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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 giugno 1961

Cassazione n. 32255/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il 24/06/1961 avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'annullamento con rinvio in accoglimento del secondo motivo di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Brescia, con la pronuncia indicata in epigrafe, accogliendo dell'appello del Pubblico Ministero e rigettando quello dell'imputata, ha applicato a carico di [OSCURATO:PERSONA] la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, così parzialmente riformando la sentenza di condanna del G.u.p. del Tribunale di Bergamo per lesioni personali stradali gravi (di cui all'art. 590-bis, commi 1 e 7, cod. pen.).

2. Avverso la sentenza d'appello l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il motivo primo si deduce la nullità della sentenza in quanto caratterizzata da motivazione apparente per essersi la Corte territoriale limitata a riportare il contenuto della sentenza di primo grado, considerando solo in quattordici righi di pag. 9 e s. i motivi d'appello per poi rigettarli senza esplicitarne le ragioni.

2.2. Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen.

La Corte d'appello, in particolare, come dalla stessa specificato a pag. 2 della sentenza, non avrebbe considerato le conclusioni della difesa dell'imputata, inerenti anche all'appello proposto dal Pubblico Ministero circa la mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria, nell'ambito del procedimento in camera di consiglio ex art. 599 cod. proc. pen. (celebrato cartolarmente in applicazione della disciplina emergenziale da Covid-19).

All'esito del deposito delle conclusioni da parte del Pubblico Ministero, precisa la ricorrente, sarebbero state difatti depositate tramite PEC, nel rispetto del termine di cinque giorni antecedenti all'udienza, le conclusioni della difesa (la cui documentazione si indica in ricorso come oggetto di produzione-doc. 2-) che però la Corte non avrebbe valutato, dando difatti atto del mancato deposito delle dette conclusioni in sede di ricostruzione dei fatti processuali (pag. 2 della sentenza).

2.3. Con il terzo motivo si deducono i vizi di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in merito ai motivi d'appello con i quali, sindacando la sentenza di primo grado, la difesa dell'imputata avrebbe dedotto, anche argomentando dalla relazione del proprio consulente acquisita al giudizio abbreviato, l'impossibilità dell'avvistamento del motociclista da parte dell'imputata.

2.4. Con il quarto motivo di ricorso si deducono l'erronea applicazione in secondo grado della sanzione accessoria della revoca della patente di guida, in quanto applicata previo appello con il quale il Pubblico Ministero aveva chiesto la diversa sanzione della sospensione della patente di guida, oltre che vizi motivazionali inerenti al medesimo profilo.

3. Ex art. 23 dl. 28 ottobre 2020, n. 137, la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'accoglimento del secondo motivo di ricorso con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.

2. Pregiudiziale è la trattazione del secondo motivo di ricorso con il quale si deduce l'error in procedendo nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nell'aver deciso ritenendo non depositate le conclusioni scritte della difesa, in seno a procedimento in camera di consiglio ex art. 599 cod. proc. pen. celebrato cartolarmente in applicazione della disciplina emergenziale da Covid-19.

3. L'Accertamento dell'effettiva sussistenza del dedotto eri-or in procedendo, in forza della disamina degli atti processuali da parte del Collegio quale giudice del fatto processuale (ex plurimis, Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01, e Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304-01) fonda l'accoglimento del motivo in esame, con conseguente assorbimento delle censure prospettate con gli altri motivi di ricorso, in ragione della tempestiva deduzione della nullità con il ricorso per cassazione e in applicazione di principio di recente sancito dalla Suprema Corte e in questa sede ribadito.

3.1. In tema di disciplina emergenziale da Covid-19, difatti, la mancata allegazione agli atti processuali delle conclusioni inviate dalla difesa a mezzo PEC, con la conseguente omessa valutazione delle stesse, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nella specie tempestivamente dedotta con il ricorso per cassazione, in quanto l'intervento dell'imputato, cui è riconducibile la facoltà di presentare conclusioni scritte ex art. 23-bis, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, deve essere inteso come partecipazione attiva e cosciente al processo.3.2.

