CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00086/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE4ate-aumisa-a44e-Paft4- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Simone e LANDINI Cristina ha depositato il 25.1.2023 due ricorsi, nell'interesse dei propri assistiti, avverso la sentenza in epigrafe; Considerato che: la sentenza impugnata è stata emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e la Corte d'Appello di Firenze ha indicato il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione; la motivazione è stata depositata il 2.11.2022 e il termine per l'impugnazione, ex art. 585, lett. c), cod. proc. pen., ha preso a decorrere dal 10.12.2022 (sabato); il suddetto termine di quarantacinque giorni è venuto a scadenza il 24.1.2023 (martedì), mentre i ricorsi sono stati depositati il 25.1.2023; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili ex art. 591, lett. c), cod. proc. pen., per l'inosservanza del termine per l'impugnazione previsto dall'art. 585, lett. c), cod. proc. pen., con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibilt VricorscLe condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci