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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2026

Cassazione n. 24321/2026

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ANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza pronunziata il 20 maggio 2025 dalla Corte d'appello di Ancona che ha confermato la sentenza di primo grado che ha ritenuto cui il ricorrente responsabile del delitto di cui all'art. 496 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] che con il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione della legge penale in ordine all'omesso riconoscimento dell'intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondato posto che il delitto, commesso il 3 febbraio 2014, è punito con pena base di anni cinque, per cui, in presenza della riconosciuta recidiva reiterata e dei molteplici atti interruttivi, nonché della sospensione dei termini di prescrizione dovuta all'emergenza sanitaria da Covid -19, la Corte d'appello ha correttamente disatteso la relativa censura; che, infatti, la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche su quello del termine massimo, in ragione della entità della proroga, ex art. 161, comma secondo, cod. pen. ; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo e terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia I' erronea applicazione della legge penale censurando la carenza probatoria e il difetto di offensività sono inammissibili in quanto, pur lamentando un vizio di legge, di fatto deduce una mancata rispondenza alle acquisizioni processuali della motivazione così sollecitando una valutazione attiene al merito e che per legge non è consentita in sede di legittimità quando, come nel caso di che trattasi, la motivazione di completa, lineare e priva di manifeste illogicità; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Roma, 11 marzo 2026 { DepOSTATA

I. _ Il con i'gliere esten re CAIRCELLERIA 2 P i rrs dente nna Mau manodAziario ktFUflMa ltk

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza pronunziata il 20 maggio 2025 dalla Corte d'appello di Ancona che ha confermato la sentenza di primo grado che ha ritenuto cui il ricorrente responsabile del delitto di cui all'art. 496 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] che con il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione della legge penale in ordine all'omesso riconoscimento dell'intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondato posto che il delitto, commesso il 3 febbraio 2014, è punito con pena base di anni cinque, per cui, in presenza della riconosciuta recidiva reiterata e dei molteplici atti interruttivi, nonché della sospensione dei termini di prescrizione dovuta all'emergenza sanitaria da Covid -19, la Corte d'appello ha correttamente disatteso la relativa censura; che, infatti, la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche su quello del termine massimo, in ragione della entità della proroga, ex art. 161, comma secondo, cod. pen. ; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo e terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia I' erronea applicazione della legge penale censurando la carenza probatoria e il difetto di offensività sono inammissibili in quanto, pur lamentando un vizio di legge, di fatto deduce una mancata rispondenza alle acquisizioni processuali della motivazione così sollecitando una valutazione attiene al merito e che per legge non è consentita in sede di legittimità quando, come nel caso di che trattasi, la motivazione di completa, lineare e priva di manifeste illogicità; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Roma, 11 marzo 2026 { DepOSTATA I. _ Il con i'gliere esten re CAIRCELLERIA 2 P i rrs dente nna Mau manodAziario ktFUflMa ltk
Sentenza Cassazione n. 24321/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris