Intema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l'applicazione delladisciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti asostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologicadegli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici nondi attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa edi scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degliilleciti» (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, Rv. 267580-01).5. Alla luce di tali motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile conconseguente condanna al pagamento delle spese processuali e al pagamentodella somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]