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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 marzo 1986

Cassazione n. 32168/2026

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ato il 23/03/1986 avverso la sentenza del 21/11/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 56, 624 e 61 n. 5 cod. pen. e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - [OSCURATO:PERSONA] che tanto il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'erronea applicazione della legge penale quanto alla mancata concessione della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., che il secondo motivo, relativo all'erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche in misura prevalente alla contestata aggravante, sono entrambi non consentiti in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata; - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato il 23/03/1986 avverso la sentenza del 21/11/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 56, 624 e 61 n. 5 cod. pen. e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - [OSCURATO:PERSONA] che tanto il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'erronea applicazione della legge penale quanto alla mancata concessione della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., che il secondo motivo, relativo all'erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche in misura prevalente alla contestata aggravante, sono entrambi non consentiti in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata; - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 32168/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris