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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 marzo 2023

Cassazione n. 08577/2023

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irtù di deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 23 aprile 2019, n. 125, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Venezia (presso gli uffici dell’[OSCURATO:PERSONA] ) , elettivamente domiciliato presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] la “[OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] ed Ennio”, con sede in Venezia, in persona del socio accomandatario ed amministratore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Venezia, ove elettivamente domiciliato (indirizzo p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL] ), e comunque presso la Cancelleria della Corte Suprema di ICI ACCERTAMENTO2 Cassazione, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Comm issione t ributaria regionale delVeneto il 7 novembre 2018, n. 1222/08/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 marzo 20 2 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATOCHE: 1.il Comune di Venezia ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Comm issione t ributaria regionale del Veneto il 7 novembre 2018, n. 1222/08/2018, che, in controversia su impugnazione di due avvis i di accertamento peromesso pagamento dell’ICI relativa agli anni 2009, 2010e 2011, nonché per omesso pagamento del l’IMU relativa agli anni 2012, 2013 e 2014, sulla base di processo verbale redatto dalla Guardia di Finanza di Venezia il 22 settembre 2014, prot. n. 330941/2014, con riguardo a d un fabbricato insistente su area demaniale ubicata nel medesimo Comune, che la“[OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] ed Ennio” deteneva in forza di concessione stipulata il 27 ottobre 2014, rep. n. 129265, ha rigettato l’appello proposto da l medesimo nei confronti della “ [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] ed Ennio” e dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Venezia il 15 febbraio 2017, n. 128/13/2017, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali;

2. l a Comm issione tr ibutaria r egionale , dopo aver ribadito «l’estraneità dell’Agenzia delle Entrate per insussistenza della legittimazione passiva», ha confermato la decisione di prime curesul presupposto che « l’insistenza sul demanio marittimo non è di competenza comunale» e che «per la rendita presunta non è dato s(a)pere come la si è determinata»;

3. la“[OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] ed Ennio” si è costituita con controricorso;

4. il ricorrente ha depositato memoria;

5. il ricorso è affidato a quattro motivi; 5.1 c on il primo m otivo , si de nuncia violazione e falsa applicazionedegli art t . 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che «gli avvisi di accertamento sono relativi ad anni per i quali dovrebbe sussistere la retroattività», parendo ravvisare «un’illegittima applicazione retroattiva della rendita catastale da parte dell’Amministrazione comunale». 5.2 con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504,e 119, secondo comma, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che «l’insistenza (del manufatto) sul demanio marittimo non è di competenza comunale», là dove il concessionario di aree demaniali è soggetto passivo dell’ICI; 5.3 con il terzo motivo, si denunciano, al contempo, violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 2-bis, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e violazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che « per la rendita presunta non è dato s(a)pere come la si è determinata», là dove la rendita presunta era stata induttivamente determinata dalla Guardia di Finanza con riferimento a parametri oggettivi mediante la comparazione dell’immobile demaniale con un immobile avente caratteristiche analoghe; 5.4 con il quarto motivo, si denunciano, al contempo, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunziarsi su altri motivi di appello che l’ente impositore aveva proposto in relazione alla sottoscrizione degli avvisi di accertamento mediante firma digitale del funzionario responsabile ed all’applicabilità delle sanzioni amministrative. [OSCURATO:PERSONA]:

1. con istanza depositata il7 marzo 2023, la “[OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] ed Ennio”ha chiesto di sospendere il presente procedimento, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 186 - 205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per le « controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopolipendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge » (cioè, alla data dell’1 gennaio 2023);2.secondo l’art. 1, comma 194, della citata legge n. 197/2022: «La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 giugno 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata.

È esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023.

Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda»;

3. in base all’art. 1, comma 197, della citata legge n. 197/2022: « Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata»;4. secondo l’art. 1, comma 200, della citata legge 197/2022: «L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine»;

5. pertanto, considerando che: a) la contribuente può presentare la domanda di definizione agevolata entro il termine del 30 giugno 2023; b) che l’amministrazione finanziaria deve notificare alla contribuente l’eventuale diniego della definizione agevolata entro il termine del 31 luglio 2024; c) che la contribuente ha facoltà di impugnare tale diniego entro il termine di sessanta giorni dallarelativa notificazione; il collegio ritiene di rinviare la causa a nuovo ruoloper verificare l’esito della definizione agevolata.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] la causa a nuovo ruolo.

Così deciso a Roma ne l l a camera di consiglio del 15 marzo 2023.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
irtù di deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 23 aprile 2019, n. 125, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Venezia (presso gli uffici dell’[OSCURATO:PERSONA] ) , elettivamente domiciliato presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] la “[OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] ed Ennio”, con sede in Venezia, in persona del socio accomandatario ed amministratore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Venezia, ove elettivamente domiciliato (indirizzo p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL] ), e comunque presso la Cancelleria della Corte Suprema di ICI ACCERTAMENTO2 Cassazione, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Comm issione t ributaria regionale delVeneto il 7 novembre 2018, n. 1222/08/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 marzo 20 2 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATOCHE: 1.il Comune di Venezia ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Comm issione t ributaria regionale del Veneto il 7 novembre 2018, n. 1222/08/2018, che, in controversia su impugnazione di due avvis i di accertamento peromesso pagamento dell’ICI relativa agli anni 2009, 2010e 2011, nonché per omesso pagamento del l’IMU relativa agli anni 2012, 2013 e 2014, sulla base di processo verbale redatto dalla Guardia di Finanza di Venezia il 22 settembre 2014, prot. n. 330941/2014, con riguardo a d un fabbricato insistente su area demaniale ubicata nel medesimo Comune, che la“[OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] ed Ennio” deteneva in forza di concessione stipulata il 27 ottobre 2014, rep. n. 129265, ha rigettato l’appello proposto da l medesimo nei confronti della “ [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] ed Ennio” e dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Venezia il 15 febbraio 2017, n. 128/13/2017, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali; 2. l a Comm issione tr ibutaria r egionale , dopo aver ribadito «l’estraneità dell’Agenzia delle Entrate per insussistenza della legittimazione passiva», ha confermato la decisione di prime curesul presupposto che « l’insistenza sul demanio marittimo non è di competenza comunale» e che «per la rendita presunta non è dato s(a)pere come la si è determinata»; 3. la“[OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] ed Ennio” si è costituita con controricorso; 4. il ricorrente ha depositato memoria; 5. il ricorso è affidato a quattro motivi; 5.1 c on il primo m otivo , si de nuncia violazione e falsa applicazionedegli art t . 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che «gli avvisi di accertamento sono relativi ad anni per i quali dovrebbe sussistere la retroattività», parendo ravvisare «un’illegittima applicazione retroattiva della rendita catastale da parte dell’Amministrazione comunale». 5.2 con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504,e 119, secondo comma, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che «l’insistenza (del manufatto) sul demanio marittimo non è di competenza comunale», là dove il concessionario di aree demaniali è soggetto passivo dell’ICI; 5.3 con il terzo motivo, si denunciano, al contempo, violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 2-bis, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e violazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che « per la rendita presunta non è dato s(a)pere come la si è determinata», là dove la rendita presunta era stata induttivamente determinata dalla Guardia di Finanza con riferimento a parametri oggettivi mediante la comparazione dell’immobile demaniale con un immobile avente caratteristiche analoghe; 5.4 con il quarto motivo, si denunciano, al contempo, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunziarsi su altri motivi di appello che l’ente impositore aveva proposto in relazione alla sottoscrizione degli avvisi di accertamento mediante firma digitale del funzionario responsabile ed all’applicabilità delle sanzioni amministrative. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con istanza depositata il7 marzo 2023, la “[OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] ed Ennio”ha chiesto di sospendere il presente procedimento, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 186 - 205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per le « controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopolipendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge » (cioè, alla data dell’1 gennaio 2023);2.secondo l’art. 1, comma 194, della citata legge n. 197/2022: «La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 giugno 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda»; 3. in base all’art. 1, comma 197, della citata legge n. 197/2022: « Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata»;4. secondo l’art. 1, comma 200, della citata legge 197/2022: «L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine»; 5. pertanto, considerando che: a) la contribuente può presentare la domanda di definizione agevolata entro il termine del 30 giugno 2023; b) che l’amministrazione finanziaria deve notificare alla contribuente l’eventuale diniego della definizione agevolata entro il termine del 31 luglio 2024; c) che la contribuente ha facoltà di impugnare tale diniego entro il termine di sessanta giorni dallarelativa notificazione; il collegio ritiene di rinviare la causa a nuovo ruoloper verificare l’esito della definizione agevolata. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] la causa a nuovo ruolo. Così deciso a Roma ne l l a camera di consiglio del 15 marzo 2023. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
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