CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28881/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi; Ritenuto che il ricorso proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], che investe la dosimetria della pena, si risolve in mere doglianze in punto di fatto; che, con il ricorso dell'imputato D'Addabbo, si fa invece questione dell'esistenza e della ritualità della querela pertinente il reato ex art. 642 cod. pen. di cui al capo 2); che la querela è tuttavia presente in atti e la censura di invalidità della stessa è, oltre che nuova, totalmente generica; che i ricorsi appaiono inammissibili in base ai rilievi che precedono; che i ricorrenti devono essere pertanto condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13