Sul punto, Sez. 6, n. 3913 del 14/12/2021, dep. 2022, Sciuto, Rv. 282881-01, ha in particolare chiarito che il detto vizio, proprio in quanto inerente alla partecipazione attiva e cosciente al processo, non è eliso dalla natura cartolare del giudizio, dalla natura facoltativa della formulazione delle conclusioni (la norma si esprime infatti precisando che il difensore «può presentare» le conclusioni entro il quinto giorno precedente l'udienza) e da quella ordinatoria del termine.

Il detto intervento, difatti, come già chiarito dalla Suprema Corte e ulteriormente precisato dalla citata sentenza «Sciuto» del 2022, non può essere restrittivamente inteso nel senso di mera presenza fisica dell'imputato nel procedimento ma come partecipazione attiva e cosciente del reale protagonista della vicenda processuale, al quale deve quindi garantirsi l'effettivo esercizio dei diritti e delle facoltà di cui lo stesso è titolare (Sez. 1, n. 4242 del 20/06/1997, Masone, Rv. 208597-01).

La previsione normativa e la sua struttura, come precisato da Sez. 6, n. 3913/2020, cit., non possono peraltro essere modificate attribuendo alle conclusioni rassegnate dalla parte l'etichetta di note di udienza e, così, bypassando la produzione della parte, operazione, questa che si risolverebbe nella negazione della possibilità di concludere riconosciutagli in forma scritta.

È solo al di fuori dello schema procedimentale regolato dalla legge che la produzione della parte può ricondursi all'esercizio del diritto di difesa attraverso la produzione di memorie difensive la cui omessa valutazione non determina una nullità ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (cfr. Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, dep. 2021, Bagalà, Rv. 280670-01; circa il rilievo della manc:ata considerazione di un tema contenuto nell'atto d'impugnazione in termini di vizio di motivazione, nel caso in cui esso abbia il carattere della decisività, si veda anche Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, del 2016, Perna, 267723-01; in merito si veda altresì Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445-01).

4. in conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio a altra Sezione della Corte d'appello di Brescia.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il 24/06/1961 avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'annullamento con rinvio in accoglimento del secondo motivo di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Brescia, con la pronuncia indicata in epigrafe, accogliendo dell'appello del Pubblico Ministero e rigettando quello dell'imputata, ha applicato a carico di [OSCURATO:PERSONA] la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, così parzialmente riformando la sentenza di condanna del G.u.p. del Tribunale di Bergamo per lesioni personali stradali gravi (di cui all'art. 590-bis, commi 1 e 7, cod. pen.). 2. Avverso la sentenza d'appello l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il motivo primo si deduce la nullità della sentenza in quanto caratterizzata da motivazione apparente per essersi la Corte territoriale limitata a riportare il contenuto della sentenza di primo grado, considerando solo in quattordici righi di pag. 9 e s. i motivi d'appello per poi rigettarli senza esplicitarne le ragioni. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. La Corte d'appello, in particolare, come dalla stessa specificato a pag. 2 della sentenza, non avrebbe considerato le conclusioni della difesa dell'imputata, inerenti anche all'appello proposto dal Pubblico Ministero circa la mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria, nell'ambito del procedimento in camera di consiglio ex art. 599 cod. proc. pen. (celebrato cartolarmente in applicazione della disciplina emergenziale da Covid-19). All'esito del deposito delle conclusioni da parte del Pubblico Ministero, precisa la ricorrente, sarebbero state difatti depositate tramite PEC, nel rispetto del termine di cinque giorni antecedenti all'udienza, le conclusioni della difesa (la cui documentazione si indica in ricorso come oggetto di produzione-doc. 2-) che però la Corte non avrebbe valutato, dando difatti atto del mancato deposito delle dette conclusioni in sede di ricostruzione dei fatti processuali (pag. 2 della sentenza). 2.3. Con il terzo motivo si deducono i vizi di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in merito ai motivi d'appello con i quali, sindacando la sentenza di primo grado, la difesa dell'imputata avrebbe dedotto, anche argomentando dalla relazione del proprio consulente acquisita al giudizio abbreviato, l'impossibilità dell'avvistamento del motociclista da parte dell'imputata. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso si deducono l'erronea applicazione in secondo grado della sanzione accessoria della revoca della patente di guida, in quanto applicata previo appello con il quale il Pubblico Ministero aveva chiesto la diversa sanzione della sospensione della patente di guida, oltre che vizi motivazionali inerenti al medesimo profilo. 3. Ex art. 23 dl. 28 ottobre 2020, n. 137, la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'accoglimento del secondo motivo di ricorso con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati. 2. Pregiudiziale è la trattazione del secondo motivo di ricorso con il quale si deduce l'error in procedendo nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nell'aver deciso ritenendo non depositate le conclusioni scritte della difesa, in seno a procedimento in camera di consiglio ex art. 599 cod. proc. pen. celebrato cartolarmente in applicazione della disciplina emergenziale da Covid-19. 3. L'Accertamento dell'effettiva sussistenza del dedotto eri-or in procedendo, in forza della disamina degli atti processuali da parte del Collegio quale giudice del fatto processuale (ex plurimis, Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01, e Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304-01) fonda l'accoglimento del motivo in esame, con conseguente assorbimento delle censure prospettate con gli altri motivi di ricorso, in ragione della tempestiva deduzione della nullità con il ricorso per cassazione e in applicazione di principio di recente sancito dalla Suprema Corte e in questa sede ribadito. 3.1. In tema di disciplina emergenziale da Covid-19, difatti, la mancata allegazione agli atti processuali delle conclusioni inviate dalla difesa a mezzo PEC, con la conseguente omessa valutazione delle stesse, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nella specie tempestivamente dedotta con il ricorso per cassazione, in quanto l'intervento dell'imputato, cui è riconducibile la facoltà di presentare conclusioni scritte ex art. 23-bis, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, deve essere inteso come partecipazione attiva e cosciente al processo.3.2. Sul punto, Sez. 6, n. 3913 del 14/12/2021, dep. 2022, Sciuto, Rv. 282881-01, ha in particolare chiarito che il detto vizio, proprio in quanto inerente alla partecipazione attiva e cosciente al processo, non è eliso dalla natura cartolare del giudizio, dalla natura facoltativa della formulazione delle conclusioni (la norma si esprime infatti precisando che il difensore «può presentare» le conclusioni entro il quinto giorno precedente l'udienza) e da quella ordinatoria del termine. Il detto intervento, difatti, come già chiarito dalla Suprema Corte e ulteriormente precisato dalla citata sentenza «Sciuto» del 2022, non può essere restrittivamente inteso nel senso di mera presenza fisica dell'imputato nel procedimento ma come partecipazione attiva e cosciente del reale protagonista della vicenda processuale, al quale deve quindi garantirsi l'effettivo esercizio dei diritti e delle facoltà di cui lo stesso è titolare (Sez. 1, n. 4242 del 20/06/1997, Masone, Rv. 208597-01). La previsione normativa e la sua struttura, come precisato da Sez. 6, n. 3913/2020, cit., non possono peraltro essere modificate attribuendo alle conclusioni rassegnate dalla parte l'etichetta di note di udienza e, così, bypassando la produzione della parte, operazione, questa che si risolverebbe nella negazione della possibilità di concludere riconosciutagli in forma scritta. È solo al di fuori dello schema procedimentale regolato dalla legge che la produzione della parte può ricondursi all'esercizio del diritto di difesa attraverso la produzione di memorie difensive la cui omessa valutazione non determina una nullità ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (cfr. Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, dep. 2021, Bagalà, Rv. 280670-01; circa il rilievo della manc:ata considerazione di un tema contenuto nell'atto d'impugnazione in termini di vizio di motivazione, nel caso in cui esso abbia il carattere della decisività, si veda anche Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, del 2016, Perna, 267723-01; in merito si veda altresì Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445-01). 4. in conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio a altra Sezione della Corte d'appello di Brescia. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per n
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