CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 febbraio 2023
Cassazione n. 10613/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], nato ad Adrano il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 01/02/2023; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che venga accolto il primo motivo dei ricorsi, con rigetto del secondo motivo; lette le memorie scritte depositate dai difensori delle Parti civik; - [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - con le quali hanno chiesto che i ricorsi degli imputati vengano dichiaratoti inammissibili, allegando note spese; letta la memoria depositata dal difensore dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento integrale dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Messina con sentenza emessa 1'11 febbraio 2023 (motivazione depositata il successivo 21 aprile), in parziale riforma di quella di primo grado, ha: a) dichiarato non doversi procedere, per tardività della querela, nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'imputazione di cui al capo A), relativa alla violazione degli artt. 110 e 388 cod. pen., per Sciacca con l'aggravante della qualità di custode dei beni pignorati, in riferimento a una procedura di pignoramento immobiliare incardinata dal creditore [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, limitatamente alla contestazione circa il trasferimento dei beni pignorati; b) assolto perché il fatto non sussiste i predetti in relazione all'imputazione di cui al capo B), avente ad oggetto la violazione degli artt. 110 e 640 cod. pen., a danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in primo grado il Tribunale aveva per detta imputazione dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione e aveva altresì assolto gli imputati "perché il fatto non sussiste" da una tentata truffa, sempre a danno delle medesime persone offese sopra indicate, contestata al capo C); c) rideterminato la pena per la residua imputazione di cui agli artt. 110 e 388 cod. pen., di cui al capo i , relativamente alla condotta di sottrazione dei beni pignorati, condannando gli imputati alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili Duca, Donato e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza di appello gli imputati hanno presentato, a mezzo del proprio difensore, ricorsi nei quali deducono due motivi. 2.1. Il primo motivo è relativo alla mancata declaratoria di intervenuta prescrizione, che sarebbe maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce che, nonostante l'intervenuta assoluzione "perché il fatto non sussiste" per entrambi i reati di truffa, consumata e tentata, e che vedevano come persone offese Donato e [OSCURATO:PERSONA] costituite Parti civili, la Corte non hai condannato le predette al pagamento delle spese processuali in favore degli imputati, né ha dichiarato compensate le spese sostenute dai predetti e della Parte civile Duca (i cui comportamenti erano stati quantomeno discutibili). 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate.[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi degli imputati sono manifestamente infondati e dunque inammissibili. • 2. Dagli atti non emerge che la condotta sottrattiva dei beni pignoratt (non contestata dagli imputati) fosse avvenuta prima della data indicata nel capo di imputazione (dicembre 2014). In tal senso militano le considerazioni indicate dai Giudici di merito mentre le deduzioni dei ricorrenti - condivise dal PG - si basano su argomentazioni di natura presuntiva che, però, non risultano convincenti. 2.1. In particolare, la Corte territoriale, in modo non illogico, ha confermato che mentre gl l'illecito trasferimento dei beni che erano stati pignorati su istanza di [OSCURATO:PERSONA] (e dei quali lo Sciacca era custode) è avvenuto nel maggio del 2014, la definitiva appropriazione degli stessi (o almeno di una loro parte) deve collocarsi al dicembre del 2014, allorquando veniva riscontrata la mancanza nella palestra dei beni pignorati (pag. 6), essendosi precisato che "la querela venne presentata solo dopo la constatazione della mancanza di alcuni beni pignorati, in occasione dell'incontro cui era presente la persona offesa, avvenuta il 13.12.2014 e finalizzato alla effettiva sostituzione dell'originario custode [OSCURATO:PERSONA]" (pag. 9 s.). Dunque, rileva la sentenza impugnata, è la conoscenza da parte del creditore pignoratizio circa lo spostamento dei beni a collocarsi in data (risalente al più tardi al 12 novembre 2014) precedente all'accertamento relativo alla sottrazione dei beni (13 dicembre 2014). Di tal che, la querela sporta è, in riferimento alla condotta di "trasferimento" dei beni pignorati, tardiva. 2.2. Da tale ricostruzione dei fatti non emerge però che la sottrazione di parte dei beni sia avvenuta in epoca precedente al dicembre 2014. Anche l'elemento rappresentato dalla denuncia di furto sporta dallo Sciacca il 4 settembre del 2014 non risulta idoneo ad anticipare la data di commissione del reato, atteso che la Corte di appello indica tale denuncia come "ulteriore elemento significativamente indiziante della frode che lo stesso intendeva portare a compimento", precisando che nella medesima denuncia l'imputato rappresentava in modo alquanto generico di aver subito la sottrazione di parte dei beni della palestra - e tra questi alcuni genericamente indicati come "9 pezzi", quantità significativamente inferiore rispetto a quella oggetto della contestazione ("almeno 230 dei 287 pezzi pignorati"). D'altro canto, questa Corte ha già affermato il principio secondo il quale «Il ricorrente che, nel giudizio di cassazione, invochi la prescrizione del reato, assumendo, per la prima volta in detta sede, che la data di consumazione è antecedente a quella contestata, ha l'onere di riscontrare le sue affermazioni, fornendo elementi incontrovertibili, idonei da soli a confermare che il reato risulta essere stato consumato in data anteriore e insuscettibili di essere smentiti da altri elementi di prova acquisiti al processo» (Sez. 2, n. 4151 del 28/09/2023, Mega, Rv. 285300 - 01). 2.3. Pertanto, tenuto conto dei periodi di sospensione della prescrizione indicati dalla Corte di appello (e non contestati di ricorrenti) il termine di estinzione del reato va individuato al 13 giugno 2023, data successiva alla pronuncia impugnata.Attesa l'inammissibilità dei ricorsi degli imputati attinenti alla responsabilità penale, e a prescindere dall'esito dell'impugnazione relativa alle statuizioni civili, non è dunque possibile rilevare la prescrizione del reato, maturata solo successivamente alla sentenza di secondo grado (Sez. 2, n. 29518 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lefons, Rv. 284800 - 01). 3. Anche il motivo relativo alle statuizioni civili è manifestamente infondato. La sentenza impugnata (pag. 13) - pur a fronte dell'assoluzione nel merito dalle due contestazioni di truffa, consumata e tentata, che vedevano come persone offese Donato e [OSCURATO:PERSONA] - ha confermato le relative statuizioni civili in quanto "correttamente il Tribunale ha liquidato il danno derivante dal fatto di cui al capo A) evidenziando che la sottrazione dei beni, n oltre ad aver frustrato le ragioni della parte civile [OSCURATO:PERSONA], quale creditore pignoratizio, ha determinato conseguenze negative anche sulle altre parti civili, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], essendo comunque emerso che costoro avevano acquistato almeno parte dei beni" (pag. 13 s.). Argomentazione logica e rispetto alla quale non rileva la decisione della Corte territoriale di assolvere nel merito gli imputati dal capo B) - contestazione in ordine alla quale il Tribunale aveva dichiarato la prescrizione - poiché per detto capo anche in primo grado non vi era stata condanna civile. 4. Ciò premesso, per quanto riguarda la Parte civile Duca, gli imputati sono risultati completamente soccombenti (essendo stati condannati sin dal primo grado per la condotta sottrattiva dei beni pignorati nell'ambito della procedura che vedeva questi come creditore), sicchè non vi sono, neppure in astratto, i presupposti per una possibile compensazione delle spese processuali. 4.1. Ugualmente, ritiene il Collegio, deve concludersi in riferimento alle altre due parti civili. A quel che è dato comprendere, i ricorrenti non si dolgono della condanna civile per il capo A) in favore di Donato e [OSCURATO:PERSONA], ma solo della mancata condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali in favore degli imputati, in dipendenza della assoluzione nel merito dagli altri capi. 4.2. Peraltro, rimanendo ferma la condanna civile (che si fonda sulla soccombenza in relazione al reato per il quale le indicate Parti civili sono state ritenute non implausibilmente - danneggiate dalle condotte illecite degli imputati), la decisione di non disporre la compensazione non si presta a valutazioni critiche. Sul punto, questa Sezione - sent. n. 35931 del 24/06/2021, Daidone, Rv. 282110 - 01 - ha precisato che «in tema di condanna della parte civile al pagamento delle spese di giudizio, la compensazione è ammessa, ai sensi dell'art. 541, comma 2, cod. proc. pen., solo per gravi ed eccezionali ragioni, in analogia a quanto richiesto nell'ambito del processo civile dall'art. 92 cod. proc. civ. (come risultante all'esito della sentenza della Corte cost., n. 77 del 2018)». In motivazione è stato chiarito che «Si tratta di formula volutamente aperta, che affida al prudente apprezzamento del giudice la moltitudine non preventivabile, e perciò non tipizzabile, di situazioni peculiari che possono verificarsi nell'àmbito di una lite giudiziaria. Deve trattarsi, tuttavia, di situazioni che esulano dalla fisiologica dialettica processuale e dalla coessenziale incertezza dell'esito del giudizio in ragione della pluralità delle tesi contrapposte, ovvero dalla eventuale molteplicità delle parti processuali o delle questioni controverse. Diversamente opinando, infatti, il confine tra equità ed arbitrio si presenterebbe in concreto di difficile individuazione, con il rischio di svuotare di contenuto la regola generale della soccombenza Se ne deve perciò concludere che i motivi per la compensazione delle spese tra le parti, per essere "giustificati", come richiede l'art. 541, comma 2, cod. proc. pen., debbono essere "gravi ed eccezionali", giusta la corrispondente disposizione di rito civile. E - secondo l'elaborazione giurisprudenziale delle sezioni civili di questa Corte, che maggiormente hanno approfondito l'argomento - tali non possono considerarsi, ad esempio, se non per specifiche ed ulteriori ragioni, che è onere del giudicante illustrare compiutamente, la complessità e la pluralità delle questioni trattate, né l'incertezza circa la fondatezza delle ragioni azionate in giudizio in assenza di orientamenti giurisprudenziali di segno contrario o quanto meno contraddittori (Sez. 6, ord. n. 22598 del 25/09/2018), come pure il mero richiamo alla buona fede della parte soccombente (Sez. L, ord. n. 20617 del 07/08/2018, Rv. 650123) o la natura della controversia e le alterne vicende dell'iter processuale (Sez. 3, ord. n. 9186 del 25/01/2018)». Nella specie, i ricorrenti non hanno evidenziato alcuna ragione rilevante ai sensi delle argomentazioni ora riportate. 5. Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali e alla sanzione del pagamento della somma - giudicata congrua in relazione alla causa di inammissibilità - di tremila euro a favore della cassa delle ammende, nonché la condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili, liquidate come da dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Condanna altresì i predetti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3.68