CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19722/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, nell'escludere l'aggravante di cui all'art. 625, n. 2), cod. pen., con conseguente modifica del trattamento sanzionatorio, ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624, 625, n. 7), 99, comma 4, cod. pen.; Considerato che il primo motivo - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Considerato che il secondo motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla omessa applicazione dell'art. 131- bis cod. pen. - è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.5) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., avendo la Corte escluso l'applicabilità dell'istituto in esame sulla base delle modalità della condotta, della tenacia del dolo, della non trascurabile gravità del danno nonché dell'abitualità del ricorrente di commettere delitti contro il patrimonio, così come emergente dal suo certificato penale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M29 M 2)26 Furrz!on3:.,, [OSCURATO:PERSONA] 5- iu 1