CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14129/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Genova del 23 maggio 2023 ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale cittadino in ordine al reato di falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla propria identità di cui all'articolo 495 cod. pen.; - Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con il quale il ricorrente denunzia l'eccessività del trattamento sanzionatorio — è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (pag. 4 della sentenza impugnata in cui viene evidenziato come il reato non è di lieve gravità, anche alla luce dei precedenti dell'imputato); -Rilevato che lo stesso motivo di ricorso è altresì reiterativo delle censure già dedotti in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; invero, la Corte di appello, con motivazione immune da vizi logici, ha disatteso le analoghe censure formulate nell'atto di appello e nella quantificazione della pena ha esaminato tutti gli elementi indicati come favorevoli all'imputato; - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso i