CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 02167/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Marilia [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso; lette altresì le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per DANIELE [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento della sentenza con ogni consequenziale statuizione. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Campobasso, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Isernia, con la quale DANIELE [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui all'art. 95 d.P.R., n. 115 del 2002, ha ridotto la pena previo riconoscimento delle generiche e confermato nel resto. In particolare, all'imputato era stato contestato di avere omesso, nella dichiarazione allegata alla istanza per l'ammissione al patrocinio dello Stato per i non abbienti, di indicare che aveva percepito per l'anno d'imposta 2013 un reddito di euro 448,91 a titolo di indennità di disoccupazione e che un familiare convivente aveva percepito per lo stesso titolo la somma di euro 7.460,35. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo di difensore, formulando tre motivi. Con il primo, ha dedotto inosservanza dell'art. 522 cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello, una volta escluso l'obbligo di indicare i redditi del soggetto di cui all'imputazione, siccome risultato non convivente, ritenuto la penale responsabilità dell'imputato per una omissione non contestata (omessa indicazione di altri beni, immobili e mobili registrati), trasformando l'accusa nei suoi elementi essenziali. Con il secondo motivo, ha dedotto vizio di illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta prova del dolo del reato, per avere la Corte d'appello affermato che essa deve essere particolarmente rigorosa allorquando sussistano le condizioni per l'ammissione al beneficio e, ciononostante, ritenuto l'intenzionalità di un'omissione che ha riguardato una somma esigua. Con il terzo motivo, infine, ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge, rilevando che l'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 non è una riproduzione dell'art. 483 cod. pen., avendo diverse natura e finalità, con conseguente diversità dell'atteggiamento psicologico che sorregge la condotta dei due reati, atteso che non ogni imperfetta dichiarazione assume rilievo, ma solo quella mediante la quale l'interessato nasconda mutamenti significativi del reddito o attesti un reddito inferiore a quello stabilito come il limite di ammissibilità, non essendo più richiesta la dichiarazione di impossidenza. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Marilia di NARDO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. 4. Anche la difesa ha rassegnato proprie conclusioni scritte, con le quali, richiamati i vizi denunciati, ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata, con ogni consequenziale statuizione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile.2. La Corte di merito, nell'esaminare le questioni rassegnate al suo vaglio, in termini sostanzialmente sovrapponibili a quelli del ricorso, ha ritenuto la sussistenza del delitto in esame, sia quanto all'elemento oggettivo, in relazione al fatto che la voce di reddito omessa riguardava quello percepito dall'interessato (una volta venuta meno la rilevanza penale dell'omissione che aveva riguardato un familiare, risultato effettivamente non convivente); che avuto riguardo all'elemento soggettivo, rilevando che - pur versandosi in ipotesi di omissione di voci che non avrebbero comunque impedito al DANIELE di accedere al beneficio - nella specie il dolo del reato era avvalorato da alcune circostanze rimaste comprovate in giudizio attraverso la prova orale e documentale: il DANIELE, infatti, era risultato proprietario di beni immobili e mobili registrati, parimenti non indicati nella dichiarazione, il che - letto unitamente alla omissione della voce di reddito indicata nell'imputazione - è stato ritenuto elemento rivelatore della volontà di dichiarare il falso. 3. I motivi sono tutti manifestamente infondati. 3.1. Quanto al primo, deve rilevarsi che non sussiste alcuna immutazione del fatto contestato. Di ciò la stessa difesa avrebbe dovuto essere edotta alla stregua di una semplice lettura delle ragioni della decisione: la Corte territoriale, infatti, non ha inteso giustificare l'addebito di condotte omissive ulteriori rispetto a quelle riportate nella imputazione, ma - come espressamente affermato - utilizzare circostanze emerse dalla istruttoria per fondare un rigoroso giudizio sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, in maniera più coerente con i recenti arresti giurisprudenziali in materia, versandosi in ipotesi di non superamento della soglia di ammissione. Infatti, va ricordato che, ai fini dell'individuazione delle condizioni necessarie per l'ammissione al patrocinio, rileva ogni componente di reddito, imponibile o non, siccome espressivo di capacità economica (cfr. sez. 4, n del 6/3/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275359), le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio integrando il reato di cui si tratta allorquando riguardino la sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, ma non anche quando cadano su elementi a tal fine irrilevanti (cfr. sez. 4, n. 20836 del 16/4/2019, [OSCURATO:PERSONA], RV. 276088, in fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per aver omesso di riferire in merito alla sua condizione di sorvegliato speciale). Ciò è avvenuto nella specie, avendo l'omissione riguardato una componente di reddito prodotta dallo stesso DANIELE.3.2. Per quanto attiene all'elemento psicologico del reato in contestazione, poi, ribadito che in sede di ricorso per cassazione la illogicità della motivazione deducibile è solo quella manifesta, va ricordato che esso, in linea generale, è costituito dal dolo generico, anche nella declinazione più lieve del dolo eventuale (cfr. sez. 4 n. 18103 del 06/03/2017, n.m.; n. 21577 del 21/04/2016, Rv. 267307) e che, ai fini della sua integrazione, in caso di effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, non è sufficiente che l'istanza contenga falsità od omissioni, dovendo il giudice procedere ad una rigorosa verifica dell'elemento soggettivo del reato (cfr. sez. 4, n. 45786 del 4/5/2017, Bonofiglio, Rv. 271051). L'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, infatti, può assumere rilievo con riguardo all'elemento soggettivo dell'illecito, quale sintomo di una condotta dovuta a un difetto di controllo e, quindi, colposa, salva emersione di un dolo eventuale, che deve essere compiutamente dimostrato (cfr. sez. 4, n. 4623 del 31/1/2018, Avagliano, RV. 271949; n. 35969 del 29/5/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276862; C. IV, n. 7192 del 11/1/2018, Zappia, Rv. 272192; n. 37144 del 5/6/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277129; sez. 4, n. 21577 del 21/4/2016, Bevilacqua, Rv. 267307, in cui, ai fini dell'integrazione del reato si è affermata la necessità del dolo, che richiede, oltre alla previsione dell'evento la prova, anche nella forma eventuale, di un atteggiamento psichico che manifesti adesione all'evento previsto). Il che è quanto è stato puntualmente evidenziato dai giudici del merito, avendo costoro correttamente valorizzato alcune circostanze emerse dalla istruttoria per affermare la piena intenzionalità dell'omissione contestata. 5. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensor