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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 20 gennaio 2023

Cassazione n. 20010/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale si è espresso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110, 624 bis, secondo comma, cod. pen. e condannato alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso la sentenza, ha presentato ricorso l'imputato, per il tramite del suo difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., col quale deduce violazione di legge processuale, con riferimento agli artt.178, comma 1, e 179, comma 1, del codice di rito, per avere la Corte territoriale celebrato il giudizio in assenza del difensore di fiducia, sostituito, ex art. 97, comma 4, cod. proc.pen., da altro difensore, il quale si limitava a insistere nei motivi d'appello.

La Corte d'appello avrebbe mancato di verificare che l'assenza del difensore di fiducia è stata dovuta all'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio all'indirizzo di quest'ultimo; il decreto sarebbe stato, infatti, notificato all'indirizzo p.e.c. di un omonimo del difensore di fiducia e, al medesimo, errato indirizzo p.e.c., sarebbe stata inviata notifica del decreto all'imputato.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza.

Considerato in diritto

1. L'unico motivo di ricorso è fondato.

Dagli atti processuali risulta, invero, che il decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 29 marzo 2021 dinnanzi alla Corte d'appello di Palermo è stato notificato all'indirizzo p.e.c. di un omonimo del difensore di fiducia (filippogallina©legalmail.it), anziché all'indirizzo p.e.c. dell'avvocato difensore dell'odierno ricorrente ([OSCURATO:EMAIL] ).

Per pacifico orientamento di questa Corte, l'omesso avviso al difensore di fiducia della data fissata per la celebrazione del giudizio di appello determina una nullità di ordine generale intermedio che non è sanata dalla mancata eccezione del vizio di notifica da parte del sostituto d'ufficio, ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., del difensore non avvisato (cfr., tra le molte, Sez. 5, n. 11756 del 14/02/2020, Rossetti, Rv. 279037 - 01; Sez. 2, n. 3874 del 09/10/2019, dep. 2020, Barbabbò; Rv. 278369 - 01; Sez. 1, n. 11248 del 04/03/2009, Ilardi, Rv. 242850 - 01).2. [OSCURATO:PERSONA] annulla pertanto l'impugnata sentenza, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.

Così deciso in Roma, il 20/01/2023 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale si è espresso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110, 624 bis, secondo comma, cod. pen. e condannato alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso la sentenza, ha presentato ricorso l'imputato, per il tramite del suo difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., col quale deduce violazione di legge processuale, con riferimento agli artt.178, comma 1, e 179, comma 1, del codice di rito, per avere la Corte territoriale celebrato il giudizio in assenza del difensore di fiducia, sostituito, ex art. 97, comma 4, cod. proc.pen., da altro difensore, il quale si limitava a insistere nei motivi d'appello. La Corte d'appello avrebbe mancato di verificare che l'assenza del difensore di fiducia è stata dovuta all'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio all'indirizzo di quest'ultimo; il decreto sarebbe stato, infatti, notificato all'indirizzo p.e.c. di un omonimo del difensore di fiducia e, al medesimo, errato indirizzo p.e.c., sarebbe stata inviata notifica del decreto all'imputato. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. Considerato in diritto 1. L'unico motivo di ricorso è fondato. Dagli atti processuali risulta, invero, che il decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 29 marzo 2021 dinnanzi alla Corte d'appello di Palermo è stato notificato all'indirizzo p.e.c. di un omonimo del difensore di fiducia (filippogallina©legalmail.it), anziché all'indirizzo p.e.c. dell'avvocato difensore dell'odierno ricorrente ([OSCURATO:EMAIL] ). Per pacifico orientamento di questa Corte, l'omesso avviso al difensore di fiducia della data fissata per la celebrazione del giudizio di appello determina una nullità di ordine generale intermedio che non è sanata dalla mancata eccezione del vizio di notifica da parte del sostituto d'ufficio, ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., del difensore non avvisato (cfr., tra le molte, Sez. 5, n. 11756 del 14/02/2020, Rossetti, Rv. 279037 - 01; Sez. 2, n. 3874 del 09/10/2019, dep. 2020, Barbabbò; Rv. 278369 - 01; Sez. 1, n. 11248 del 04/03/2009, Ilardi, Rv. 242850 - 01).2. [OSCURATO:PERSONA] annulla pertanto l'impugnata sentenza, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Così deciso in Roma, il 20/01/2023 Il Consigliere estens
Decreto Cassazione n. 20010/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris