CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 aprile 2022
Cassazione n. 21812/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TV) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza n. 777/2021 in data 29/09/2021 della Corte di appello di Torino, quarta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 29/09/2021, la Corte di appello di Torino rigettava l'istanza di rescissione del giudicato proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], condannato con sentenza del Tribunale di Verbania in data 21/12/2020, irrevocabile in data 07/04/2021, per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 51 di multa, con sospensione condizionale subordinata al pagamento della somma di euro 1.349 alla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso la sunnominata ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare quanto segue. Primo motivo: manifesta illogicità della motivazione derivante dal travisamento degli atti del procedimento (con specifico riguardo alla comunicazione di rinuncia al mandato del precedente difensore fiduciario) per avere la Corte di appello ritenuto che l'imputato fosse, con certezza, a conoscenza del processo a proprio carico, pur in presenza di elementi di segno contrario o comunque non confermativi della tesi sostenuta nell'ordinanza di rigetto. Secondo motivo: inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 175, 179, 420 bis, 604, comma 5 bis cod. proc. pen., per avere la Corte di appello ritenuto valida la dichiarazione di assenza formulata nei confronti del prevenuto sulla base di mere presunzioni e mancanza di motivazione con riguardo alle specifiche doglianze proposte dalla difesa, finalizzate a dimostrare l'incolpevole (ed al massimo, negligente) mancata partecipazione al processo da parte dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in relazione ad entrambi i collegati profili di doglianza. 2. Risulta dagli atti che Bonotto ha eletto domicilio per le notifiche e nominato un difensore di fiducia; ha ricevuto a mani proprie la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis cod. proc. pen.; ha ricevuto la notifica del decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 27 maggio 2020 presso il domicilio eletto tramite la procedura per compiuta giacenza dell'avviso perfezionatasi il 25 marzo 2020, dato che, temporaneamente assente il domiciliatario, non aveva ritirato né provveduto a far ritirare l'atto nonostante il regolare avviso; il difensore di fiducia ha ricevuto regolare notifica del decreto di citazione del 26 febbraio 2020 e ha comunicato telefonicamente a Bonotto la rinuncia al mandato difensivo in data 28 febbraio 2020 e, successivamente, con raccomandata in data 22 maggio 2020; l'imputato non ha provveduto a nominare un altro difensore per l'udienza del 27 maggio 2020; all'udienze ha partecipato solo il difensore d'ufficio regolarmente nominato. -7' 2 A fronte tali dati oggettivi, il ricorso non ha evidenziato alcun elemento specifico che porti a superare il criterio legale stabilito dal comma 2 dell'art. 420- bis cod. proc. pen. che legittima a procedere in assenza dell'imputato. Deve ritenersi - come correttamente rilevato dalla Procura generale - che la Corte territoriale abbia fatto buon governo dei principi sopraesposti avendo tratto, da una analisi concreta dei fatti, la conclusione che l'imputato si è colpevolmente sottratto al processo, nonostante avesse avuto regolare informazione della conclusione delle indagini, ricevuto la notifica del decreto di citazione al domicilio eletto e comunicato personalmente con il proprio difensore. L'intervenuta rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, peraltro, è un elemento da cui non è corretto trarre ex se la incolpevole mancata conoscenza del processo, considerato che l'imputato ha tempestivamente ricevuto la vocatio in iudicium al proprio domicilio da cui non risulta essersi allontanato, né il ricorrente ha dedotto il mutamento o l'impossibilità di ricezione degli atti. In definitiva, la fattispecie in esame non si pone al di fuori dei casi di cui all'art. 420- bis tale per cui non era nemmeno imposta la notifica ad opera della polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen. 3. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26/04/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]