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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36714/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il solo reato di cui all'art. 489 cod. pen., commesso in data 11 aprile 2014 (capo A, così riqualificata dal Tribunale l'originaria imputazione ex artt. 477-482 cod. pen.); mentre ha dichiarato l'estinzione per prescrizione della contravvenzione di cui all'art. 699 cod. pen. (capo C, così riqualificata dal Tribunale l'originaria imputazione ex art. 4 legge n. 110 del 1975) con conseguente rideterminazione della pena.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivi di ricorso, con il quale deduce vizio di motivazione sulla richiesta di sospensione condizionale della pena.

3. La doglianza non è manifestamente infondata, dato che la Corte di appello omette del tutto di prendere in esame l'istanza.

Ergo, in difetto di elementi che possano condurre a una assoluzione nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che, in assenza di sospensioni alla data del 11 novembre 2021 è decorso il termine prescrizionale.

4. Discende che va pronunciato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il solo reato di cui all'art. 489 cod. pen., commesso in data 11 aprile 2014 (capo A, così riqualificata dal Tribunale l'originaria imputazione ex artt. 477-482 cod. pen.); mentre ha dichiarato l'estinzione per prescrizione della contravvenzione di cui all'art. 699 cod. pen. (capo C, così riqualificata dal Tribunale l'originaria imputazione ex art. 4 legge n. 110 del 1975) con conseguente rideterminazione della pena. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivi di ricorso, con il quale deduce vizio di motivazione sulla richiesta di sospensione condizionale della pena. 3. La doglianza non è manifestamente infondata, dato che la Corte di appello omette del tutto di prendere in esame l'istanza. Ergo, in difetto di elementi che possano condurre a una assoluzione nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che, in assenza di sospensioni alla data del 11 novembre 2021 è decorso il termine prescrizionale. 4. Discende che va pronunciato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così decis
Sentenza Cassazione n. 36714/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris