CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27198/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Lodi del 16 aprile 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi cinque di arresto ed euro tremilasei- cento di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186 C.d.S. (in Codogno il 6 agosto 2017). 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen.. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omessa conversione della pena nei lavori di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, C.d.S.. 2.3. Vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al mancato contenimento dell'aumento di pena ex art. 81 cod. pen. in misura prossima al minimo edittale. 3. Il ricorso è inammissibile. In ordine al primo motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'en- tità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non po- tendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico.La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisivi, ai fini della valutazione nega- tiva, tre condanne (una delle quali successiva ai fatti per cui si procede) per guida in stato di ebbrezza e due per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, dati indicativi di abitualità nel delinquere e di disprezzo delle regole. Si tratta di circostanze indiscutibilmente significative, rientranti tra i parametri espressamente considerati dall'art. 133 cod. pen.. Il ricorrente non indica elementi utili a contrastare l'apparato argomentativo sul punto. 4. Quanto al secondo motivo di ricorso, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la richiesta di sostituzione della pena detentiva avanzata dall'imputato impone al giudice di motivare le eventuali ragioni di diniego (Sez. 1, n. 25833 del 23/04/2012, Testi, Rv. 253102). La sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discre- zionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art.133 cod. pen., prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato (Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558; Sez. 2, n. 25085 del 18/06/2010, Amato, Rv. 247853; Sez. 2, n. 5989 del 22/11/2007, dep. 2008, Frediani, Rv. 239494), pur senza dover esaminare tutti i parametri contemplati nella suddetta previsione, po- tendo la sua discrezionalità essere esercitata motivando sugli aspetti ritenuti decisivi in proposito, quali l'inefficacia della sanzione (Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011, Ora- bona, Rv. 249717). Ciò posto sui principi operanti in materia, la Corte territoriale ha fatto buon go- verno dei predetti canoni ermeneutici, escludendo di poter disporre la conversione della pena detentiva in lavoro di pubblica utilità alla luce dell'interruzione del percorso di recupero dall'abuso dell'alcool, della persistenza dell'imputato nel porsi alla guida senza titolo abilitativo e in stato di ebbrezza, della gravità delle condotte e della per- sonalità dell'imputato (come delineata nel paragrafo precedente). 5. Con riferimento al terzo motivo di ricorso, va osservato che, in tema di circo- stanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, come avvenuto nella fattispecie, avendo il giudice segnalato la gravità della condotta criminosa e i numerosi precedenti penali dell'imputato, indicativi di spiccata capacità a delinquere (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il ri- chiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di ap- pello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce della pericolosità dell'imputato, dell'elevato tasso alcolico e delle ulteriori cinque violazioni della mede- sima disposizione di legge. Il ricorrente non indica elementi positivi idonei a disarticolare il percorso argo- mentativo della Corte di appello in ordine al diniego delle circostanze attenuanti pre- viste dall'art. 62 bis cod. pen. e al trattamento sanzionatorio, limitandosi a negare il rilievo correttamente attribuito dalla Corte distrettuale ai precedenti penali e agli altri fattori suindicati, per escludere l'applicabilità dell'istituto in questione. 6. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila al