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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 07175/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 12/02/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di SULMONA, in data 11/03/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all art. 640 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputata, deducendo i seguenti motivi: - vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento effettuato dalla persona offesa; - violazione dell'art. 641 co.pen.; - violazione dell'art. 81 cpv cod.pen..

Con memoria depositata in cancelleria la parte civile chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e la liquidazione delle spese.

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

Quanto al primo motivo il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104).

E nel caso in esame la corte di appello ha anche sottolineato come a riscontro delle dichiarazioni della p.o. sia stata acquisito l'atto di trasferimento della vettura contenente le generalità dell'imputata.

Quanto al secondo e terzo motivo le doglianze non risultano essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello.

In ogni caso il motivo è pure generico nella parte in cui non indica da quali elementi desumere lo stato di insolvenza dell'imputata, mentre l'istanza di continuazione va proposta al giudice dell'esecuzione.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.

Così deciso il 15/02/2022 Il consigliere [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 12/02/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di SULMONA, in data 11/03/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all art. 640 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputata, deducendo i seguenti motivi: - vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento effettuato dalla persona offesa; - violazione dell'art. 641 co.pen.; - violazione dell'art. 81 cpv cod.pen.. Con memoria depositata in cancelleria la parte civile chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e la liquidazione delle spese. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Quanto al primo motivo il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104). E nel caso in esame la corte di appello ha anche sottolineato come a riscontro delle dichiarazioni della p.o. sia stata acquisito l'atto di trasferimento della vettura contenente le generalità dell'imputata. Quanto al secondo e terzo motivo le doglianze non risultano essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello. In ogni caso il motivo è pure generico nella parte in cui non indica da quali elementi desumere lo stato di insolvenza dell'imputata, mentre l'istanza di continuazione va proposta al giudice dell'esecuzione. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 15/02/2022 Il consigliere [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07175/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris