CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 dicembre 2021
Cassazione n. 37848/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
__________ ORDINANZA sui ricorsi iscritti al numero 16987 del ruolo generale dell’anno 2019, reciprocamente proposti da BELLICINI Alberico (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 38E09 A861C) FRANCHI Maurizio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61C17 H078M) SALGHETTI Battista (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53R17 H699J) rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 47T16 B157K), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 75A19 B157M) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69L28 H501W) -ricorrenti in via principale- -controricorrenti al ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA].- nonché da [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dell’amministratore unico, legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricor- so, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 75E46 F205D) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64T25 H501V) -ricorrente in via incidentale- -controricorrente al ricorso principale e al ricorso in- cidentale di Delaidini- e da DELAIDINI [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 47A05 G710P) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al in calce al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67R69 B157C) Ric. n. 16987/2019 – Sez. 3 – Ad. 21 ottobre 2021 – Ordinanza – Pagina 1 di 20 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 16987/2019 Numero sezionale 2462/2021 -ricorrente in via incidentaleNumero di raccolta generale 37848/2021Data pubblicazione 01/12/2021- nonché Fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (C.F.: non indicato), in persona del Curatore fallimentare [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in concordato preventivo (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentan- te pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bre- scia n. 189/2019, pubblicata in data 31 gennaio 2019; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 21 ottobre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Con «contratto preliminare di cessione di azioni» stipulato da [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:SOCIETA].), [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (società suc- cessivamente dichiarata fallita), la [OSCURATO:SOCIETA]. ha promesso di vendere a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. una partecipazione so- ciale nella [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (pari al 25% del capitale sociale), mentre gli altri contraenti si sono costituiti fideiussori della società promissaria acquirente, a favore della società promittente venditrice, in relazione alle obbligazioni di paga- mento del prezzo pattuito per la cessione, degli interessi e de- gli altri accessori del debito garantito. Successivamente, la promissaria acquirente [OSCURATO:PERSONA]- nica S.p.A. ha agito in giudizio nei confronti della promittente venditrice per ottenere la dichiarazione di nullità o, in subordi- ne, la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento della controparte, con le conseguenti pronunzie restitutorie. Dal canto suo, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo, nei confronti della promissaria acquirente e dei suoi garanti, per il pagamento di tutte le somme ad essa do- Ric. n. 16987/2019 – Sez. 3 – Ad. 21 ottobre 2021 – Ordinanza – Pagina 2 di 20 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 16987/2019 Numero sezionale 2462/2021 vute in virtù del medesimo contratto, decreto avverso Numero di raccolta generale 37848/2021il quale Data pubblicazione 01/12/2021 tutti i soggetti ingiunti hanno proposto opposizione. I giudizi sono stati riuniti. All’esito, il Tribunale di Brescia ha in parte rigettato ed in par- te dichiarato inammissibili le domande avanzate dalla promis- saria acquirente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nel giudizio dalla stessa instaurato; ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, ma ha contestualmente condannato gli opponenti a pagare l’importo di € 2.850.000,00 in favore della società opposta, ol- tre accessori. La Corte di Appello di Brescia ha dichiarato l’estinzione del giudizio di appello, limitatamente ai rapporti processuali tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e, rispettivamente, il [OSCURATO:PERSONA]- mobiliare S.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo, in virtù di accordi transattivi stipulati tra le suddette società; in parziale riforma della decisione di primo grado, per il resto confermata, ha condannato il Delaidini, il Bellicini, il Franchi ed il Salghetti a pagare alla [OSCURATO:SOCIETA]. «gli importi di € 2.280,000,00 oltre interessi di mora ex art. 5 d. lvo 231/2002 dal primo aprile 2009 al saldo; ed € 35.538,00 oltre spese generali, IVA e CPA, al netto degli importi già percepiti a titolo di acconti da [OSCURATO:SOCIETA].». Ricorrono il Franchi, il Salghetti ed il Bellicini, in via principale, sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., che propone a sua volta ricorso incidentale, sulla base di due motivi, cui resisto- no, con controricorso, il Franchi, il Salghetti ed il Bellicini. Ricorre altresì il Delaidini, sempre in via incidentale, sulla base di cinque motivi, cui resiste, con ulteriore controricorso, Fin- dea’s S.r.l.. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede le altre so- cietà intimate. Ric. n. 16987/2019 – Sez. 3 – Ad. 21 ottobre 2021 – Ordinanza – Pagina 3 di 20 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 16987/2019 Numero sezionale 2462/2021 Il procedimento è stato trattato in camera di consiglio, in ap-Numero di raccolta generale 37848/2021Data pubblicazione 01/12/2021 plicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. i ricorrenti in via principale Franchi, Salghetti e Bellicini, nonché la ricorrente in via incidentale [OSCURATO:SOCIETA].. Ragioni della decisione 1. Le questioni che vengono poste con i tre ricorsi (il ricorso principale, proposto dal Bellicini, dal Franchi e dal Salghetti, nonché quelli incidentali, rispettivamente proposti da [OSCURATO:SOCIETA]. e dal Delaidini) riguardano sia la validità e l’efficacia del contratto principale (il contratto preliminare di cessione di partecipazioni sociali tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., oggi S.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo), sia la natura, la validità e l’operatività della garanzia prestata dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., oggi S.r.l. (società dichia- rata fallita) e dalle persone fisiche (Bellicini, Franchi, Salghetti e Delaidini), in relazione alle obbligazioni derivanti da quel contratto. Dal momento che [OSCURATO:SOCIETA]. ha definito in via transattiva i suoi rapporti con entrambe le società (quindi, rispettivamente, sia quelli relativi al contratto preliminare, con il commissario della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in concordato preventivo, sia quelli relativi alla garanzia, con il curatore del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con reciproca rinunzia ed estin- zione del giudizio di appello per quanto riguarda i rapporti tra tali parti) e gli altri garanti persone fisiche hanno tutti dichia- rato di voler profittare di tali transazioni, si pongono ulteriori questioni, in relazione agli effetti di tali vicende. È logicamente pregiudiziale l’esame di tali ultime questioni, attinenti agli effetti delle transazioni e, più precisamente, delle dichiarazioni di volerne profittare espresse dagli altri garanti, che sono oggetto del terzo e del quarto motivo del ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA], Franchi e Salghetti, dei due Ric. n. 16987/2019 – Sez. 3 – Ad. 21 ottobre 2021 – Ordinanza – Pagina 4 di 20 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 16987/2019 Numero sezionale 2462/2021 motivi del ricorso incidentale della [OSCURATO:SOCIETA]., nonché del Numero di raccolta generale 37848/2021Data pubblicazione 01/12/2021 quinto motivo del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con il terzo ed il quarto motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] licini, Franchi e Salghetti si denunzia, rispettivamente: «Viola- zione, e comunque falsa applicazione, degli artt. 1304 e 1941 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. per vizio procedura- le/motivazionale, per non aver la Corte di merito ritenuto l’estinzione dell’obbligazione dei fideiussori in conseguenza della transazione del debito totale da parte del creditore con il debitore principale e della conseguente estinzione del debito originario» (terzo motivo); «Violazione, e comunque falsa ap- plicazione, degli artt. 113 c.p.c. e 1182 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. per vizio procedurale/motivazionale, oltre che omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio ogget- to di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. per avere la Corte di merito condannato i qui deducenti al pa- gamento di € 2.280.000,00, oltre interessi e spese, “al netto degli importi già percepiti da [OSCURATO:SOCIETA]” e non al lordo degli stessi, aver detratto il 20% di € 2.250.000,00 e non di € 3.167.748,67, e non aver tenuto conto che gli interessi erano già stati calcolati nell’importo oggetto della transazione e, quindi, erano dovuti soltanto per il periodo successivo» (quar- to motivo). Con i due motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. si de- nunzia, rispettivamente: «Violazione e/o falsa applicazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. in relazione all’art. 360, n. 3), c.p.c.» (primo moti- vo); «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1304 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.» (secondo motivo). Con il quinto motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] si de- nunzia «Nullità ex art. 360 n. 3 per violazione e/o falsa appli- Ric. n. 16987/2019 – Sez. 3 – Ad. 21 ottobre 2021 – Ordinanza – Pagina 5 di 20 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 16987/2019 Numero sezionale 2462/2021 cazione degli artt. 113 c.p.c., 1941 c.c. e 184 L.F. per avere la Numero di raccolta generale 37848/2021Data pubblicazione 01/12/2021 Corte escluso un effetto favorevole ai fideiussori relativamente alla rinuncia di [OSCURATO:SOCIETA] rispetto ad una parte del proprio cre- dito nei confronti del debitore principale, obbligando questi ul- timi a rispondere per un debito maggiore rispetto a quello ga- rantito, nonché nullità ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 1282 c.c. per vizio procedurale e/o motivazionale per aver la Corte condannato il signor De- laidini, in solido con i signori Franchi, Bellicini e Salghetti, al pagamento di € 2.280.000,00 oltre interessi e spese, al netto degli importi già percepiti da [OSCURATO:SOCIETA], anziché al lordo degli stessi, e per non aver tenuto conto, nel dispositivo, che gli in- teressi erano già stati calcolati nell’importo oggetto dell’accordo transattivo esteso a beneficio degli appellanti, fa- cendo decorrere gli stessi dal 2009, anziché dall’accordo me- desimo». 3. Per ragioni logiche, è opportuno esaminare in primo luogo i due motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., avendo essi carattere decisivo ed assorbente. Con il primo motivo, la ricorrente sostiene che la transazione da essa stipulata con il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva ad oggetto esclusivamente la quota del coobbliga- to transigente e che la corte di appello avrebbe falsamente applicato i criteri di interpretazione negoziale, nell’affermare, al contrario, che avesse ad oggetto l’intera obbligazione e fos- se, quindi, suscettibile di adesione da parte degli altri coobbli- gati. Con il secondo, fa presente che la corte di appello ha ritenuto valide ed efficaci le dichiarazioni degli altri coobbligati, di voler profittare degli accordi transattivi stipulati, rispettivamente, con la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in concordato preventivo ed il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., i quali prevede- vano, tra l’altro, il riconoscimento del proprio credito, nonché Ric. n. 16987/2019 – Sez. 3 – Ad. 21 ottobre 2021 – Ordinanza – Pagina 6 di 20 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 16987/2019 la rinuncia ai giudizi in corso e alle contestazioni sulla validità Numero sezionale 2462/2021Numero di raccolta generale 37848/2021 ed efficacia del contratto preliminare e sull’operatività delle Data pubblicazione 01/12/2021 garanzie prestate. Osserva che, però, i giudici di secondo gra- do non avrebbero adeguatamente considerato che i garanti avevano proseguito il giudizio e reiterato tali ultime contesta- zioni, condotta incompatibile con le loro dichiarazioni di voler profittare delle richiamate transazioni, dovendo pertanto que- ste ultime ritenersi oggetto di implicita rinuncia, con la conse- guenza che non avrebbe comunque potuto, in applicazione dell’art. 1304 c.c., ridursi la condanna dei garanti nella misura della quota di debito considerata oggetto di rinuncia in virtù della transazione conclusa con il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.. Entrambi i motivi sono fondati, per quanto di ragione, nei limi- ti che saranno di seguito precisati. 4. Deve premettersi, in diritto, che la dichiarazione dei coob- bligati in solido di voler profittare della transazione relativa all’intera obbligazione stipulata con il creditore da altro coob- bligato, ai sensi dell’art. 1304 c.c., comporta, in linea di prin- cipio, che tutti gli effetti di quella transazione si estendano agli obbligati solidali che hanno dichiarato di volerne profittare, ivi inclusi, quindi, quelli relativi al riconoscimento dell’esistenza della stessa obbligazione ed alla rinuncia alle relative conte- stazioni e ad eventuali giudizi pendenti; essa è quindi incom- patibile con la prosecuzione di tali giudizi (in tal senso, cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17198 del 11/07/2013, Rv. 627237 – 01). Di conseguenza, delle due l’una: o i coobbligati in solido che, dopo aver dichiarato di voler profittare della transazione stipu- lata da altro coobbligato, proseguono il giudizio avente ad og- getto domande incompatibili con l’accordo transattivo devono ritenersi avere implicitamente rinunciato alla suddetta dichia- razione di voler profittare della transazione; ovvero, se deve Ric. n. 16987/2019 – Sez. 3 – Ad. 21 ottobre 2021 – Ordinanza – Pagina 7 di 20 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 16987/2019 Numero sezionale 2462/2021 ritenersi valida ed efficace la loro dichiarazione di voler profit-Numero di raccolta generale 37848/2021Data pubblicazione 01/12/2021 tare della transazione, viene meno la materia del contendere in relazione al giudizio di merito con oggetto incompatibile, potendo discutersi esclusivamente dei concreti effetti della transazione sul residuo debito dei coobbligati che hanno di- chiarato di volerne profittare. Non si può invece ritenere, al tempo stesso, da una parte, va- lida ed efficace la dichiarazione di voler profittare della transa- zione per i coobbligati in solido che non l’hanno stipulata e, dall’altra parte, considerarla rilevante solo «secundum even- tum litis», estendendo cioè ai suddetti coobbligati gli effetti favorevoli dell’accordo solo nel caso in cui siano rigettate le lo- ro contestazioni sulla sussistenza delle obbligazioni oggetto di espresso riconoscimento nella transazione cui hanno dichiara- to di aderire. Ciò è, peraltro, esattamente quanto ha (erroneamente) fatto la corte di appello nella sentenza impugnata: essa, applicando in modo logicamente contraddittorio l’art. 1304 c.c., ha dap- prima esaminato (cfr. da pag. 19 a pag. 51) i motivi di gra- vame dei coobbligati solidali che investivano la stessa esisten- za delle obbligazioni oggetto delle transazioni stipulate con il creditore da alcuni dei coobbligati (e cioè sia quelli relativi alla sussistenza dell’obbligazione garantita, con riguardo alla vali- dità ed efficacia del contratto preliminare, sia quelli relativi al- la operatività della garanzia) e, solo dopo averli ritenuti infon- dati, ha valutato (cfr. da pag. 52 a pag. 57) gli effetti della di- chiarazione dei suddetti coobbligati solidali di voler profittare delle transazioni stipulate sia dall’obbligata principale (la Slin- gofer [OSCURATO:SOCIETA]. in concordato preventivo), in relazione al rapporto principale garantito, sia dalla garante coobbligata (fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), in relazione al rapporto di garanzia. Ric. n. 16987/2019 – Sez. 3 – Ad. 21 ottobre 2021 – Ordinanza – Pagina 8 di 20 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 16987/2019 Numero sezionale 2462/2021 In realtà, una volta statuito che era valida ed efficace la di-Numero di raccolta generale 37848/2021Data pubblicazione 01/12/2021 chiarazione dei garanti e coobbligati di voler profittare delle transazioni stipulate dalla creditrice con la debitrice principale e con la co-garante fallita, poiché con tali transazioni si rico- nosceva l’esistenza del credito principale e della garanzia e si prevedeva altresì la rinuncia all’appello proposto avverso la sentenza di primo grado, la quale aveva a sua volta ricono- sciuto sussistenti entrambi i rapporti obbligatori, la corte terri- toriale non avrebbe potuto più prendere in esame le questioni relative alla validità e all’efficacia di tali rapporti obbligatori, coltivate dalle parti ancora in sede di gravame avverso la de- cisione di primo grado. Ne consegue, da una parte, che la sentenza impugnata, in parte qua (cioè nella parte in cui esamina nel merito e decide le suddette questioni) deve ritenersi tamquam non esset – e va cassata, in accoglimento del secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. – mentre, dall’altra parte, i motivi di ricorso avanzati nella presente sede in relazione a tale parte della sentenza devono ritenersi inammissibili o, comunque, assorbi- ti. Si tratta, più precisamente, dei primi tre motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], Franchi e Salghetti, nonché dei primi quattro di quello proposto da [OSCURATO:PERSONA]: di tali motivi, per quanto appena chiarito, non occorre neanche riportare il con- tenuto, mentre è appena il caso di osservare che le relative questioni potranno eventualmente essere riproposte dalle par- ti in sede di rinvio, nel caso in cui l’esito del relativo giudizio lo rendesse necessario. 5. Tanto premesso, va comunque considerato che l’incompatibilità logica e giuridica con il disposto dell’art. 1304 c.c. di una valutazione secundum eventum litis della dichiara- zione del coobbligato di voler profittare della transazione sti- pulata da altro coobbligato in solido, in pendenza del giudizio Ric. n. 16987/2019 – Sez. 3 – Ad. 21 ottobre 2021 – Ordinanza – Pagina 9 di 20 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 16987/2019 Numero sezionale 2462/2021 sulla sussistenza dell’obbligazione, non esclude, ma anzi im-Numero di raccolta generale 37848/2021Data pubblicazione 01/12/2021 pone, a giudizio di questa Corte, la necessità di una valutazio- ne in concreto del significato da attribuire alla condotta del coobbligato aderente. La dichiarazione di voler profittare della transazione conclusa da altro coobbligato, con prosecuzione del giudizio sull’esistenza dell’obbligazione, non è infatti una condotta che debba sempre e necessariamente essere intesa come rinuncia a quella dichiarazione, come parrebbe sostenere [OSCURATO:SOCIETA].. Quanto meno nei casi (come quello in esame) in cui sia conte- stato l’oggetto della transazione stipulata da un solo coobbli- gato – se cioè sia controverso se si tratti di transazione sull’intera obbligazione ovvero sulla sola quota del transigente e, quindi, se sia ammissibile una dichiarazione di volerne pro- fittare ai sensi dell’art. 1304 c.c. – non si potrebbe negare agli altri coobbligati la facoltà di dichiarare di voler profittare della transazione conclusa da uno di essi ma, al tempo stesso, col- tivare il giudizio in cui si contesta la sussistenza dell’obbligazione oggetto della transazione, per l’ipotesi in cui quest’ultima si accerti essere stata stipulata sulla sola quota e, quindi, si riveli insuscettibile di adesione da parte degli altri coobbligati. In altri termini, il giudice del merito deve sempre operare una concreta valutazione della complessiva condotta dei coobbli- gati che, pur dichiarando di voler profittare della transazione stipulata da altro coobbligato, proseguano il giudizio in cui è contestata la sussistenza dell’obbligazione oggetto di transa- zione, al fine di stabilire se l’effettiva intenzione di detti coob- bligati è quella di profittare della transazione laddove possibile (con la conseguenza che le loro contestazioni sull’esistenza dell’obbligazione devono ritenersi proposte o proseguite solo subordinatamente alla eventuale negazione della validità ed Ric. n. 16987/2019 – Sez. 3 – Ad. 21 ottobre 2021 – Ordinanza – Pagina 10 di 20 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 16987/2019 Numero sezionale 2462/2021 efficacia della suddetta adesione, in virtù della natura “chiusa” Numero di raccolta generale 37848/2021Data pubblicazione 01/12/2021 della transazione), ovvero se la loro effettiva intenzione è in realtà esclusivamente quella di coltivare il giudizio “di merito” (con conseguente rinuncia, quindi, agli effetti della dichiara- zione di voler profittare della transazione resa in precedenza). La corte di appello, nella specie, così violando ulteriormente l’art. 1304 c.c., non risulta avere in alcun modo effettuato una siffatta valutazione; di conseguenza, a tanto dovrà provveder- si in sede di rinvio. 6. La decisione relativa agli effetti dell’adesione dei coobbligati alle transazioni stipulate dalla creditrice con l’obbligata princi- pale e con la garante fallita non risulta conforme a diritto an- che sotto ulteriori aspetti, oggetto del primo motivo del ricor- so di [OSCURATO:SOCIETA].. 6.1 Per quanto emerge dagli atti, [OSCURATO:SOCIETA]. e il fallimento della garante [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. hanno stipulato una transazione con la quale la creditrice è stata definitivamente ammessa al passivo per un importo di € 3.176.148,67 (pari all’intero credito per sorta capitale di € 2.850.000,00, oltre accessori) ma ha, al contempo, rinunciato in via transattiva ad una quota del 20% dell’importo che le sarebbe spettato in se- de di riparto (è pacifico che in sede di riparto fallimentare ab- bia poi di fatto ricevuto la somma di € 703.723,30). Con la promissaria acquirente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in li- quidazione e in concordato preventivo, [OSCURATO:SOCIETA]. risulta avere stipulato due distinti accordi (la circostanza emerge sia dalla sentenza che dai ricorsi delle parti; cfr., in particolare: pag. 9 del controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., pag. 13 del ricorso De- laidini e pagg. da 17 a 19, nonché pagg. 52 e ss. della sen- tenza impugnata), uno dei quali relativo al rapporto obbligato- rio principale e l’altro relativo esclusivamente alla tassa di re- gistrazione della sentenza di primo grado: all’esito di tali ac- cordi, la creditrice risulta ammessa al passivo del concordato, Ric. n. 16987/2019 – Sez. 3 – Ad. 21 ottobre 2021 – Ordinanza – Pagina 11 di 20 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 16987/2019 Numero sezionale 2462/2021 da una parte, in chirografo alla classe 2, per l’importo di € Numero di raccolta generale 37848/2021Data pubblicazione 01/12/2021 3.076.639,30, in relazione al credito principale (senza che ri- sulti operata alcuna espressa rinuncia a parte di tale credito), dall’altra parte, sempre in chirografo (in virtù di rinuncia al privilegio, su base transattiva), per l’importo di € 94.410,35, in relazione alla tassa di registrazione della sentenza di primo grado anticipata da [OSCURATO:SOCIETA].; è pacifico che la creditrice abbia poi ottenuto, quale percentuale concordataria, il paga- mento della somma di € 756.567,14. Gli accordi stipulati con entrambe le società prevedono en- trambi la rinuncia agli atti dei giudizi in corso e, in particolare, l’estinzione del giudizio di appello, estinzione poi infatti dichia- rata dalla corte territoriale. I garanti e coobbligati, ricorrenti nella presente sede, risultano aver dichiarato di voler profittare di tutti gli accordi transattivi stipulati dalla creditrice, sia con la debitrice principale, sia con la garante fallita (cfr. pag. 52 della sentenza impugnata). In questa situazione, la corte di appello ha affermato, in primo luogo, che dalle transazioni stipulate con la debitrice principale in concordato preventivo non derivavano “effetti favorevoli” a favore dei coobbligati, «in riferimento al debito per capitale ed interessi», osservando che una delle transazioni aveva ad og- getto esclusivamente la tassa di registro della sentenza di primo grado e limitandosi a negare, con riguardo all’altra, che la falcidia concordataria potesse essere equiparata ad una ri- nunzia parziale del credito. Ha quindi preso in esame esclusivamente la transazione stipu- lata tra [OSCURATO:SOCIETA]. ed il fallimento della garante [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.. Sebbene in tale ultima transazione vi fosse una clausola che espressamente dava atto trattarsi di transazione relativa alla sola quota del debito di quest’ultima (la clausola è integral- mente trascritta nel ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. ed è formulata in Ric. n. 16987/2019 – Sez. 3 – Ad. 21 ottobre 2021 – Ordinanza – Pagina 12 di 20 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 16987/2019 Numero sezionale 2462/2021 questi termini: «le parti si danno reciprocamente atto che il Numero di raccolta generale 37848/2021Data pubblicazione 01/12/2021 presente accordo deve intendersi strettamente limitato alla quota di condebito del Fallimento, impregiudicato ogni diritto di [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti degli altri fideiussori, coobbligati … … …, per i quali [OSCURATO:SOCIETA] esclude espressamente la possibilità di profittare dell’accordo ex art. 1304 c.c.»), la corte territoriale ha ritenuto trattarsi di una transazione relativa all’intera ob- bligazione, sulla base dell’esame di altre clausole che, a suo dire, deponevano in senso contrario (precisamente: la n. 2, in cui era prevista la riduzione forfettaria dell’importo del credito insinuato al passivo; la n. 3, in cui si dava atto che il fallimen- to scioglieva la riserva di cui all’art. 96, co. 3, L.F., ammet- tendo al passivo [OSCURATO:SOCIETA]. per l’intero importo della sua pretesa, pari a € 3.167,748,57; la n. 6, in cui era previsto l’impegno del fallimento a versare a [OSCURATO:SOCIETA]. l’importo dovuto per “il credito ammesso come risultante dalla riduzione operata per effetto delle previsioni di cui ai punti 2) e 3)”). 6.2 Siffatta interpretazione della volontà negoziale delle parti, come sostenuto dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nel primo moti- vo del suo ricorso, non può ritenersi operata in conformità alle disposizioni in tema di ermeneutica negoziale e, in particolare, agli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 c.c.. I giudici del merito, infatti, nel qualificare il contratto di tran- sazione: da una parte, non sembrano avere adeguatamente considerato il chiaro tenore letterale della clausola n. 8, che riguardava direttamente l’oggetto dell’accordo transattivo, al fine di cercare di ricostruire l’effettiva e comune volontà delle parti in ordine allo stesso; dall’altra parte, non hanno conside- rato che le clausole ritenute incompatibili con la predetta clau- sola n. 8, avrebbero in realtà potuto anche eventualmente ri- tenersi coerenti con la volontà di stipulare una transazione sulla quota della sola coobbligata fallita, laddove intese nel senso che le parti avessero semplicemente concordato la ri- Ric. n. 16987/2019 – Sez. 3 – Ad. 21 ottobre 2021 – Ordinanza – Pagina 13 di 20 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 16987/2019 nuncia della creditrice ad esigere dal fallimento il 20% Numero sezionale 2462/2021Numero di raccolta generale 37848/2021 dell’importo ammesso al passivo in chirografo, in via transat-Data pubblicazione 01/12/2021 tiva (e ciò anche tenendo conto che il pagamento concreto avrebbe scontato la falcidia fallimentare), a fronte della rinun- cia da parte della curatela a tutte le contestazioni e ai giudizi pendenti sulla sussistenza dell’obbligazione garantita e della garanzia, espressamente però limitando la rinuncia della cre- ditrice alla sola quota del debito della società fallita e con ri- serva di agire verso gli altri obbligati per l’intero residuo anco- ra dovuto. Le censure di cui al primo motivo del ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. colgono nel segno anche nella parte in cui con esse si sostiene che, secondo l’interpretazione del contratto di transazione for- nita dalla corte di appello, alla clausola n. 8 sembrerebbe di fatto non potersi attribuire alcuna efficacia, in violazione dell’art. 1367 c.c. e, in definitiva, si rischierebbe di pervenire addirittura ad una interpretazione contraria al principio di buona fede (in violazione dell’art. 1366 c.c.), considerando la creditrice definitivamente rinunciante a una parte del suo cre- dito, sebbene le parti abbiano espressamente escluso una tale rinuncia. 6.3 È opportuno precisare, in proposito, che, secondo i princi- pi di diritto affermati da questa Corte in tema di transazione stipulata da uno dei coobbligati in solido (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 30174 del 30/12/2011, Rv. 620066 – 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 947 del 24/01/2012, Rv. 620414 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 24362 del 29/10/2013, Rv. 628206 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 22231 del 20/10/2014, Rv. 632846 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 20107 del 07/10/2015, Rv. 637280 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 23418 del 17/11/2016, Rv. 642653 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 16087 del 18/06/2018, Rv. 649667 – 01, principi ulteriormente precisati in una più recente decisione di questa Sezione: cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 29719 del Ric. n. 16987/2019 – Sez. 3 – Ad. 21 ottobre 2021 – Ordinanza – Pagina 14 di 20 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 16987/2019 Numero sezionale 2462/2021 15/11/2019, in motivazione), «l’oggetto della transazione sti-Numero di raccolta generale 37848/2021Data pubblicazione 01/12/2021 pulata tra il creditore ed uno o alcuni soltanto dei debitori so- lidali (con i conseguenti effetti “esterni” di tale transazione, nei rapporti tra creditore e condebitori non transigenti) non può essere individuato in astratto o esclusivamente in base al- le espressioni letterali utilizzate per indicarlo, ma va accertato sulla base di una attenta e precisa ricostruzione dell’effettiva volontà delle parti, da compiersi secondo le regole di erme- neutica fissate negli artt. 1362 e ss. c.c., che consenta di comprendere quale sia stata effettivamente la loro intenzione (e, soprattutto, in quali limiti il creditore abbia effettivamente inteso rinunziare all’obbligazione solidale e/o alla stessa soli- darietà, in sede transattiva)». Ciò che rileva, ai fini della qualificazione del negozio transatti- vo ed all’individuazione del suo oggetto, non è il contenuto concreto delle reciproche concessioni pattuite tra i transigenti (che ben possono avere ad oggetto la sussistenza e l’entità del debito complessivo), ma l’intenzione di questi ultimi di de- finire in via transattiva esclusivamente la posizione del coob- bligato transigente ovvero il complessivo rapporto obbligato- rio: è ciò che costituisce, in definitiva, l’effettivo “oggetto” del- la transazione. Solo nel caso in cui l’intenzione dei transigenti sia quella di definire l’intero rapporto e non solo la posizione del coobbliga- to stipulante, alla transazione conclusa tra il creditore ed uno dei coobbligati possono essere riconosciuti gli effetti poten- zialmente “esterni” che, in base all’art. 1304 c.c., gli altri coobbligati possono decidere di far propri o meno. Nel caso in cui, invece, creditore e coobbligato intendano defi- nire in via transattiva solo la posizione di coobbligato solidale del transigente, senza in alcun modo pregiudicare le ragioni del creditore nei confronti degli altri coobbligati al fine della soddisfazione dell’intero debito, alla transazione non potranno Ric. n. 16987/2019 – Sez. 3 – Ad. 21 ottobre 2021 – Ordinanza – Pagina 15 di 20 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 16987/2019 Numero sezionale 2462/2021 essere riconosciuti effetti esterni, fermo restando, peraltro, Numero di raccolta generale 37848/2021Data pubblicazione 01/12/2021 che quanto meno degli importi eventualmente incassati dal creditore in virtù di quella transazione dovrà in ogni caso te- nersi conto nel momento in cui egli agisca contro gli altri coobbligati. Nella specie, la corte di appello non si è conformata a tali principi laddove ha, in sostanza, ritenuto che, poiché nella transazione tra creditore e coobbligato si era fatto riferimento all’importo complessivo del debito solidale, ciò avrebbe com- portato automaticamente la sua inevitabile qualificazione co- me transazione sull’intero debito. 6.4 D’altra parte, al fine di stabilire se nella specie la creditri- ce intendesse rinunziare, almeno in parte, al suo credito (e non semplicemente alla possibilità di esigerlo integralmente nei confronti del coobbligato in solido transigente), oltre alle espressioni letterali utilizzate nel contratto sottoscritto, avreb- be dovuto considerarsi adeguatamente anche la circostanza che, sia per quanto riguarda l’ammissione “formale” al passivo del fallimento (avvenuta per l’intero), sia nelle transazioni sti- pulate contestualmente con il concordato della debitrice prin- cipale, tale credito era stato sempre riconosciuto integralmen- te. Avrebbe poi dovuto essere adeguatamente considerata anche la circostanza che i co-garanti risultano avere aderito, oltre che a quella col fallimento della garante, anche alle transazio- ni stipulate dalla creditrice con la debitrice principale in con- cordato preventivo, in cui il debito risulta essere stato ricono- sciuto integralmente. L’adesione dei ricorrenti (anche) alle transazioni stipulate da [OSCURATO:SOCIETA]. con [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in concordato preventivo (adesione che è pacifica ed incontestata, risultando espressamente sia dalla sentenza che delle difese delle parti) di certo non è stata adeguatamente valutata dalla corte di ap- Ric. n. 16987/2019 – Sez. 3 – Ad. 21 ottobre 2021 – Ordinanza – Pagina 16 di 20 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 16987/2019 Numero sezionale 2462/2021 pello anche sotto un ulteriore profilo: avrebbe infatti dovuto Numero di raccolta generale 37848/2021Data pubblicazione 01/12/2021 tenersi conto del fatto che, mentre la natura di quella stipula- ta con la garante fallita è effettivamente controversa, non sembrerebbe contestato che la debitrice principale abbia sti- pulato con la creditrice un accordo relativo all’intero debito (essendo d’altronde essa debitrice principale per definizione coobbligata nel suo esclusivo interesse e non esistendo dun- que una sua “quota interna” o, comunque, coincidendo tale “quota” con l’intero debito), peraltro senza che risultino decur- tazioni dello stesso. La circostanza avrebbe dovuto certamente essere considerata ai fini dell’interpretazione dell’oggetto della transazione stipu- lata con il fallimento della garante, ma potrebbe avere anche rilievo in via autonoma (quanto meno nel caso in cui la tran- sazione con la garante dovesse risultare stipulata solo sulla quota di quest’ultima: in tal caso, infatti, l’adesione a tale ul- tima transazione non sarebbe possibile e, quindi, non avrebbe effetti, mentre potrebbe conservare effetti l’adesione alla transazione stipulata dalla debitrice principale con riguardo all’intera obbligazione contenente il riconoscimento del rap- porto obbligatorio senza decurtazioni, eccezione fatta per la rinuncia al privilegio per la spesa di registrazione della senten- za di primo grado; e ciò anche in virtù della rinuncia agli ap- pelli, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, la quale a sua volta aveva riconosciuto in pie- no la fondatezza delle ragioni di [OSCURATO:SOCIETA]. ed aveva re- spinto tutte le eccezioni sollevate in proposito dai garanti). 6.5 Va infine sottolineato e ulteriormente ribadito che, ai fini della individuazione dell’oggetto della transazione stipulata dalla garante fallita, non può considerarsi decisiva la circo- stanza che le parti abbiano considerato l’importo complessivo del debito e che il fallimento, di fatto, abbia infine versato una somma superiore alla sua “quota interna” di debito, perché è Ric. n. 16987/2019 – Sez. 3 – Ad. 21 ottobre 2021 – Ordinanza – Pagina 17 di 20 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 16987/2019 Numero sezionale 2462/2021 ben possibile (come emerge dallo stesso indirizzo di questa Numero di raccolta generale 37848/2021Data pubblicazione 01/12/2021 Corte espresso nei precedenti sul tema più sopra richiamati) che la transazione sulla quota del coobbligato preveda il pa- gamento di un importo superiore alla quota interna del debito di quel coobbligato, a fronte dello scioglimento della solidarie- tà in suo favore (è, precisamente, questo il caso in cui la de- curtazione del debito a favore degli altri coobbligati deve av- venire per l’importo superiore effettivamente pagato dal coob- bligato transigente e non solo nella misura della sua quota in- terna). 6.6 Le violazioni di legge riscontrate nell’interpretazione degli accordi transattivi stipulati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. sia con la debi- trice principale che con la garante fallita, nonché nella valuta- zione degli effetti delle dichiarazioni degli altri garanti di vo- lerne profittare, ai sensi dell’art. 1304 c.c., comportano la ne- cessità di cassare la sentenza impugnata anche in relazione a tali aspetti, affinché essi siano rivalutati in sede di rinvio, sulla base dei principi di diritto più sopra richiamati. Ciò determina altresì l’assorbimento degli altri motivi di ricor- so relativi a tali aspetti e, precisamente, del terzo e del quarto motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], Franchi e Salghetti, nonché del quinto motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], i quali riguardano i profili effettuali conseguenti all’adesione alle transazioni, profili che andranno eventualmente nuovamente valutati, ove necessario, in sede di rinvio. 7. In definitiva, la sentenza impugnata va cassata integral- mente nella parte relativa alle questioni riguardanti la validità e l’efficacia del contratto principale avente ad oggetto la pro- messa di cessione delle partecipazioni sociali di [OSCURATO:PERSONA]- liare S.p.A., nonché la validità e l’efficacia della garanzia pre- stata in relazione alle obbligazioni derivanti da tale contratto; va cassata, per quanto di ragione, anche nella parte relativa agli effetti derivanti dalle dichiarazioni dei garanti e coobbliga- Ric. n. 16987/2019 – Sez. 3 – Ad. 21 ottobre 2021 – Ordinanza – Pagina 18 di 20 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 16987/2019 Numero sezionale 2462/2021 ti in solido di voler profittare degli accordi transattivi stipulati Numero di raccolta generale 37848/2021Data pubblicazione 01/12/2021 dalla creditrice con la debitrice principale e con la co-garante fallita. In sede di rinvio, dovrà essere in primo luogo valutato, in con- creto, l’effettivo significato da attribuire alla condotta dei coobbligati garanti ricorrenti che hanno dichiarato di voler profittare di tutte le transazioni stipulate dalla creditrice con la debitrice principale e con la co-garante fallita, pur proseguen- do il giudizio in relazione ai rapporti obbligatori definiti in tali transazioni. Nel caso in cui la suddetta dichiarazione di voler profittare fosse ritenuta valida ed efficace, e non oggetto di tacita rinun- cia, ne deriverebbe la conseguente irrilevanza di ogni questio- ne attinente al merito della controversia: andrebbero quindi esclusivamente individuati gli effetti della dichiarazione stessa, sia con riguardo alla transazione stipulata dalla garante fallita, previa rivalutazione della sua natura e del suo oggetto sulla base dei principi di diritto indicati in motivazione, sia con ri- guardo a quella stipulata dalla debitrice principale. Solo nel caso in cui la predetta dichiarazione fosse ritenuta oggetto di tacita rinuncia o, comunque, fosse ritenuta inte- gralmente inefficace (con riguardo a tutte le transazioni stipu- late), andrebbero dunque nuovamente esaminate le questioni relative alla validità ed efficacia del rapporto principale deri- vante dal contratto preliminare e quelle relative alla validità ed efficacia del rapporto di garanzia; in tal caso, peraltro, an- drebbe ovviamente esclusa in radice ogni possibile rilevanza dell’adesione dei garanti alle transazioni. 8. È accolto, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso (inciden- tale) proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con assorbimento degli altri ricorsi (principale ed incidentale) proposti dalle altre parti. La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi di ri- corso accolti, con rinvio alla Corte di Appello di Brescia, in di- Ric. n. 16987/2019 – Sez. 3 – Ad. 21 ottobre 2021 – Ordinanza – Pagina 19 di 20 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 16987/2019 Numero sezionale 2462/2021 versa composizione, anche per le spese del giudizio di legitti-Numero di raccolta generale 37848/2021Data pubblicazione 01/12/2021 mità. per questi motivi La Corte: - accoglie, per quanto di ragione e nei sensi di cui in mo- tivazione, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., assorbiti gli altri ricorsi (principale ed incidentale) e cassa, per l’effetto, la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinv