Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 11640/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza del 24 febbraio 2021 il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio, in relazione alla restituzione dei beni della Biomatrix s.r.I.; valutato il riesame di [OSCURATO:PERSONA] solo con riferimento al sequestro preventivo delle sue quote sociali, ha confermato il decreto di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi del 26 gennaio 2021, emesso ritenendo sussistente il fumus dei reati ex artt. 256, commi 1 e 2, 137 d.lgs. n. 152 del 2006, accertati il 17 settembre 2020.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagata.

2.1. Con il primo motivo si sostiene che il Tribunale del riesame non avrebbe adeguatamente valutato la consulenza tecnica di parte prodotta al Tribunale del riesame da cui risulterebbe che i beni rinvenuti non sarebbero rifiuti ma compost di qualità.

Si richiamano, in punto di diritto, gli artt. 183, lett. aa), 184-ter del d.lgs. n. 152 del 2006, il D.M. 5 febbraio 1998, il d.lgs. n. 75 del 2010.

2.2. Con il secondo motivo, fondato sulla consulenza tecnica di parte che non sarebbe stata valutata dal Tribunale del riesame, si deducono i vizi di violazione di legge e di mancanza di motivazione sulla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria del reato di cui al capo B) ex art. 279, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto l'attività di recupero dei fanghi avrebbe prodotto effluenti gassosi durante la fase di bioconversione in carenza dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera prevista dall'art. 269 d.lgs. n. 152 del 2006.

2.3. Con il terzo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e di mancanza di motivazione sulla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria del reato sub b); il Tribunale del riesame avrebbe omesso di rispondere alle argomentazioni contenute nell'istanza di riesame, fondate sulla consulenza tecnica di parte secondo cui non era necessaria alcuna autorizzazione alle emissioni in atmosfera in base al disposto dell'art. 272, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 e dell'allegato IV alla parte quinta, parte I, lett. m), d.lgs. n. 152 del 2006

2.4. Con il quarto motivo, fondato sulla consulenza tecnica di parte che non sarebbe stata valutata dal Tribunale del riesame, si deducono i vizi di violazione di legge e di mancanza di motivazione sulla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria del reato di cui al capo C) ex art. 137, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, in relazione all'art. 124, commi 1 e 2 d.lgs. n. 152 del 2006.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

1.1. Il Tribunale del riesame ha correttamente dichiarato inammissibile il riesame proposto dalla indagata, in proprio, rispetto al sequestro dei beni della società per carenza di interesse, non avendo la stessa diritto alla restituzione dei beni.

In ogni caso, il ricorso, anche a volerlo ritenere presentato quale legale rappresentante della società, non risulta essere stato proposto previo rilascio della procura speciale conferita dal legale rappresentante al difensore, necessaria per l'ammissibilità delle impugnazioni ex art. 100 cod. proc. pen. 1.2.

Il Tribunale del riesame ha però valutato nel merito il riesame dell'indagata in proprio ritenendo che in sequestro vi fossero le quote sociali dell'indagata.

Dal dispositivo del decreto genetico di sequestro preventivo e dal verbale di sequestro, in esecuzione del decreto, e dall'esame degli atti processuali non risulta che all'indagata siano state sequestrate le quote sociali.

Dalla visura camerale in atti risulta, invece, che il sequestro delle quote sociali è avvenuto in esecuzione del decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 7 ottobre 2017 emesso in un precedente e diverso procedimento e non-aquello del 26 gennaio 2021.

1.3. L'assenza del sequestro dei beni dell'indagata determina l'inammissibilità del riesame, e di conseguenza del ricorso per cassazione, per carenza di interesse.

L'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (cfr. Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545 - 01: in motivazione, la Corte ha precisato che è onere di chi impugna indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro, idonea a consentire la restituzione del bene in proprio favore).

1.4. Va ricordato che l'inammissibilità - quando non è rilevata dal giudice dell'impugnazione ex art. 591, comma 2, cod. proc. pen. - può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen.2.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 24 febbraio 2021 il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio, in relazione alla restituzione dei beni della Biomatrix s.r.I.; valutato il riesame di [OSCURATO:PERSONA] solo con riferimento al sequestro preventivo delle sue quote sociali, ha confermato il decreto di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi del 26 gennaio 2021, emesso ritenendo sussistente il fumus dei reati ex artt. 256, commi 1 e 2, 137 d.lgs. n. 152 del 2006, accertati il 17 settembre 2020. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagata. 2.1. Con il primo motivo si sostiene che il Tribunale del riesame non avrebbe adeguatamente valutato la consulenza tecnica di parte prodotta al Tribunale del riesame da cui risulterebbe che i beni rinvenuti non sarebbero rifiuti ma compost di qualità. Si richiamano, in punto di diritto, gli artt. 183, lett. aa), 184-ter del d.lgs. n. 152 del 2006, il D.M. 5 febbraio 1998, il d.lgs. n. 75 del 2010. 2.2. Con il secondo motivo, fondato sulla consulenza tecnica di parte che non sarebbe stata valutata dal Tribunale del riesame, si deducono i vizi di violazione di legge e di mancanza di motivazione sulla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria del reato di cui al capo B) ex art. 279, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto l'attività di recupero dei fanghi avrebbe prodotto effluenti gassosi durante la fase di bioconversione in carenza dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera prevista dall'art. 269 d.lgs. n. 152 del 2006. 2.3. Con il terzo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e di mancanza di motivazione sulla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria del reato sub b); il Tribunale del riesame avrebbe omesso di rispondere alle argomentazioni contenute nell'istanza di riesame, fondate sulla consulenza tecnica di parte secondo cui non era necessaria alcuna autorizzazione alle emissioni in atmosfera in base al disposto dell'art. 272, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 e dell'allegato IV alla parte quinta, parte I, lett. m), d.lgs. n. 152 del 2006 2.4. Con il quarto motivo, fondato sulla consulenza tecnica di parte che non sarebbe stata valutata dal Tribunale del riesame, si deducono i vizi di violazione di legge e di mancanza di motivazione sulla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria del reato di cui al capo C) ex art. 137, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, in relazione all'art. 124, commi 1 e 2 d.lgs. n. 152 del 2006.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. 1.1. Il Tribunale del riesame ha correttamente dichiarato inammissibile il riesame proposto dalla indagata, in proprio, rispetto al sequestro dei beni della società per carenza di interesse, non avendo la stessa diritto alla restituzione dei beni. In ogni caso, il ricorso, anche a volerlo ritenere presentato quale legale rappresentante della società, non risulta essere stato proposto previo rilascio della procura speciale conferita dal legale rappresentante al difensore, necessaria per l'ammissibilità delle impugnazioni ex art. 100 cod. proc. pen. 1.2. Il Tribunale del riesame ha però valutato nel merito il riesame dell'indagata in proprio ritenendo che in sequestro vi fossero le quote sociali dell'indagata. Dal dispositivo del decreto genetico di sequestro preventivo e dal verbale di sequestro, in esecuzione del decreto, e dall'esame degli atti processuali non risulta che all'indagata siano state sequestrate le quote sociali. Dalla visura camerale in atti risulta, invece, che il sequestro delle quote sociali è avvenuto in esecuzione del decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 7 ottobre 2017 emesso in un precedente e diverso procedimento e non-aquello del 26 gennaio 2021. 1.3. L'assenza del sequestro dei beni dell'indagata determina l'inammissibilità del riesame, e di conseguenza del ricorso per cassazione, per carenza di interesse. L'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (cfr. Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545 - 01: in motivazione, la Corte ha precisato che è onere di chi impugna indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro, idonea a consentire la restituzione del bene in proprio favore). 1.4. Va ricordato che l'inammissibilità - quando non è rilevata dal giudice dell'impugnazione ex art. 591, comma 2, cod. proc. pen. - può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen.2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor
Decreto Cassazione n. 11640/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris