CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43256/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Trieste, in data 10 novembre 2021, ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Trieste il 2 ottobre 2019 in relazione al reato di guida in stato d'ebbrezza aggravato dall'aver provocato un incidente stradale, contestato come commesso il 7 dicembre 2016. 2. Il ricorso consta di un unico motivo, con il quale l'esponente denuncia vizio di motivazione in relazione alla prova dei requisiti dell'etilometro, non indicati nel verbale di accertamento, con particolare riguardo alla taratura obbligatoria annuale dell'apparecchio utilizzato per la rilevazione del tasso alcolemico. 3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. In termini generali, le asserzioni del ricorrente circa l'assenza di prove certe del buon funzionamento dell'etilometro (e conseguentemente, nell'ottica del ricorrente, dello stato d'ebbrezza) contrastano, da un lato, con l'assenza di vizi motivazionali o di violazioni di legge, basandosi su dati del tutto privi di rilievo (come la verbalizzazione dei dati relativi alla taratura) o su confutazioni meramente avversative e speculative a fronte dell'adeguato e corretto percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito, pienamente aderente a criteri logici e ai risultati probatori del giudizio, nonché alla giurisprudenza di legittimità più recente e pressochè pacifica; e, dall'altro, con l'assenza di prove legali nel sistema processuale penale, caratterizzato dal principio del libero convincimento del giudice. E' appena il caso di ricordare che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale affatto prevalente e recentemente riaffermato, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro (tra le tante Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, Rv. 282659; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958); e comunque, anche in base al diverso orientamento secondo il quale è configurabile a carico del pubblico ministero l'onere di fornire la prova dell'omologazione dell'etilonnetro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge, ciò vale unicamente nel caso di contestazione da parte dell'imputato che sia però specificamente rivolta al buon funzionamento dell'apparecchio (Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep. 2020, Santini, Rv. 278032). 4. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Rom