Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 135/1976
ECLI:IT:COST:1976:135
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Il pretore del mandamento di Donnaz - nel corso del procedimento
penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato di varie contravvenzioni
per omissioni di versamenti di premi per regolarizzazioni di posizioni
assicurative, e di contributi dovuti per lavoratori dipendenti - con
ordinanza pronunziata all'udienza del 4 marzo 1974 riteneva rilevante e
non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 42 e 44 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge
fallimentare) e 162 cod. pen. "nella parte in cui non consentono
all'imputato fallito di effettuare l'oblazione per le contravvenzioni
punibili con la sola ammenda, nonostante la situazione di incapacità
derivante dalla dichiarazione di fallimento", in riferimento agli artt.
3 e 24 della Costituzione.
Osservava che [OSCURATO:PERSONA], prima dell'apertura del
dibattimento, aveva chiesto ed ottenuto di essere ammesso ad effettuare
l'oblazione prevista dall'art. 162 cod. pen., ma, essendo stato
dichiarato fallito l'11 gennaio 1972, non aveva potuto pagare la somma
fissata per l'oblazione a causa della sua situazione di incapacità
patrimoniale derivante dalla dichiarazione di fallimento (artt. 42 e 44
legge fallimentare).
Aggiungeva che all'udienza del 4 marzo 1974 il difensore
dell'Azario aveva sollevato l'eccezione di illegittimità
costituzionale degli artt. 42 e 44 legge fallimentare e 162 cod. pen.
per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
L'ordinanza è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 180 del
10 luglio 1974.
Nel giudizio davanti a questa Corte non si è costituita la parte
privata.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocato generale dello Stato, è intervenuto con atto 3 luglio
1974 ed ha chiesto che la questione di legittimità costituzionale sia
dichiarata non fondata.
:
1. - Nella motivazione dell'ordinanza il pretore sostiene che "il
combinato disposto degli artt. 42 e 44 r.d. 16 marzo 1942, n 267, e 162
cod. pen., nella parte in cui non prevedono la possibilità per
l'imputato fallito di effettuare la oblazione nonostante la situazione
di incapacità derivante dalla dichiarazione di fallimento, privano il
fallito del completo esercizio di tutti i diritti che l'ordinamento
riconosce per l'esercizio della difesa e pertanto viola l'art. 24
Costituzione". La violazione non troverebbe giustificazione nel
rispetto del principio della par condicio creditorum, non avendo esso
rilevanza costituzionale come la tutela giurisdizionale garantita
dall'art. 24 della Costituzione.
Il pretore, poi, ritiene che l'art. 3 sia violato perché il
fallito "pur conservando la titolarità dei suoi beni e pur di fronte
ad un possibile esito positivo della procedura fallimentare, che gli
permetta di ottenere in futuro la disponibilità della somma fissata
per l'oblazione, viene sottoposto, in ragione soltanto del suo
dichiarato stato di insolvenza, ad una situazione di ingiustificata
disparità di trattamento" in quanto gli è precluso per legge di
estinguere, con il pagamento, il corso dell'azione penale.
2. - La questione non è fondata.
Questa Corte, con sentenza 27 giugno-4 luglio 1974, n. 207, sotto
il profilo del differenziato trattamento fra condannato abbiente e
condannato non abbiente, ha escluso la sussistenza della denunciata
illegittimità considerando che "l'istituto della oblazione non si
fonda sulla sussistenza del requisito della solvibilità, ma trova
fondamento invece nell'interesse dello Stato di definire, con economia
di tempo e di spese, i procedimenti relativi a reati di minore
importanza e nell'interesse del contravventore di evitare il
procedimento penale e la condanna".
In considerazione, quindi, del preminente interesse dello Stato e
di quello correlativo dell'imputato, la decadenza per l'omesso
pagamento nel termine fu stabilita senza che avessero importanza
impedimenti di fatto o preclusioni che non fossero giuridicamente
stabilite.
Non sussiste, quindi, la violazione dell'art. 24 Cost., non essendo
negato alla parte di agire per la tutela del proprio diritto, né
essendo stabilito un limite nei confronti del giudice.
Non è violato nemmeno l'art. 3.
Non è appropriato il riferimento, nell'ordinanza, alla sentenza di
questa Corte 18-20 giugno 1971, n. 149, che dichiarò l'illegittimità
costituzionale dell'art. 136, primo comma, cod. pen. "nella parte in
cui ammette, per i reati commessi dal fallito in epoca anteriore alla
dichiarazione di fallimento, la conversione della pena pecuniaria in
pena detentiva, prima della chiusura della procedura fallimentare".
In vero in tale sentenza la violazione dell'art. 3 fu rinvenuta
nella equiparazione di due situazioni del tutto diverse:
l'insolvibilità - richiesta come fatto oggettivo previsto dall'art.
136 per la conversione della pena pecuniaria non eseguita nella più
grave pena detentiva - e l'insolvenza - situazione contingente,
condizionata e talvolta provvisoria del fallito, posto
nell'impossibilità giuridica di disporre dei suoi beni e quindi di
pagare. In siffatta situazione fu ritenuto violato l'art. 3, primo
comma, Cost. in coerenza con il concetto più volte previsato da questa
Corte, secondo cui l'eguaglianza giuridica è eguaglianza di
trattamento di situazioni ragionevolmente simili e sussiste disparità
di trattamento nei casi di eguale disciplina di situazioni diverse.
Manca ogni ragionevole somiglianza tra le situazioni considerate
nella citata sentenza n. 149 del 1971 per la conversione di una pena
pecuniaria inflitta al fallito in quella detentiva e la situazione
prospettata dal pretore con riferimento all'art. 162 del codice penale.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 42 e 44 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)
e 162 del codice penale, sollevata dal pretore di Donnaz, con ordinanza
4 marzo 1974, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1976.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere