CassazionedecretoSezione 3Decisione del 5 ottobre 2022
Cassazione n. 41119/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Venezia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito per l'indagato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 8 aprile 2022 il Tribunale del riesame di Venezia ha rigettato l'istanza di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo in data 28 febbraio 2022 nonché avverso il decreto di conversione del sequestro probatorio in sequestro preventivo in data 7 marzo 2022 emessi dal GIP del Tribunale di Venezia nell'ambito del procedimento per reati tributari di cui agli art. 2, 5,8, 10-ter e 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000 a carico di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con il primo motivo di ricorso per cassazione l'indagato deduce la violazione di legge per insussistenza del fumus commissi delicti con particolare riferimento all'elemento soggettivo. Con il secondo eccepisce l'illegittimità della conversione del sequestro probatorio in sequestro preventivo per violazione dell'art. 321 connnna 2 cod. proc. pen. Lamenta in particolare che il Tribunale del riesame aveva obliterato il dato del lasso di tempo intercorso tra la commissione dei reati e l'emissione della misura cautelare, tenuto conto che aveva preso le distanze dal modello di gestione adottato dalla società. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato perché consiste in generiche eccezioni relative alla motivazione dell'ordinanza impugnata, in spregio ai limiti cognitivi del giudice di legittimità ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., che ammette la censura delle misure cautelari reali solo per violazione di legge. Il Tribunale del riesame ha dato conto del fatto che il GIP, alla stregua degli atti d'indagine, aveva esaminato specificamente la posizione del ricorrente evidenziando la sua decisiva collaborazione professionale nella perpetrazione dell'evasione fiscale a mezzo costituzione di società cartiere. Ha evidenziato infatti che era il consulente del lavoro delle società coinvolte nell'evasione nonché il cognato di [OSCURATO:PERSONA], uno degli indagati concorrenti che aveva ammesso gli addebiti. Non è apparente neanche la motivazione in merito alla conversione del sequestro probatorio in sequestro preventivo, poiché i Giudici hanno ben spiegato che gli strumenti informatici appresi erano stati usati per commettere i reati e quindi erano suscettibili di confisca. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle 4mmende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle emende Così deciso, il 5 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]