CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 ottobre 2022
Cassazione n. 27459/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore í FATTO E DIRITTO Rilevato che con sentenza n. 47377-22, pronunciata il 18.10.2022, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, decidendo sui ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Messina in data 16.2.2022, nel dichiarare inammissibili i ricorsi, ha omesso di riportare in dispositivo la condanna delle predette imputate alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile costituita, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, [OSCURATO:PERSONA], nella misura che sarà determinata dalla competente corte di appello, condanna contenuta nel corpo della motivazione della suddetta sentenza; considerato che, in tutta evidenza, l'indicata discrasia, non corrispondente alla decisione assunta, va risolta ritenendola un mero errore materiale per omissione, dovuto a un refuso, che non incide sulla validità della sentenza pronunciata il 18.10.2022, cui bisogna porre rimedio, integrando il dispositivo con la parte mancante, come, peraltro, chiesto dal sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione nella sua requisitoria scritta del 27.2.2023 e dal difensore della parte civile nelle sue conclusioni scritte dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; rilevato, che, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, in tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dell'Erario, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R (cfr. Sez. U, Ordinanza n. 5464 del 26/09/2019, Rv. 277760); considerato, pertanto, che, all'esito dell'odierna udienza camerale, si deve disporre la correzione del dispositivo e del relativo ruolo di udienza, nel senso che, dopo le parole "cassa delle ammende", leggasi altresì: "condanna, inoltre, le imputate, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato nella misura che sarà liquidata dalla corte di appello di Messina con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83, d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato". P.Q.M. Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel dispositivo annotato sul ruolo di udienza del 18.10.2022 e nel dispositivo della sentenza n. 47377/2022, dep. in data 15.12.2022, nel senso che dopo le parole "cassa delle ammende" leggasi altresì "condanna, inoltre, le imputate, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato nella misura che sarà liquidata dalla corte di appello di Messina con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83, d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in fa ore dello Stato". Così dec