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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 luglio 2024

Cassazione n. 32870/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03Q84Y7) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2024 del TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di applicazione pena indicata in epigrafe deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.

Il ricorso è inammissibile non configurandosi, infatti, se non in termini astratti e meramente evocativi del vizio, la condizione della erronea qualificazione giuridica del fatto previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, rispetto alla qualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 cit., che, secndo il ricorrente, sarebbe stata preferibile.

La disposizione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che elenca espressamente gli unici casi nei quali è previsto il ricorso per cassazione avverso la decisione di applicazione della pena, consente alle parti di dedurre l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, da condursi alla stregua del capo di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso, e che tuttavia deve ritenersi limitata ai casi in cui tale qualificazionerisulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso (Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766) aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione.

Nel caso in esame il ricorso ha ad oggetto reati che neppure risultano oggetto dell'unica contestazione della sentenza impugnata - che fa riferimento all'arresto dell'imputato del 30 gennaio 2024 perché trovato in possesso di un quantitativo di cocaina (oltre 63, gr. di principio attivo da cui erano ricavabili oltre 416 dosi medie), condanna, quindi, inconferente con le deduzioni svolte nel ricorso che si riferiscono a distinti capi di imputazione (capi 25 e 28).

Ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 1111 luglio 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03Q84Y7) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2024 del TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di applicazione pena indicata in epigrafe deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. Il ricorso è inammissibile non configurandosi, infatti, se non in termini astratti e meramente evocativi del vizio, la condizione della erronea qualificazione giuridica del fatto previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, rispetto alla qualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 cit., che, secndo il ricorrente, sarebbe stata preferibile. La disposizione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che elenca espressamente gli unici casi nei quali è previsto il ricorso per cassazione avverso la decisione di applicazione della pena, consente alle parti di dedurre l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, da condursi alla stregua del capo di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso, e che tuttavia deve ritenersi limitata ai casi in cui tale qualificazionerisulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso (Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766) aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione. Nel caso in esame il ricorso ha ad oggetto reati che neppure risultano oggetto dell'unica contestazione della sentenza impugnata - che fa riferimento all'arresto dell'imputato del 30 gennaio 2024 perché trovato in possesso di un quantitativo di cocaina (oltre 63, gr. di principio attivo da cui erano ricavabili oltre 416 dosi medie), condanna, quindi, inconferente con le deduzioni svolte nel ricorso che si riferiscono a distinti capi di imputazione (capi 25 e 28). Ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1111 luglio 2024
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