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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 6 marzo 2025

Cassazione n. 34891/2026

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posto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di SIRACUSA nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 6/3/2025, ai sensi dell'art. 554- ter cod. proc. pen., il Tribunale di Siracusa ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in danno di [OSCURATO:PERSONA], per essersi il reato estinto per intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa (artt. 624, 625, comma 1, n. 2 e 7 cod. pen., come contestati al capo A dell'imputazione); ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti del medesimo imputato, per altro episodio di furto (artt. 624, 625, comma 1, n. 2 e 7 cod. pen., come contestati al capo B della imputazione), ritenendo [OSCURATO:PERSONA] non punibile per particolare tenuità del fatto.

2. Avverso la sentenza di cui sopra, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Catania, il quale lamenta, relativamente al reato contestato al capo B della rubrica, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale.

Osserva come il Tribunale abbia applicato l'art. 131-bis cod. pen. fuori dai casi previsti dalla legge.

Invero, la fattispecie contestata e ritenuta nella sentenza, a tenore della quale non risulta essere stata esclusa alcuna aggravante, risulta punita con la reclusione da tre a dieci anni e con multa da 206 a 1549 euro, ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 625 cod. pen.

Risulta quindi violato il disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., che prevede, ai fini dell'applicazione dell'istituto, un limite edittale di pena non superiore nel minimo ad anni due di reclusione.

3. Il ricorso proposto dal Procuratore generale avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa deve essere qualificato come appello, ai sensi dell'art. 554-quater cod. proc. pen. 4.

Benchè nel dispositivo della sentenza il Giudice erroneamente citi l'inesistente art. 544-ter cod. proc. pen., risulta evidente che abbia voluto riferirsi all'art. 554-ter cod. proc. pen., indicato correttamente nella intestazione della sentenza. 2La norma in questione, introdotta a seguito della c.d. [OSCURATO:PERSONA], disciplina l'ipotesi della sentenza predibattimentale nei procedimenti a citazione diretta.

Il giudice (art. 554-ter, comma 1, cod. proc. pen.), pronuncia sentenza di non luogo a procedere ove "sulla base degli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 553, sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se risulta che il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che l'imputato non è punibile per qualsiasi causa"; il giudice pronuncia altresì sentenza di non luogo a procedere "quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna".

Per quanto d'interesse in questa sede, è opportuno evidenziare come la norma espressamente preveda l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui agli articoli 424, commi 2, 3 e 4, 425, comma 2, 426 e 427, che discipinano la sentenza di non luogo a procedere all'esito dell'udienza preliminare.

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire - con decisioni che il [OSCURATO:PERSONA] condivide e che qui intende ribadire - l'assimilazione della sentenza resa ai sensi dell'art. 554-ter cod. proc. pen. a quella prevista dall'art. 425 cod. proc. pen., assimilazione resa evidente dall'esplicito richiamo a tale disposizione contenuto nel primo comma dell'art. 554-ter cod. proc. pen. (sull'argomento, si vedano, in motivazione, Sez. 3, n. 19254 del 14/05/2026; Sez. 2, n. 9618 del 19/02/2025).

5. Quanto al regime d'impugnazione, ai sensi dell'art. 554-quater, comma 1, cod. proc. pen., avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza predibattimentale, possono proporre appello: "a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale nei casi di cui all'articolo 593 bis, comma 2; b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso".

La formulazione della norma replica quella di cui all'art. 428 cod. proc. pen.

Ebbene, in relazione alla sentenza di non luogo a procedere prevista dall'art. 428 cod. proc. pen., l'orientamento maggioritario della Cassazione è nel senso che la stessa sia appellabile e non ricorribile in cassazione, neppure mediante ricorso per saltum, poiché detta facoltà è 3conferita dall'art. 569 cod. proc. pen. esclusivamente avverso la sentenza che definisce nel merito il primo grado di giudizio, ovvero avverso altre tipologie di decisione espressamente previste, sicché il ricorso proposto in sede di legittimità avverso la sentenza ex art. 425 cod. proc. pen. deve essere qualificato come appello (Sez. 5, ordinanza n. 18305 del 23/01/2019, Halilovich, Rv. 275916, così massimata:«La sentenza di non luogo a procedere resa dopo l'entrata in vigore della modifica dell'art. 428, comma 1, cod. proc. pen., operata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, è appellabile e non ricorribile in cassazione, neppure mediante ricorso "per saltum", poiché detta facoltà è conferita dall'art. 569 cod. proc. pen. esclusivamente avverso la sentenza che definisce nel merito il primo grado di giudizio ovvero avverso altre tipologie di decisione espressamente previste, sicchè il ricorso proposto in sede di legittimità avverso la sentenza ex art. 425 cod. proc. pen. deve essere qualificato come appello»; Sez. 3, n. 5452 del 27/10/2022, P., Rv. 284138). [OSCURATO:PERSONA] ritiene che gli argomenti a sostegno della esclusione del ricorso per saltum con riferimento alla sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza preliminare siano estensibili anche all'impugnazione proposta contro la sentenza di non luogo a procedere, pronunciata ai sensi dell'art. 554-ter cod. proc. pen., dal giudice dell'udienza di "comparizione predibattimentale".

A favore della non proponibilità del ricorso diretto per cassazione nei confronti della sentenza di non luogo a procedere ex art. 554-ter cod. proc. pen. militano sia l'interpretazione letterale, che quella sistematica, dato che è prevista una specifica modalità di "riattivazione" della progressione processuale, affidata espressamente al giudice di appello [si vedano, al riguardo, Sez. 5, Ordinanza n. 6068 del 11/12/2025, dep. 2026, PG c/ Galati, Rv. 289327:«La sentenza di non luogo a procedere emessa, ex art. 554-ter cod. proc. pen., in esito all'udienza di comparizione predibattimentale non è impugnabile con ricorso immediato per cassazione, poiché tale mezzo di impugnazione può essere proposto, a norma dell'art. 569, cod. proc. pen., solo avverso la sentenza che definisce nel merito il primo grado di giudizio ovvero contro altre tipologie di decisione espressamente previste. (In motivazione, la Corte ha osservato che, in caso di erronea proposizione di ricorso immediato per cassazione, l'impugnazione deve essere qualificata come appello)»; Sez. 2, n. 28063 del 30/05/2024, PM c/ Gallo, Rv. 286724: «La sentenza di non luogo a procedere emessa, ex 4art. 554-ter, cod. proc. pen., in esito all'udienza di comparizione predibattimentale è impugnabile con appello a norma dell'art. 554- quater, cod. proc. pen., ma non con ricorso per cassazione "per saltum", essendo riconosciuto tale mezzo di impugnazione, ai sensi dell'art. 569, cod. proc. pen., con riguardo alle sole sentenze che definiscono, nel merito, il primo grado di giudizio o ad altre tipologie di decisione espressamente indicate. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che in caso di erronea proposizione del ricorso "per saltum" l'impugnazione deve essere riqualificata in termini di appello)»].

Ciò rende non condivisibile l'opposto orientamento, per vero rimasto isolato, in base al quale il riferimento contenuto nell'art. 569 cod. proc. pen. alla sentenza di primo grado non limita la facoltà di proporre ricorso diretto per cassazione (Sez. 5, n. 12864 del 18/01/2022, F., Rv. 283367).

6. Deve pertanto ritenersi, alla luce della formulazione dell'art. 554-quater codice rito e del tenore letterale della disposizione di cui all'art. 569, comma 1, cod. proc. pen. - che limita il ricorso per saltum alle sentenze di primo grado e non, quindi, ad ogni tipo di decisione giurisdizionale - come la sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza predibattimentale non sia direttamente ricorribile per cassazione.

Ulteriormente conforta tale interpretazione la considerazione che il legislatore ove abbia voluto estendere la facoltà del ricorso immediato oltre i limiti dell'art. 569 cod. proc. pen., lo ha espressamente previsto, come nel caso di cui all'art. 311, comma 2, cod. proc. pen.

Non osta a tale interpretazione il contenuto dell'art. 111 Cost. che prevede: "contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge".

Si rimarca, al riguardo, che, in base al principio della tassatività delle impugnazioni, il legislatore è libero di regolare e prevedere gli specifici mezzi di gravame delle sentenze e dei provvedimenti, senza che questo si traduca in una violazione delle garanzie costituzionali stabilite nella norma richiamata, come già stabilito in diverse pronunce della Corte Cost. (si veda, sia pure in tema di impugnazione delle sentenze del Giudice di pace, Corte Cost., ord. 14/1/2009, n. 42; conf. a sent. 298/08).

57. Da ultimo, occorre rilevare come, alla data di emissione della presente pronuncia, non siano scaduti i termini d'improcedibilità ex art. 344-bis cod. proc. pen.

Merita considerare che, ai sensi dell'art. 424, comma 4, cod. proc. pen., il termine per il deposito della motivazione della sentenza di non luogo a procedere è di trenta giorni ove il giudice non proceda immediatamente alla sua redazione.

La motivazione contestuale della sentenza, secondo insegnamento costante di questa Corte, deve risultare con certezza dal verbale di udienza, nel quale deve essere attestata la lettura in udienza del dispositivo e della motivazione; non è dunque sufficiente il nomen iuris indicato nel provvedimento perché la sentenza possa ritenersi emessa con motivazione contestuale (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 20998 del 26/04/2016, Musso, Rv. 266862: "L'adempimento della lettura della sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione ove questa sia contestuale, deve risultare con certezza, ai fini della pubblicazione e, quindi, della decorrenza del termine di impugnazione, dal verbale di udienza e non solo dalla intestazione della sentenza stessa").

Nel caso in esame non risulta che il giudice abbia dato lettura in udienza del dispositivo e della motivazione redatta contestualmente, non recando il verbale di udienza tale indicazione ed essendo presente sulla sentenza un attestato di deposito in udienza, che non equivale alla sua pubblicazione mediante lettura in udienza.

Da quanto precede deve escludersi che ricorra l'ipotesi della redazione della sentenza con motivazione contestuale.

La ricaduta sul regime d'improcedibilità è evidente: il termine di un anno per la definizione del giudizio in cassazione decorre, ai sensi dell'art. 344-bis, comma 3, cod. proc. pen., dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'art. 544 cod. proc. pen., che, nel caso di specie, è pari, ex lege, a trenta giorni, in base alla previsione del richiamato art. 424, comma 4, cod. proc. pen.

Considerato che la sentenza è stata emessa in data 6 marzo 2025, aggiungendo 120 giorni al termine di un anno, l'improcedibilità, dovuta a superamento dei termini massimi di impugnazione, verrà a scadere il giorno 4 luglio 2026.

8. Per le ragioni fin qui illustrate, qualificata l'impugnazione come appello, deve ordinarsi la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania. 6 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di SIRACUSA nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 6/3/2025, ai sensi dell'art. 554- ter cod. proc. pen., il Tribunale di Siracusa ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in danno di [OSCURATO:PERSONA], per essersi il reato estinto per intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa (artt. 624, 625, comma 1, n. 2 e 7 cod. pen., come contestati al capo A dell'imputazione); ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti del medesimo imputato, per altro episodio di furto (artt. 624, 625, comma 1, n. 2 e 7 cod. pen., come contestati al capo B della imputazione), ritenendo [OSCURATO:PERSONA] non punibile per particolare tenuità del fatto. 2. Avverso la sentenza di cui sopra, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Catania, il quale lamenta, relativamente al reato contestato al capo B della rubrica, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. Osserva come il Tribunale abbia applicato l'art. 131-bis cod. pen. fuori dai casi previsti dalla legge. Invero, la fattispecie contestata e ritenuta nella sentenza, a tenore della quale non risulta essere stata esclusa alcuna aggravante, risulta punita con la reclusione da tre a dieci anni e con multa da 206 a 1549 euro, ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 625 cod. pen. Risulta quindi violato il disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., che prevede, ai fini dell'applicazione dell'istituto, un limite edittale di pena non superiore nel minimo ad anni due di reclusione. 3. Il ricorso proposto dal Procuratore generale avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa deve essere qualificato come appello, ai sensi dell'art. 554-quater cod. proc. pen. 4. Benchè nel dispositivo della sentenza il Giudice erroneamente citi l'inesistente art. 544-ter cod. proc. pen., risulta evidente che abbia voluto riferirsi all'art. 554-ter cod. proc. pen., indicato correttamente nella intestazione della sentenza. 2La norma in questione, introdotta a seguito della c.d. [OSCURATO:PERSONA], disciplina l'ipotesi della sentenza predibattimentale nei procedimenti a citazione diretta. Il giudice (art. 554-ter, comma 1, cod. proc. pen.), pronuncia sentenza di non luogo a procedere ove "sulla base degli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 553, sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se risulta che il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che l'imputato non è punibile per qualsiasi causa"; il giudice pronuncia altresì sentenza di non luogo a procedere "quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna". Per quanto d'interesse in questa sede, è opportuno evidenziare come la norma espressamente preveda l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui agli articoli 424, commi 2, 3 e 4, 425, comma 2, 426 e 427, che discipinano la sentenza di non luogo a procedere all'esito dell'udienza preliminare. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire - con decisioni che il [OSCURATO:PERSONA] condivide e che qui intende ribadire - l'assimilazione della sentenza resa ai sensi dell'art. 554-ter cod. proc. pen. a quella prevista dall'art. 425 cod. proc. pen., assimilazione resa evidente dall'esplicito richiamo a tale disposizione contenuto nel primo comma dell'art. 554-ter cod. proc. pen. (sull'argomento, si vedano, in motivazione, Sez. 3, n. 19254 del 14/05/2026; Sez. 2, n. 9618 del 19/02/2025). 5. Quanto al regime d'impugnazione, ai sensi dell'art. 554-quater, comma 1, cod. proc. pen., avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza predibattimentale, possono proporre appello: "a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale nei casi di cui all'articolo 593 bis, comma 2; b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso". La formulazione della norma replica quella di cui all'art. 428 cod. proc. pen. Ebbene, in relazione alla sentenza di non luogo a procedere prevista dall'art. 428 cod. proc. pen., l'orientamento maggioritario della Cassazione è nel senso che la stessa sia appellabile e non ricorribile in cassazione, neppure mediante ricorso per saltum, poiché detta facoltà è 3conferita dall'art. 569 cod. proc. pen. esclusivamente avverso la sentenza che definisce nel merito il primo grado di giudizio, ovvero avverso altre tipologie di decisione espressamente previste, sicché il ricorso proposto in sede di legittimità avverso la sentenza ex art. 425 cod. proc. pen. deve essere qualificato come appello (Sez. 5, ordinanza n. 18305 del 23/01/2019, Halilovich, Rv. 275916, così massimata:«La sentenza di non luogo a procedere resa dopo l'entrata in vigore della modifica dell'art. 428, comma 1, cod. proc. pen., operata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, è appellabile e non ricorribile in cassazione, neppure mediante ricorso "per saltum", poiché detta facoltà è conferita dall'art. 569 cod. proc. pen. esclusivamente avverso la sentenza che definisce nel merito il primo grado di giudizio ovvero avverso altre tipologie di decisione espressamente previste, sicchè il ricorso proposto in sede di legittimità avverso la sentenza ex art. 425 cod. proc. pen. deve essere qualificato come appello»; Sez. 3, n. 5452 del 27/10/2022, P., Rv. 284138). [OSCURATO:PERSONA] ritiene che gli argomenti a sostegno della esclusione del ricorso per saltum con riferimento alla sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza preliminare siano estensibili anche all'impugnazione proposta contro la sentenza di non luogo a procedere, pronunciata ai sensi dell'art. 554-ter cod. proc. pen., dal giudice dell'udienza di "comparizione predibattimentale". A favore della non proponibilità del ricorso diretto per cassazione nei confronti della sentenza di non luogo a procedere ex art. 554-ter cod. proc. pen. militano sia l'interpretazione letterale, che quella sistematica, dato che è prevista una specifica modalità di "riattivazione" della progressione processuale, affidata espressamente al giudice di appello [si vedano, al riguardo, Sez. 5, Ordinanza n. 6068 del 11/12/2025, dep. 2026, PG c/ Galati, Rv. 289327:«La sentenza di non luogo a procedere emessa, ex art. 554-ter cod. proc. pen., in esito all'udienza di comparizione predibattimentale non è impugnabile con ricorso immediato per cassazione, poiché tale mezzo di impugnazione può essere proposto, a norma dell'art. 569, cod. proc. pen., solo avverso la sentenza che definisce nel merito il primo grado di giudizio ovvero contro altre tipologie di decisione espressamente previste. (In motivazione, la Corte ha osservato che, in caso di erronea proposizione di ricorso immediato per cassazione, l'impugnazione deve essere qualificata come appello)»; Sez. 2, n. 28063 del 30/05/2024, PM c/ Gallo, Rv. 286724: «La sentenza di non luogo a procedere emessa, ex 4art. 554-ter, cod. proc. pen., in esito all'udienza di comparizione predibattimentale è impugnabile con appello a norma dell'art. 554- quater, cod. proc. pen., ma non con ricorso per cassazione "per saltum", essendo riconosciuto tale mezzo di impugnazione, ai sensi dell'art. 569, cod. proc. pen., con riguardo alle sole sentenze che definiscono, nel merito, il primo grado di giudizio o ad altre tipologie di decisione espressamente indicate. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che in caso di erronea proposizione del ricorso "per saltum" l'impugnazione deve essere riqualificata in termini di appello)»]. Ciò rende non condivisibile l'opposto orientamento, per vero rimasto isolato, in base al quale il riferimento contenuto nell'art. 569 cod. proc. pen. alla sentenza di primo grado non limita la facoltà di proporre ricorso diretto per cassazione (Sez. 5, n. 12864 del 18/01/2022, F., Rv. 283367). 6. Deve pertanto ritenersi, alla luce della formulazione dell'art. 554-quater codice rito e del tenore letterale della disposizione di cui all'art. 569, comma 1, cod. proc. pen. - che limita il ricorso per saltum alle sentenze di primo grado e non, quindi, ad ogni tipo di decisione giurisdizionale - come la sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza predibattimentale non sia direttamente ricorribile per cassazione. Ulteriormente conforta tale interpretazione la considerazione che il legislatore ove abbia voluto estendere la facoltà del ricorso immediato oltre i limiti dell'art. 569 cod. proc. pen., lo ha espressamente previsto, come nel caso di cui all'art. 311, comma 2, cod. proc. pen. Non osta a tale interpretazione il contenuto dell'art. 111 Cost. che prevede: "contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge". Si rimarca, al riguardo, che, in base al principio della tassatività delle impugnazioni, il legislatore è libero di regolare e prevedere gli specifici mezzi di gravame delle sentenze e dei provvedimenti, senza che questo si traduca in una violazione delle garanzie costituzionali stabilite nella norma richiamata, come già stabilito in diverse pronunce della Corte Cost. (si veda, sia pure in tema di impugnazione delle sentenze del Giudice di pace, Corte Cost., ord. 14/1/2009, n. 42; conf. a sent. 298/08). 57. Da ultimo, occorre rilevare come, alla data di emissione della presente pronuncia, non siano scaduti i termini d'improcedibilità ex art. 344-bis cod. proc. pen. Merita considerare che, ai sensi dell'art. 424, comma 4, cod. proc. pen., il termine per il deposito della motivazione della sentenza di non luogo a procedere è di trenta giorni ove il giudice non proceda immediatamente alla sua redazione. La motivazione contestuale della sentenza, secondo insegnamento costante di questa Corte, deve risultare con certezza dal verbale di udienza, nel quale deve essere attestata la lettura in udienza del dispositivo e della motivazione; non è dunque sufficiente il nomen iuris indicato nel provvedimento perché la sentenza possa ritenersi emessa con motivazione contestuale (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 20998 del 26/04/2016, Musso, Rv. 266862: "L'adempimento della lettura della sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione ove questa sia contestuale, deve risultare con certezza, ai fini della pubblicazione e, quindi, della decorrenza del termine di impugnazione, dal verbale di udienza e non solo dalla intestazione della sentenza stessa"). Nel caso in esame non risulta che il giudice abbia dato lettura in udienza del dispositivo e della motivazione redatta contestualmente, non recando il verbale di udienza tale indicazione ed essendo presente sulla sentenza un attestato di deposito in udienza, che non equivale alla sua pubblicazione mediante lettura in udienza. Da quanto precede deve escludersi che ricorra l'ipotesi della redazione della sentenza con motivazione contestuale. La ricaduta sul regime d'improcedibilità è evidente: il termine di un anno per la definizione del giudizio in cassazione decorre, ai sensi dell'art. 344-bis, comma 3, cod. proc. pen., dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'art. 544 cod. proc. pen., che, nel caso di specie, è pari, ex lege, a trenta giorni, in base alla previsione del richiamato art. 424, comma 4, cod. proc. pen. Considerato che la sentenza è stata emessa in data 6 marzo 2025, aggiungendo 120 giorni al termine di un anno, l'improcedibilità, dovuta a superamento dei termini massimi di impugnazione, verrà a scadere il giorno 4 luglio 2026. 8. Per le ragioni fin qui illustrate, qualificata l'impugnazione come appello, deve ordinarsi la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania. 6 P.Q.M
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