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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32747/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato quella del Tribunale di Torino e condannato il ricorrente alla pena di anni due, mesi otto e giorni venti di reclusione ed euro 640,00 di multa per i reati di furto con strappo (art. 624 bis cod. pen.) e resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.); [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., erronea applicazione dell'art. 624-bis cod. pen. in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, con riferimento alla mancata derubricazione dei fatti nella fattispecie di cui agli artt. 624 e 625 n. 4 cod. pen. - è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici.

Invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.

Nel caso in esame la sentenza impugnata (si veda pag. 3) nonpresenta alcun vizio.

La Corte di appello si confronta col motivo di appello e valuta la versione dell'imputato, pertanto, non vi è assenza di motivazione: al contrario i Giudici offrono una motivazione idonea e specifica sul punto, certamente non manifestamente illogica, anche sulla tardività della versione resa dall'imputato, ritenendola non credibile; Rilevato, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato quella del Tribunale di Torino e condannato il ricorrente alla pena di anni due, mesi otto e giorni venti di reclusione ed euro 640,00 di multa per i reati di furto con strappo (art. 624 bis cod. pen.) e resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.); [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., erronea applicazione dell'art. 624-bis cod. pen. in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, con riferimento alla mancata derubricazione dei fatti nella fattispecie di cui agli artt. 624 e 625 n. 4 cod. pen. - è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici. Invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. Nel caso in esame la sentenza impugnata (si veda pag. 3) nonpresenta alcun vizio. La Corte di appello si confronta col motivo di appello e valuta la versione dell'imputato, pertanto, non vi è assenza di motivazione: al contrario i Giudici offrono una motivazione idonea e specifica sul punto, certamente non manifestamente illogica, anche sulla tardività della versione resa dall'imputato, ritenendola non credibile; Rilevato, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara P.Q.M