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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2024

Cassazione n. 42725/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria fatta pervenire in data 11 ottobre 2024 dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza del Tribunale di Roma del 21 gennaio 2020 che, per quanto di interesse in questa sede, aveva affermato la penale responsabilità del predetto per i reati di bancarotta fraudolenta impropria per effetto di operazioni dolese e bancarotta fraudolenta documentale e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. - che il primo motivo del ricorso dell'imputato è inammissibile per genericità, in quanto il ricorrente non si confronta con le ragioni poste dalla Corte di merito a fondamento della propria decisione (vedi pagg. 5-7 della motivazione della sentenza di appello); - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza del dolo specifico (vedi pag. 7 della sentenza di appello); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria fatta pervenire in data 11 ottobre 2024 dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza del Tribunale di Roma del 21 gennaio 2020 che, per quanto di interesse in questa sede, aveva affermato la penale responsabilità del predetto per i reati di bancarotta fraudolenta impropria per effetto di operazioni dolese e bancarotta fraudolenta documentale e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. - che il primo motivo del ricorso dell'imputato è inammissibile per genericità, in quanto il ricorrente non si confronta con le ragioni poste dalla Corte di merito a fondamento della propria decisione (vedi pagg. 5-7 della motivazione della sentenza di appello); - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza del dolo specifico (vedi pag. 7 della sentenza di appello); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 42725/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris