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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 ottobre 2023

Cassazione n. 32214/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11417/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA]. di GENOVAn. 1325/2018 depositata i l 10/10/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. la [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, con la sentenza n. 1325/2/2018, depositata in data 10 ottobre 2018 e non notificata, in riforma della sentenza di primo grado, annullava l’ avviso di accertamento emesso dal Comune di Alassio nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avente ad oggetto il pagamento TARES 2013 in relazione ad aree adibite a parcheggio;

2. secondo quanto è dato desumere dalla sentenza impugnata i giudici di appello ritenevano che la semplice disponibilità di tali aree da parte della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., incaricata di curare l’ esazione delle tariffe di stazionamento delle autovetture, non giustificava la debenza del tributo, specie in ragione del fatto che la concessionaria dell’ area era obbligata ad applicare le tariffe prestabilite senza possibilità di ribaltare la quota del tributo preteso sugli utilizzatori dei posti auto;

3. contro detta sentenza propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi il Comune di Alassio;

4. la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. è rimasta intimata;

5. parte ricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo, l’ ente impositore lamenta, ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell’ art. 62, commi 1 e 2, del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507 per avere la [OSCURATO:PERSONA] omesso di considerare che, secondo la normativa di riferimento, la TARES risultava dovuta per il fatto di detenere aree scoperte potenzialmente produttive di rifiuti;

2. con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’ art. 62, commi 1 e 2, del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507 nonché del d.l. n. 201/2011 convertito con modificazioni con la legge n. 241/2011 non avendo i giudici territoriali considerato che in forza di dette disposizioni il parcheggio oggetto di concessione, in quanto area destinata a produrre rifiuti, è assoggettato alla tassazione in esame a carico del concessionario;

3. con il terzo motivo lamenta, ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’ art. 63 d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507 non avendo i giudici di appello considerato che l’ area stradale destinata a parcheggio, con appositi stalli, è sottratta all’ uso collettivo propria del suolo pubblico, con la conseguenza che il concessionario, quale detentore dell’ area, è tenuto al pagamento dell’ imposta de qua;

4. con il quarto motivo lamenta, ai sensi dell’ art. 360 primo comma, n. 5, cod. proc. civ., vizio di motivazione avendo i giudici territoriali operato uno stravolgimento del dettato normativo in relazione requisiti essenziali della fattispecie impositiva, così come ivi definiti (occupazione dell'area e produzione di rifiuti);

5. va, in primo luogo, osservato che non assume valore decisivo, ai fini che occupano, l’ ordinanza della Corte di Cassazione n. 5023/2022, richiamata nella memoria in data 6 ottobre 2023 di parte ricorrente, in forza della quale è stato rigettato, in un caso analogo, il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ritenendosi che, da parte del concessionario, era dovuta la tassa sui rifiuti relativa ad altra annualità per i parcheggi a pagamento ottenuti in concessione;

5.1. invero la sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l'accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità (vedi, ex multis, Sez. 5- , Sentenza n. 38950 del 07/12/2021, Rv. 663418 -01) ma, nel caso in esame, la richiamata ordinanza non può dispiegare effetti di giudicato esterno in quanto non vi è prova in atti, a tacer d’ altro, che la detta controversia, già definita, riguardava la medesima concessione oggetto dell’ odierno procedimento;

5.2. trattasi, pertanto, di mero precedente i cui principi non possono tuttavia rilevare, tout court, nella fattispecie in esame per le ragioni che seguono;

6. il ricorso può, comunque, trovare accoglimento, dovendosi ritenere fondati i motivi di ricorso nei termini appresso specificati;

6.1. in diritto va premesso che il regime fiscale dei rifiuti, a partire dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), prevista dal d.lgs. n. 507 del

30.12. 1993, ha subito nel tempo numerose modifiche legislative, in quanto la TARSU è stata sostituita dalla TIA 1 (tariffa di igiene ambientale), introdotta dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (Decreto Ronchi), e la TIA 1, a sua volta, dalla TIA 2 (tariffa integrata ambientale), di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'Ambiente); la TIA 2 è stata sostituita dal TARES (tributo comunale sui servizi), previsto dall'art. 14 del d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla L. n. 214 del 2011, ed il TARES è stato sostituito dalla TARI (tassa sui rifiuti), istituita dalla

I. n. 147 del 2013, art. 1, commi 639 e seguenti, a decorrere dal 10 gennaio 2014; con l'art. 1, commi 639 e segg., della legge di stabilità del 2014 è stata introdotta l'imposta unica comunale (la c.d. i.u.c.), una sorta di service tax comprensiva delle tre distinte forme di prelievo comunale dell'IMU (Imposta municipale unica), di natura patrimoniale, della TASI (Imposta comunale sui servizi indivisibili) e della TARI (Imposta comunale sui rifiuti), a sua volta fondata sui due presupposti impositivi del possesso di immobili, collegato alla loro natura e al loro valore, e dell'erogazione e fruizione di servizi comunali; la TARI, in particolare, è stata destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è disciplinata dai commi da 641 a 668, che individuano i presupposti della stessa (comma 641) e i criteri di determinazione della tariffa, come stabiliti dal d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (commi 650 e 651), sulla base dei principi contenuti nei commi 252 e 254 del «chi inquina paga», di cui alla Direttiva 2008/98/CEE (art. 14).

Questa Corte ha più volte già ritenuto che alla TARES sono estensibili gli orientamenti di legittimità formatisi per i tributi omologhi che l'hanno preceduta, quali la TARSU e la TIA (cfr. in Cass. del 18.04.2019, n. 12979; Cass del 26/01/2018, n. 1963; Cass. 15.03.2017, n. 22130).

Questa Corte ha già affermato il principio secondo cui, in tema di Tarsu, il d.lgs. 15 novembre 1993,n. 507, art. 62, comma 1, prevede che l'imposta è dovuta per la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione di quelle pertinenziali o accessorie ad abitazione;

6.2. in questa prospettiva il presupposto impositivo è costituito dal solo fatto oggettivo della occupazione o della detenzione del locale o dell'area scoperta, e prescinde, quindi, del tutto dal titolo, giuridico o di fatto, in base al quale l'area o il locale sono occupati o detenuti;

6.3. la [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza di primo grado, del tutto apoditticamente ha affermato che il tributo in questione non era dovuto perché la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avrebbe ricevuto il solo incarico di esazione delle tariffe di stazionamento nell'ambito di un più complesso accordo di gestione delle aree di sosta vicine al [OSCURATO:PERSONA] ed alle condizioni imposte dal comune, in assenza possibilità di addebitare acascata e pro-quotal'onere tributario in capo agli utilizzatori;

6.4. nel pervenire a tale conclusione i giudici di appello non si sono, tuttavia, conformati al condivisibile principio - già affermato da questa Corte in materia di TARI (vedi Cass. n. 17617/2021) - secondo cui in tema di imposta sui rifiuti il contratto che interviene tra il proprietario di una area (Comune) e il concessionario del servizio di parcheggio deve intrepretarsi con una lettura complessiva delle clausole per verificare se oltre alla gestione del servizio sia stata affidata anche la detenzione e custodia di tutta o parte delle aree destinate a parcheggio;

6.5. era, dunque, onere della [OSCURATO:PERSONA] verificare, attraverso una lettura complessiva delle clausole della concessione inter partes – nella specie del tutto omessa - se, oltre alla gestione del servizio, era stata affidata alla società contribuente anche la detenzione e custodia di tutte o di parte delle aree destinate a parcheggio, sì da potersi considerare sussistente il presupposto impositivo costituito dalla detenzione o occupazione di una "res" suscettibile di produrre rifiuti, il quale non può essere escluso per il solo fatto che il proprietario continui ad esercitare talune facoltà di dominio, a nulla rilevando, invero, la circostanza che il Comune, in forza della convenzione, possa estendere o diminuire le aree assegnate o introdurre delle restrizioni per soddisfare "esigenze pubbliche” (vedi Cass. 20767/2019);

6.6. in sostanza è stata del tutto pretermessa la questione interpretativa della convenzione concessoria de qua (che, nella fattispecie in esame, risulterebbe complessa perché correlata alla ristrutturazione ed alla concessione in gestione del grand hotel adiacente alle aree di parcheggio in esame) al fine di verificare se si trattava, in concreto, di una vera e propria detenzione con occupazione dell’ area ovvero del mero affidamento del servizio di riscossione delle tariffe di parcheggio, risultando evidente che i giudici di appello non hanno fatto corretta applicazione della normativa in esame, per come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità;

7. la sentenza va, dunque, cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio; P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso nella camera di consiglio della sezione tribut

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11417/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA]. di GENOVAn. 1325/2018 depositata i l 10/10/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. la [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, con la sentenza n. 1325/2/2018, depositata in data 10 ottobre 2018 e non notificata, in riforma della sentenza di primo grado, annullava l’ avviso di accertamento emesso dal Comune di Alassio nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avente ad oggetto il pagamento TARES 2013 in relazione ad aree adibite a parcheggio; 2. secondo quanto è dato desumere dalla sentenza impugnata i giudici di appello ritenevano che la semplice disponibilità di tali aree da parte della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., incaricata di curare l’ esazione delle tariffe di stazionamento delle autovetture, non giustificava la debenza del tributo, specie in ragione del fatto che la concessionaria dell’ area era obbligata ad applicare le tariffe prestabilite senza possibilità di ribaltare la quota del tributo preteso sugli utilizzatori dei posti auto; 3. contro detta sentenza propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi il Comune di Alassio; 4. la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. è rimasta intimata; 5. parte ricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo, l’ ente impositore lamenta, ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell’ art. 62, commi 1 e 2, del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507 per avere la [OSCURATO:PERSONA] omesso di considerare che, secondo la normativa di riferimento, la TARES risultava dovuta per il fatto di detenere aree scoperte potenzialmente produttive di rifiuti; 2. con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’ art. 62, commi 1 e 2, del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507 nonché del d.l. n. 201/2011 convertito con modificazioni con la legge n. 241/2011 non avendo i giudici territoriali considerato che in forza di dette disposizioni il parcheggio oggetto di concessione, in quanto area destinata a produrre rifiuti, è assoggettato alla tassazione in esame a carico del concessionario; 3. con il terzo motivo lamenta, ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’ art. 63 d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507 non avendo i giudici di appello considerato che l’ area stradale destinata a parcheggio, con appositi stalli, è sottratta all’ uso collettivo propria del suolo pubblico, con la conseguenza che il concessionario, quale detentore dell’ area, è tenuto al pagamento dell’ imposta de qua; 4. con il quarto motivo lamenta, ai sensi dell’ art. 360 primo comma, n. 5, cod. proc. civ., vizio di motivazione avendo i giudici territoriali operato uno stravolgimento del dettato normativo in relazione requisiti essenziali della fattispecie impositiva, così come ivi definiti (occupazione dell'area e produzione di rifiuti); 5. va, in primo luogo, osservato che non assume valore decisivo, ai fini che occupano, l’ ordinanza della Corte di Cassazione n. 5023/2022, richiamata nella memoria in data 6 ottobre 2023 di parte ricorrente, in forza della quale è stato rigettato, in un caso analogo, il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ritenendosi che, da parte del concessionario, era dovuta la tassa sui rifiuti relativa ad altra annualità per i parcheggi a pagamento ottenuti in concessione; 5.1. invero la sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l'accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità (vedi, ex multis, Sez. 5- , Sentenza n. 38950 del 07/12/2021, Rv. 663418 -01) ma, nel caso in esame, la richiamata ordinanza non può dispiegare effetti di giudicato esterno in quanto non vi è prova in atti, a tacer d’ altro, che la detta controversia, già definita, riguardava la medesima concessione oggetto dell’ odierno procedimento; 5.2. trattasi, pertanto, di mero precedente i cui principi non possono tuttavia rilevare, tout court, nella fattispecie in esame per le ragioni che seguono; 6. il ricorso può, comunque, trovare accoglimento, dovendosi ritenere fondati i motivi di ricorso nei termini appresso specificati; 6.1. in diritto va premesso che il regime fiscale dei rifiuti, a partire dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), prevista dal d.lgs. n. 507 del 30.12. 1993, ha subito nel tempo numerose modifiche legislative, in quanto la TARSU è stata sostituita dalla TIA 1 (tariffa di igiene ambientale), introdotta dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (Decreto Ronchi), e la TIA 1, a sua volta, dalla TIA 2 (tariffa integrata ambientale), di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'Ambiente); la TIA 2 è stata sostituita dal TARES (tributo comunale sui servizi), previsto dall'art. 14 del d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla L. n. 214 del 2011, ed il TARES è stato sostituito dalla TARI (tassa sui rifiuti), istituita dalla I. n. 147 del 2013, art. 1, commi 639 e seguenti, a decorrere dal 10 gennaio 2014; con l'art. 1, commi 639 e segg., della legge di stabilità del 2014 è stata introdotta l'imposta unica comunale (la c.d. i.u.c.), una sorta di service tax comprensiva delle tre distinte forme di prelievo comunale dell'IMU (Imposta municipale unica), di natura patrimoniale, della TASI (Imposta comunale sui servizi indivisibili) e della TARI (Imposta comunale sui rifiuti), a sua volta fondata sui due presupposti impositivi del possesso di immobili, collegato alla loro natura e al loro valore, e dell'erogazione e fruizione di servizi comunali; la TARI, in particolare, è stata destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è disciplinata dai commi da 641 a 668, che individuano i presupposti della stessa (comma 641) e i criteri di determinazione della tariffa, come stabiliti dal d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (commi 650 e 651), sulla base dei principi contenuti nei commi 252 e 254 del «chi inquina paga», di cui alla Direttiva 2008/98/CEE (art. 14). Questa Corte ha più volte già ritenuto che alla TARES sono estensibili gli orientamenti di legittimità formatisi per i tributi omologhi che l'hanno preceduta, quali la TARSU e la TIA (cfr. in Cass. del 18.04.2019, n. 12979; Cass del 26/01/2018, n. 1963; Cass. 15.03.2017, n. 22130). Questa Corte ha già affermato il principio secondo cui, in tema di Tarsu, il d.lgs. 15 novembre 1993,n. 507, art. 62, comma 1, prevede che l'imposta è dovuta per la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione di quelle pertinenziali o accessorie ad abitazione; 6.2. in questa prospettiva il presupposto impositivo è costituito dal solo fatto oggettivo della occupazione o della detenzione del locale o dell'area scoperta, e prescinde, quindi, del tutto dal titolo, giuridico o di fatto, in base al quale l'area o il locale sono occupati o detenuti; 6.3. la [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza di primo grado, del tutto apoditticamente ha affermato che il tributo in questione non era dovuto perché la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avrebbe ricevuto il solo incarico di esazione delle tariffe di stazionamento nell'ambito di un più complesso accordo di gestione delle aree di sosta vicine al [OSCURATO:PERSONA] ed alle condizioni imposte dal comune, in assenza possibilità di addebitare acascata e pro-quotal'onere tributario in capo agli utilizzatori; 6.4. nel pervenire a tale conclusione i giudici di appello non si sono, tuttavia, conformati al condivisibile principio - già affermato da questa Corte in materia di TARI (vedi Cass. n. 17617/2021) - secondo cui in tema di imposta sui rifiuti il contratto che interviene tra il proprietario di una area (Comune) e il concessionario del servizio di parcheggio deve intrepretarsi con una lettura complessiva delle clausole per verificare se oltre alla gestione del servizio sia stata affidata anche la detenzione e custodia di tutta o parte delle aree destinate a parcheggio; 6.5. era, dunque, onere della [OSCURATO:PERSONA] verificare, attraverso una lettura complessiva delle clausole della concessione inter partes – nella specie del tutto omessa - se, oltre alla gestione del servizio, era stata affidata alla società contribuente anche la detenzione e custodia di tutte o di parte delle aree destinate a parcheggio, sì da potersi considerare sussistente il presupposto impositivo costituito dalla detenzione o occupazione di una "res" suscettibile di produrre rifiuti, il quale non può essere escluso per il solo fatto che il proprietario continui ad esercitare talune facoltà di dominio, a nulla rilevando, invero, la circostanza che il Comune, in forza della convenzione, possa estendere o diminuire le aree assegnate o introdurre delle restrizioni per soddisfare "esigenze pubbliche” (vedi Cass. 20767/2019); 6.6. in sostanza è stata del tutto pretermessa la questione interpretativa della convenzione concessoria de qua (che, nella fattispecie in esame, risulterebbe complessa perché correlata alla ristrutturazione ed alla concessione in gestione del grand hotel adiacente alle aree di parcheggio in esame) al fine di verificare se si trattava, in concreto, di una vera e propria detenzione con occupazione dell’ area ovvero del mero affidamento del servizio di riscossione delle tariffe di parcheggio, risultando evidente che i giudici di appello non hanno fatto corretta applicazione della normativa in esame, per come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità; 7. la sentenza va, dunque, cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio; P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tribut
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