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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 aprile 2024

Cassazione n. 38628/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Asti il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Torino del 19.4.2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza resa in data 19/4/2024, la Corte d'Appello di Torino ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza di condanna emessa dal g.u.p. del Tribunale di Alessandria il 7/12/2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Patrick, rilevando che si era proceduto in assenza nel giudizio di primo grado e che allo specifico mandato ad impugnare non era allegata, secondo quanto Rs' previsto dall'art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen., alcuna dichiarazione o elezione di domicilio.

2. Avverso tale ordinanza, ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, articolando un unico motivo, con il quale deduce l'erronea applicazione dell'art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen.

Censura che la Corte di Appello di Torino non abbia tenuto conto che il giudizio di primo grado è stato definito con il rito abbreviato, a seguito del conferimento, da parte dell'imputato, di una espressa procura speciale al proprio difensore: sulla base di questo dato fattuale, pertanto, avrebbe dovuto applicare la disciplina prevista per gli imputati presenti.

In ogni caso, i giudici di secondo grado - sostiene il ricorso - hanno errato nel ritenere necessaria la dichiarazione di domicilio da parte di un soggetto detenuto, dal momento che l'imputato si trovava in espiazione pena al momento della proposizione dell'atto di appello.

3. Con requisitoria scritta del 19.6.2024, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, perché l'imputato che ha conferito procura speciale per richiedere il rito abbreviato deve essere considerato giuridicamente presente; quanto alla mancanza di elezione di domicilio, poi, è da ritenersi più convincente l'orientamento di legittimità secondo cui l'art. 581, commi 1 -ter e 1 -quater, cod. proc. pen., non sia applicabile all'imputato appellante detenuto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per entrambe le ragioni indicate nel motivo unico. 2.

In primo luogo, l'ordinanza impugnata dà atto che il procedimento sia stato definito in primo grado con il giudizio abbreviato, celebrato in assenza dell'imputato.

Questo vuol dire che, per l'appello, non trova applicazione il disposto di cui all'art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen., che prescrive uno specifico mandato a impugnare con riguardo all'imputato giudicato in assenza, contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio: infatti, nel caso in cui la definizione con rito alternativo sia stata richiesta dal difensore munito di procura speciale, non sussistono dubbi sulla conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, dovendo lo stesso ritenersi presente ex art. 420, comma 2 -ter, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 13714 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 286208 - 01); né rileva, in senso contrario, che la sentenza lo abbia indicato assente (Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023, Rv. 285332 - 01).

3. In secondo luogo, l'imputato, in ogni caso, era effettivamente detenuto al momento della proposizione dell'appello: non solo l'ordinanza di inammissibilità della Corte d'Appello di Torino lo indica come detenuto per altra causa, ma dagli atti risulta che la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia per il giudizio di appello provenga, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dalla matricola del carcere il 17.2.2024, e cioè due giorni prima del deposito dell'atto di appello.

Di conseguenza, doveva trovare applicazione il principio, più volte recentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la previsione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione o dell'elezione di domicilio unitamente all'atto d'impugnazione, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, non trova applicazione nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto, pur se per altra causa (Sez. 4, n. 4342 del 9/1/2024, Rv. 285749 - 01; Sez. 2, n. 38442 del 13/9/2023, Rv. 285029 - 01), dovendo comunque procedersi alla notificazione a mani proprie nei confronti del detenuto, a garanzia del diritto di accesso effettivo alla giustizia sancito dall'art. 6 Convenzione EDU (Sez. 6, n. 15666 del 29/2/2024, Rv. 286301 - 01).

4. Alla luce di quanto osservato, dunque, il motivo di inammissibilità dell'impugnazione non era suscettibile di applicazione al caso dell'odierno ricorrente e, pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Torino, per un nuovo giudizio alla luce dei principi sopra delineati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giud

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Asti il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Torino del 19.4.2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 19/4/2024, la Corte d'Appello di Torino ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza di condanna emessa dal g.u.p. del Tribunale di Alessandria il 7/12/2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Patrick, rilevando che si era proceduto in assenza nel giudizio di primo grado e che allo specifico mandato ad impugnare non era allegata, secondo quanto Rs' previsto dall'art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen., alcuna dichiarazione o elezione di domicilio. 2. Avverso tale ordinanza, ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, articolando un unico motivo, con il quale deduce l'erronea applicazione dell'art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen. Censura che la Corte di Appello di Torino non abbia tenuto conto che il giudizio di primo grado è stato definito con il rito abbreviato, a seguito del conferimento, da parte dell'imputato, di una espressa procura speciale al proprio difensore: sulla base di questo dato fattuale, pertanto, avrebbe dovuto applicare la disciplina prevista per gli imputati presenti. In ogni caso, i giudici di secondo grado - sostiene il ricorso - hanno errato nel ritenere necessaria la dichiarazione di domicilio da parte di un soggetto detenuto, dal momento che l'imputato si trovava in espiazione pena al momento della proposizione dell'atto di appello. 3. Con requisitoria scritta del 19.6.2024, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, perché l'imputato che ha conferito procura speciale per richiedere il rito abbreviato deve essere considerato giuridicamente presente; quanto alla mancanza di elezione di domicilio, poi, è da ritenersi più convincente l'orientamento di legittimità secondo cui l'art. 581, commi 1 -ter e 1 -quater, cod. proc. pen., non sia applicabile all'imputato appellante detenuto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per entrambe le ragioni indicate nel motivo unico. 2. In primo luogo, l'ordinanza impugnata dà atto che il procedimento sia stato definito in primo grado con il giudizio abbreviato, celebrato in assenza dell'imputato. Questo vuol dire che, per l'appello, non trova applicazione il disposto di cui all'art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen., che prescrive uno specifico mandato a impugnare con riguardo all'imputato giudicato in assenza, contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio: infatti, nel caso in cui la definizione con rito alternativo sia stata richiesta dal difensore munito di procura speciale, non sussistono dubbi sulla conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, dovendo lo stesso ritenersi presente ex art. 420, comma 2 -ter, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 13714 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 286208 - 01); né rileva, in senso contrario, che la sentenza lo abbia indicato assente (Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023, Rv. 285332 - 01). 3. In secondo luogo, l'imputato, in ogni caso, era effettivamente detenuto al momento della proposizione dell'appello: non solo l'ordinanza di inammissibilità della Corte d'Appello di Torino lo indica come detenuto per altra causa, ma dagli atti risulta che la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia per il giudizio di appello provenga, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dalla matricola del carcere il 17.2.2024, e cioè due giorni prima del deposito dell'atto di appello. Di conseguenza, doveva trovare applicazione il principio, più volte recentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la previsione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione o dell'elezione di domicilio unitamente all'atto d'impugnazione, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, non trova applicazione nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto, pur se per altra causa (Sez. 4, n. 4342 del 9/1/2024, Rv. 285749 - 01; Sez. 2, n. 38442 del 13/9/2023, Rv. 285029 - 01), dovendo comunque procedersi alla notificazione a mani proprie nei confronti del detenuto, a garanzia del diritto di accesso effettivo alla giustizia sancito dall'art. 6 Convenzione EDU (Sez. 6, n. 15666 del 29/2/2024, Rv. 286301 - 01). 4. Alla luce di quanto osservato, dunque, il motivo di inammissibilità dell'impugnazione non era suscettibile di applicazione al caso dell'odierno ricorrente e, pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Torino, per un nuovo giudizio alla luce dei principi sopra delineati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giud
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