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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2022

Cassazione n. 09885/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO HAs i o La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 27 gtzum 2022, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Teramo 1'8 luglio 2021, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati ascrittigli, confermando nel resto.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la mancata applicazione della scriminante ex art. 54 cod. pen., è privo di specificità, poiché non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria; ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue doglianze; valutato che il ricorso è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata esente da vizi (si veda, in particolare, pag. 3 sulla carenza dei presupposti indefettibili per la sussistenza della causa di giustificazione prevista dall'art. 54 cod. pen.), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO HAs i o La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 27 gtzum 2022, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Teramo 1'8 luglio 2021, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati ascrittigli, confermando nel resto. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la mancata applicazione della scriminante ex art. 54 cod. pen., è privo di specificità, poiché non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria; ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue doglianze; valutato che il ricorso è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata esente da vizi (si veda, in particolare, pag. 3 sulla carenza dei presupposti indefettibili per la sussistenza della causa di giustificazione prevista dall'art. 54 cod. pen.), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09885/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris