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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 luglio 2025

Cassazione n. 03806/2026

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la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'Appello di Caltanissetta vista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria del Sost. [OSCURATO:PERSONA]Olio che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; in procedura a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 9 luglio 2025 la Corte di Appello di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione formulata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] in data 18 giugno 2025.

Il motivo della inammissibilità – secondo la decisione di cui sopra – risiede nel fatto che l’istanza è stata proposta dal difensore, il quale non è titolare di una legittimazione autonoma e non risulta munito di mandato specifico o di procura speciale.

La presenza dell’imputato in udienza il giorno antecedente, ove era stato rivolto un invito alla astensione nei confronti del Collegio procedente, non consente di ritenere conferito un mandato specifico o una procura speciale.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato a una unica deduzione, espressa in termini di violazione di legge.

Il difensore evidenzia che già in data 3 dicembre 2020 [OSCURATO:PERSONA] aveva sottoscritto una procura speciale, che viene allegata al ricorso.

In tale atto si legge, tra l’altro : conferisco procura speciale al fine di presentare eventuali istanze di ricusazione ex art.37 c.p.p. .

Dunque l’atto difensivo del 18 giugno 2025 era da ritenersi valido ed efficace, anche in ragione del fatto che le ragioni erano già emerse nel corso della udienza del 17 giugno, in presenza dell’imputato.

Si contesta – in ogni caso – l’assenza di legittimazione autonoma del difensore, in rapporto a quanto previsto dal comma 4 dell’art.38 cod.proc.pen. . [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.

Ed invero va premesso che per costante indirizzo interpretativo di questa Corte l’atto di ricusazione va ritenuto di esclusiva spettanza del soggetto imputato e non può ritenersi ricompreso nel generico mandato difensivo, ad esclusione del caso dell’imputato latitante o evaso (v.

Sez.

IV n.43872 del 4.7.2017, Rv 270930).

Nel caso in esame vero è che il difensore ha documentato – in sede di ricorso – l’esistenza di una procura speciale, ma si tratta di procura non rispondente al modello legale di cui al comma 4 dell’art.38 cod.proc.pen. .

Ciò perché in tale disposizione si legge che nell’atto di procura devono essere indicati, a pena di inammissibilità, i motivi della ricusazione, il che non è avvenuto nel caso dell’[OSCURATO:PERSONA].

Vi è pertanto una assoluta impossibilità di ritenere validamente proposta la domanda di ricusazione.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'Appello di Caltanissetta vista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria del Sost. [OSCURATO:PERSONA]Olio che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; in procedura a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 9 luglio 2025 la Corte di Appello di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione formulata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] in data 18 giugno 2025. Il motivo della inammissibilità – secondo la decisione di cui sopra – risiede nel fatto che l’istanza è stata proposta dal difensore, il quale non è titolare di una legittimazione autonoma e non risulta munito di mandato specifico o di procura speciale. La presenza dell’imputato in udienza il giorno antecedente, ove era stato rivolto un invito alla astensione nei confronti del Collegio procedente, non consente di ritenere conferito un mandato specifico o una procura speciale. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a una unica deduzione, espressa in termini di violazione di legge. Il difensore evidenzia che già in data 3 dicembre 2020 [OSCURATO:PERSONA] aveva sottoscritto una procura speciale, che viene allegata al ricorso. In tale atto si legge, tra l’altro : conferisco procura speciale al fine di presentare eventuali istanze di ricusazione ex art.37 c.p.p. . Dunque l’atto difensivo del 18 giugno 2025 era da ritenersi valido ed efficace, anche in ragione del fatto che le ragioni erano già emerse nel corso della udienza del 17 giugno, in presenza dell’imputato. Si contesta – in ogni caso – l’assenza di legittimazione autonoma del difensore, in rapporto a quanto previsto dal comma 4 dell’art.38 cod.proc.pen. . [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Ed invero va premesso che per costante indirizzo interpretativo di questa Corte l’atto di ricusazione va ritenuto di esclusiva spettanza del soggetto imputato e non può ritenersi ricompreso nel generico mandato difensivo, ad esclusione del caso dell’imputato latitante o evaso (v. Sez. IV n.43872 del 4.7.2017, Rv 270930). Nel caso in esame vero è che il difensore ha documentato – in sede di ricorso – l’esistenza di una procura speciale, ma si tratta di procura non rispondente al modello legale di cui al comma 4 dell’art.38 cod.proc.pen. . Ciò perché in tale disposizione si legge che nell’atto di procura devono essere indicati, a pena di inammissibilità, i motivi della ricusazione, il che non è avvenuto nel caso dell’[OSCURATO:PERSONA]. Vi è pertanto una assoluta impossibilità di ritenere validamente proposta la domanda di ricusazione. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cass
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