Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2024

Cassazione n. 09584/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 589-bis, commi 1, 2, 8, cod. pen.

Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta:

1. Nullità della sentenza per inosservanza, erronea applicazione, violazione di legge, carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 589-bis, comma 2, cod. pen. 2.

Nullità della sentenza per inosservanza, erronea applicazione della legge penale, carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione risultante dal testo della sentenza impugnata con riferimento alla questione di incostituzionalità della revoca automatica della patente di guida.

Vista la memoria depositata nell'interesse del ricorrente, in cui la difesa, riportandosi ai motivi di doglianza, insiste per la rimessione del ricorso alla sezione ordinaria, sostenendo la non condivisibilità delle ragioni d'inammissibilità esplicitate in sede di esame preliminare.

Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che le deduzioni prospettate dal ricorrente risultano reiterative di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito con adeguata motivazione, del tutto corretta in diritto e rispettosa dei principi ermeneutici dettati in materia da questa Corte.

Considerato che la lettera della norma violata (art. 589-bis, comma 2, cod. pen.), come osservato correttamente dalla Corte di appello, non richiede la dimostrazione che lo stato di ebbrezza abbia avuto efficacia causale nella determinazione dell'evento, punendo in modo più severo la condotta di colui il quale, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, cagioni la morte di un uomo ponendosi alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica, circostanza questa neppure contestata dal ricorrente.

Ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso, che, in relazione all'ipotesi di omicidio stradale di cui all'art.589-bis aggravato ai sensi del comma 2 cod. pen., pure a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 88 del 17 aprile 2019), permane l'automatismo secondo cui deve essere sempre disposta la revoca della patente di guida, atteso che la valutazione discrezionale riconosciuta al giudice si riferisce alle ipotesi di omicidio stradale contemplate dall'art. 589 bis cod. pen. in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 febbraio 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 589-bis, commi 1, 2, 8, cod. pen. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: 1. Nullità della sentenza per inosservanza, erronea applicazione, violazione di legge, carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 589-bis, comma 2, cod. pen. 2. Nullità della sentenza per inosservanza, erronea applicazione della legge penale, carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione risultante dal testo della sentenza impugnata con riferimento alla questione di incostituzionalità della revoca automatica della patente di guida. Vista la memoria depositata nell'interesse del ricorrente, in cui la difesa, riportandosi ai motivi di doglianza, insiste per la rimessione del ricorso alla sezione ordinaria, sostenendo la non condivisibilità delle ragioni d'inammissibilità esplicitate in sede di esame preliminare. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che le deduzioni prospettate dal ricorrente risultano reiterative di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito con adeguata motivazione, del tutto corretta in diritto e rispettosa dei principi ermeneutici dettati in materia da questa Corte. Considerato che la lettera della norma violata (art. 589-bis, comma 2, cod. pen.), come osservato correttamente dalla Corte di appello, non richiede la dimostrazione che lo stato di ebbrezza abbia avuto efficacia causale nella determinazione dell'evento, punendo in modo più severo la condotta di colui il quale, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, cagioni la morte di un uomo ponendosi alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica, circostanza questa neppure contestata dal ricorrente. Ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso, che, in relazione all'ipotesi di omicidio stradale di cui all'art.589-bis aggravato ai sensi del comma 2 cod. pen., pure a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 88 del 17 aprile 2019), permane l'automatismo secondo cui deve essere sempre disposta la revoca della patente di guida, atteso che la valutazione discrezionale riconosciuta al giudice si riferisce alle ipotesi di omicidio stradale contemplate dall'art. 589 bis cod. pen. in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2024
Sentenza Cassazione n. 09584/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris